Nuovo intervento della Corte costituzionale sulla disciplina delle unioni civili

Con sentenza 91\2026, la Corte Costituzionale ha accolto la questione di legittimità costituzionale, prospettata dalle Sezioni Unite della Cassazione, rilevando l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 del Regio Decreto-legge n. 636 del 1939, in relazione all’art. 3 della Costituzione. La normativa dichiarata incostituzionale non consentiva di riconoscere la pensione di reversibilità nei confronti del coniuge superstite dello stesso sesso, il quale avesse legittimamente contratto matrimonio all’estero prima dell’entrata in vigore della disciplina delle unioni civili in Italia (avvenuta con legge 20 maggio 2016, n. 76) e che non fosse riuscito a vedere riconosciuti gli effetti dell’unione civile stessa a causa della morte dell’altro partner anteriore alla entrata in vigore della legge n. 76/2016.

La legge n. 76/2016 è stata approvata sulla scia della sentenza resa da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Oliari contro Italia (ricorsi n. 18766/11 e 36030/11, sentenza 21 luglio 2015); invero, è stato in seguito a questa «condanna» che l’esigenza di predisporre un apparato legislativo adeguato per le unioni tra persone dello stesso sesso si è resa improcrastinabile, per via dell’obbligo di esecuzione della sentenza Oliari ai sensi dell’art. 46 CEDU. La scelta di differenziare l’unione civile di persone dello stesso sesso dal matrimonio, compiuta dal legislatore italiano, non è stata considerata insoddisfacente ma anzi rientrante nel margine di discrezionalità dello Stato, sicché nel giugno del 2017 il  Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha ritenuto che l’Italia avesse adempiuto i suoi obblighi, ponendo fine al procedimento di supervisione dell’esecuzione della sentenza Oliari.

La legge n. 76\2016, tra l’altro, fin da subito riconobbe la possibilità di ottenere la pensione di reversibilità anche per gli uniti civilmente superstiti, ma solo se l’unione civile fosse stata formalizzata ai sensi della disciplina italiana, cosa che non poteva dunque applicarsi al caso di specie, in ragione della irretroattività dell’intervento del legislatore.
 Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, investite della questione, hanno ritenuto indispensabile che la Corte costituzionale si pronunciasse attraverso una pronuncia additiva relativa all’art. 13 del R.d.l. del 1939, sollevando così questione di legittimità costituzionale con ordinanza 15 luglio 2025 n. 187, in relazione agli articoli 2, 36, co. 1, e 38 Cost.

Centrale, nell’argomentazione della Consulta, risultano i principi posti nella precedente sentenza n. 138\2010, con la quale – dopo essersi escluso l’esigenza di equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio – essa si era riservata la possibilità di sindacare la ragionevolezza delle disparità di trattamento eventualmente configurate nell’ambito delle discipline delle due tipologie di unioni, omosessuali ed eterosessuali, quando il legislatore fosse intervenuto a regolamentarle. Il punto decisivo sta, oggi, nel fatto che la Consulta ritiene di poter svolgere il suo sindacato di ragionevolezza anche in termini di anacronismo, e cioè valutando l’obsolescenza di una scelta passata (quella di escludere il diritto alla pensione di reversibilità al convivente more uxorio) rispetto a quella attuale (una volta entrata in vigore la legge n. 76/2016). Ne consegue, in definitiva, che per la Consulta si è ormai in presenza di un’ingiustificata disparità di trattamento, e dunque di una discriminazione contraria all’art. 3 Cost.,  tra gli aventi diritto alla pensione di reversibilità giacché ai superstiti che abbiano contratto unione civile regolata dalla legge italiana si riconosce, ormai, la pensione di reversibilità e quella stessa pensione viene, invece, negata al superstite che abbia contratto matrimonio all’estero con il coniuge deceduto prima della possibilità di ottenere una forma di riconoscimento in Italia del matrimonio celebrato all’estero ai sensi della disciplina sulle unioni civili di cui alla legge n. 76/2016.