
Il 15 maggio 2026, in occasione della riunione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa svoltasi a Chișinău (Moldavia), è stata adottata una dichiarazione sul funzionamento della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) – nonché del complessivo quadro di tutele fornite nel sistema da essa istituito – in relazione alla questione migratoria.
La dichiarazione rappresenta l’esito di negoziati che avevano preso le mosse da una lettera aperta firmata il 22 maggio 2025 da una coalizione di nove Stati guidati da Italia e Danimarca (Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia), relativa alla necessità di rivedere l’approccio interpretativo della Corte di Strasburgo alla CEDU, al fine di adattare quest’ultima alle sfide migratorie poste dalla contemporaneità, soprattutto per quel che concerne l’immigrazione irregolare e i casi di espulsione di criminali stranieri.
La lettera delineava la tensione tra sovranità statale e universalità dei diritti umani, affermando come l’immigrazione irregolare costituisca una nuova sfida per le democrazie europee e raffigurando la Corte financo come un ostacolo nella risoluzione delle relative problematiche, avendo spinto l’interpretazione della CEDU «troppo oltre» (così si legge nella lettera) rispetto alle intenzioni originarie. Si chiedeva, pertanto, maggiore discrezionalità nell’espellere criminali stranieri (anche successivamente all’espiazione della pena), nuove misure per contrastare la strumentalizzazione dei migranti alle frontiere, nonché il ripristino del giusto bilanciamento tra interessi nazionali e tutela dei diritti individuali.
Una tale modalità di dibattito, tuttavia, rischiava di pregiudicare l’autorità stessa della Corte di Strasburgo nell’interpretare la CEDU (autorità che gli stessi Stati firmatari le hanno conferito con l’art. 32 CEDU) e di minarne l’indipendenza, mentre l’indipendenza del giudice costituisce un elemento essenziale per la tenuta dello Stato di diritto in Europa.
Il 10 dicembre 2025, in occasione della Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa, 27 Stati membri approvavano una dichiarazione congiunta sulla CEDU che riprendeva le posizioni espresse nella lettera, ragion per cui si è deciso di proseguire la discussione nella sede istituzionale del Consiglio d’Europa, che ha condotto all’adozione della dichiarazione del 15 maggio 2026.
La dichiarazione si apre riaffermando il diritto sovrano degli Stati di controllare gli ingressi e il soggiorno nel proprio territorio degli stranieri, precisando, tuttavia, che tale diritto deve essere esercitato in conformità con gli obblighi convenzionali. È fondamentale garantire la possibilità di espellere un individuo che abbia commesso reati gravi, affinché gli Stati possano garantire la sicurezza nazionale e la pubblica incolumità, purché ciò avvenga nel rispetto degli artt. 3 e 8 CEDU
Si prosegue, poi, richiamando il principio di sussidiarietà, alla stregua del quale le autorità nazionali generalmente si trovano in una posizione migliore rispetto ad un tribunale internazionale per valutare le esigenze locali; pertanto, spetta in primo luogo a tali autorità valutare se sussistono preminenti interessi di carattere generale perché si proceda all’espulsione di un cittadino straniero. Ove tale bilanciamento sia stato effettuato in conformità con i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di Strasburgo, la Corte deve fornire una valida e solida motivazione per sostituire la propria decisione a quella dei tribunali interni.
Viene ribadita, infine, la necessità di una cooperazione internazionale per prevenire l’immigrazione irregolare, promuovere i rimpatri e contrastare il traffico di esseri umani, anche in relazione all’urgenza di far fronte alle pratiche di strumentalizzazione dei flussi migratori da parte di Stati o altri attori ostili. A tal fine, gli Stati – soprattutto quelli esposti ad arrivi in massa – devono poter perseguire nuovi approcci, tra cui l’esame delle domande di protezione internazionale in Stati terzi, i centri di rimpatrio nei Paesi terzi e la cooperazione con i Paesi di transito.
È lecito domandarsi se in tal guisa non si corra il rischio di disancorare le procedure relative alle persone migranti dal territorio degli Stati membri, neutralizzando, così, l’applicazione delle garanzie convenzionali. Detto altrimenti, dislocare i centri di rimpatrio e l’esame delle domande di asilo e di protezione internazionale in Paesi terzi implicherà che tali attività non possano ritenersi svolte sotto la “giurisdizione” degli Stati parte della CEDU, con ciò venendo meno uno dei presupposti che consente ai giudici di Strasburgo di pronunciarsi in merito alle violazioni dei diritti umani perpetrate ai danni di tali soggetti?