La confisca per equivalente torna a far discutere: la Corte EDU ribadisce l’importanza della proporzionalità nell’ablazione

Con sentenza pubblicata in data 28 maggio 2026 (Petrignani e altri c. Italia, ric. nn. 26187/14, 24511/21 e 31161/22) la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riaffermato il principio secondo cui la confisca patrimoniale non può eccedere il vantaggio economico conseguito dai destinatari. I casi, scaturenti da tre ricorsi proposti contro l’Italia, hanno riguardato l’operatività della confisca per equivalente nei confronti dei concorrenti nel reato obbligati in solido. Ai correi erano stati sottratti cespiti di importo di gran lunga superiore rispetto al beneficio economico individualmente ottenuto.

La Corte di Strasburgo ha ritenuto che tale impostazione si ponga in contrasto con l’art. 7 CEDU, dal momento che la solidarietà passiva in materia di misure ablative non trova riscontro in alcuna norma chiara e prevedibile. Infatti, dalla giurisprudenza italiana non si evincono criteri univoci per la ripartizione dell’importo tra i correi, registrandosi orientamenti divergenti.

Al contempo, si è accertata la violazione dell’art. 1 Protocollo n.1 alla CEDU, posto a tutela del diritto di proprietà. Il sacrificio imposto ai singoli destinatari è stato ritenuto sproporzionato, non rivelandosi coerente con la funzione ontologicamente ripristinatoria della misura patrimoniale.

La pronuncia,  come evidenziato dall’Unione delle Camere penali italiane, riveste un ruolo centrale, anche sotto il profilo sistematico, ponendosi in linea di continuità con i principi affermati dalle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione (con sentenza n.13783 del 2025). La Corte EDU ha ribadito che qualsiasi misura incidente sul patrimonio debba essere garantita da una base legale accessibile, oltre ad essere coerente con il principio di proporzionalità. Trattasi di parametri imprescindibili che dovrebbero riguardare anche altre forme di confisca, quale quella di prevenzione o per sproporzione (punto degno di approfondimento).

L’occasione rimette al legislatore interno la necessità di ridefinire il quadro delle misure patrimoniali, rendendole conformi alle indicazioni provenienti da Strasburgo.