Le Sezioni Unite sul diritto del cittadino straniero al risarcimento danni per illegittima privazione della libertà personale in C.P.R.: una sentenza «convenzionalmente» orientata

Con sentenza 9 giugno 2026, n. 18658, le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono intervenute sul tema della risarcibilità del danno non patrimoniale subito dallo straniero illegittimamente trattenuto in un Centro di permanenza per i rimpatri (ex C.I.E.). Ruolo centrale assumono il diritto e la giurisprudenza CEDU: come si legge nelle argomentazioni delle Sezioni Unite, la tutela risarcitoria si ricava dall’art. 5 della Convenzione, che delinea un sistema integrato di garanzie ed una tutela «forte» di un diritto inviolabile della persona, quale la libertà personale.

La vicenda da cui trae origine la pronuncia si basava sulla domanda di risarcimento proposta da un cittadino straniero trattenuto illegittimamente, per 168 giorni complessivi, in vista dell’esecuzione di un provvedimento di espulsione. In particolare, due provvedimenti di proroga del trattenimento erano stati adottati senza fissazione dell’udienza e senza contraddittorio.

Le Amministrazioni ricorrenti avevano sostenuto, tra l’altro, che il danno fosse riconducibile all’esercizio della funzione giudiziaria e che, pertanto, dovesse trovare applicazione la disciplina della responsabilità civile dei magistrati; avevano inoltre eccepito il mancato previo esperimento del ricorso per Cassazione contro i provvedimenti di proroga.

Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda risarcitoria e la Corte d’appello aveva confermato la decisione.

Le Sezioni Unite hanno, in primo luogo, ricordato come il trattenimento dello straniero in C.P.R. (già C.I.E.) – per quanto costituisca «misura strumentale, funzionalmente preordinata a rendere possibile l’attuazione del provvedimento espulsivo nei tempi e nei modi previsti dalla legge» e, dunque, non abbia finalità sanzionatoria – «presenti le caratteristiche tipologiche proprie di una misura restrittiva della libertà personale e che, come tale, sia soggetto, ai sensi dell’art. 13 Cost., alla riserva di legge rinforzata, la quale esige non solo una base legale certa della restrizione, ma anche la previsione di un presidio di legalità esterno, rappresentato dal controllo dell’autorità giudiziaria».

Tanto premesso, le Sezioni Unite hanno richiamato l’art. 5 CEDU e, in particolare, il paragrafo 5, che riconosce a ogni persona vittima di una detenzione contraria alla Convenzione il diritto a una riparazione. Nel farlo, hanno valorizzato la giurisprudenza di Strasburgo secondo cui tale rimedio deve essere garantito con un grado sufficiente di certezza ed effettività (riferendosi alle pronunce Ciulla c. Italia, Sakık e altri c. Turchia, Chitayev e Chitayev c. Russia e Dubovik c. Ucraina). Sulla scorta dei precedenti interventi della Corte EDU (v., in particolare, Richmond Yaw e altri c. Italia, Zeciri c. Italia e Cramesteter c. Italia) si è escluso che la legge n. 117/1988 sulla responsabilità civile dei magistrati costituisca rimedio sufficientemente accessibile in concreto, a cagione dell’onere della prova che grava sul danneggiato, della necessità di provare il dolo o la colpa grave del giudice e della sussistenza della «clausola di salvaguardia», per cui «dall’area dell’illecito è esclusa la lesione derivante dall’attività di interpretazione delle norme di diritto».

Peraltro, continuano le Sezioni Unite, l’intervento del giudice in sede di convalida (o proroga) del trattenimento non toglie che questa misura abbia «natura fondamentalmente e ontologicamente amministrativa». Se è vero che il difetto di contraddittorio in sede di convalida (o proroga) «si riverbera sull’intera sequenza procedimentale, privando di validità il titolo del trattenimento e facendo venir meno la copertura di legalità richiesta dall’art. 13 Cost. e dall’art. 5 CEDU» (viene richiamata in proposito, ancora una volta, la sentenza  Richmond Yaw e altri c. Italia); è altrettanto vero che «lo Stato è chiamato a rispondere non per l’attività del giudice atomisticamente considerata, bensì per il vizio della procedura nel suo complesso, ancorché esso si manifesti nel segmento giudiziale».

Quanto al rapporto tra rimedio caducatorio (nella specie: il ricorso per cassazione) e rimedio risarcitorio, le Sezioni Unite hanno letto congiuntamente i paragrafi 4 e 5 dell’art. 5 CEDU. Il primo assicura il diritto a far verificare tempestivamente la legalità della detenzione e a ottenere la liberazione; il secondo garantisce, invece, la riparazione per la privazione illegittima già subita. In tal senso, sono richiamate le sentenze Włoch c. Polonia, Delijorgji c. Albania, Ulisei Grosu c. Romania, Mustafa Avci c. Turchia, Selahattin Demirtaş c. Turchia, nonché le più recenti Mansouri c. Italia e HD c. Italia.

Da tale quadro – oltre che da consonanti indicazioni provenienti dalla giurisprudenza in tema di risarcimento danni per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.) o per t.s.o. illegittimo nonché, più in generale, in tema di pregiudizialità amministrativa (art. 7, comma 4, c.p.a.) – discende che ricorso per cassazione (rimedio caducatorio) e azione risarcitoria sono rimedi distinti, autonomi e complementari, sicché il secondo non può essere subordinato al previo esperimento del primo.

Le Sezioni Unite enunciano quindi il principio di dirito secondo cui «il previo esercizio dell’azione impugnatoria volta alla caducazione del provvedimento giudiziale di proroga del trattenimento non costituisce condizione di ammissibilità dell’azione risarcitoria proposta nei confronti dello Stato ai fini del ristoro del danno patito per la già sofferta privazione della libertà». Lo straniero illegittimamente trattenuto in forza di un invalido provvedimento di proroga può proporre azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti della Pubblica Amministrazione, anche senza aver previamente impugnato in Cassazione il provvedimento lesivo. In tale giudizio risarcitorio, il sindacato sul provvedimento non impugnato potrà svolgersi solo incidenter tantum, ai fini dell’accertamento dell’illecito e delle sue conseguenze dannose; la mancata impugnazione del provvedimento illegittimo potrà rilevare ai fini della liquidazione dei danni, ex art. 1227 c.c.