Libertà religiosa e parità di trattamento: le indicazioni della Corte di Strasburgo sul caso dei testimoni di Geova

Con sentenza dell’11 giugno 2026 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto la violazione da parte dell’Italia del divieto di discriminazione, sancito dalla Convenzione, nei confronti della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, che dal 1977 tenta – senza successo – di stipulare un’intesa con lo Stato ai sensi dell’art. 8, terzo comma, Cost.

Invero, nonostante numerose trattative, culminate in due disegni di legge, nel 2016 i negoziati tra la Congregazione e il Governo italiano si sono interrotti, senza alcuna motivazione ufficiale. Alla data della sentenza della Corte, l’Italia aveva, invece, concluso intese con tredici confessioni religiose: Tavola valdese (1984), Assemblee di Dio in Italia (1988), Avventisti (1988), Unione Comunità Ebraiche (1989), Battisti (1995), Luterani (1995), Chiesa Ortodossa (2012), Mormoni (2012), Chiesa Apostolica (2012), Unione Buddista Italiana (2012), Unione Induista (2012), Soka Gakkai (2016), Chiesa d’Inghilterra (2021). Grazie a queste intese le confessioni religiose ora richiamate possono beneficiare del sistema del c.d. otto per mille dell’IRPEF, introdotto dalla legge 20 maggio 1985 n. 222, che – sostituendo il precedente finanziamento diretto dello Stato alla Chiesa cattolica – riserva l’8‰ del gettito IRPEF (oltre che allo Stato, per finalità sociali e umanitarie) alle confessioni religiose che abbiano, per l’appunto, concluso un’intesa ai sensi del già citato art. 8, terzo comma, Cost.

Alla luce delle circostanze del caso di specie, e nonostante la discrezionalità di cui indubbiamente godono le autorità nazionali in materia, la Corte ha riconosciuto la violazione, da parte dell’Italia, dell’art. 14 CEDU (Divieto di discriminazione), in combinato disposto con l’art. 9 CEDU (Libertà di coscienza, di pensiero e di religione) e con l’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione (Protezione della proprietà), condannandola a risarcire la Congregazione dei danni morali e delle spese legali. Secondo i giudici «alsaziani», la differenza di trattamento – in relazione al regime fiscale ma, più in generale, quanto alla possibilità concreta di stipulare un’intesa – tra la ricorrente e le tredici confessioni religiose già menzionate non trova alcuna giustificazione obiettiva e ragionevole, a nulla rilevando le argomentazioni addotte dal Governo italiano relative alla mancata condivisione di alcune posizioni ideologiche della Congregazione (tra le altre, il rifiuto di svolgere compiti militari, di votare e di ricevere trasfusioni di sangue); mancata condivisione che avrebbe, appunto, determinato il contestato diniego di apertura di nuove negoziazioni.

La Corte sottolinea che lo Stato deve essere neutrale e imparziale nei rapporti con religioni, culti e credenze; salvo casi davvero eccezionali, il diritto alla libertà di religione come inteso nella Convenzione, impedisce qualsiasi valutazione da parte dello Stato della legittimità delle credenze religiose o del modo in cui esse vengono espresse (viene richiamato in tal senso la sentenza resa nel caso Association Les Témoins de Jehovah v. France, in specie par. 48).

Inoltre, la Corte, non rinunciando a «dialogare» con il legislatore italiano, solleva il problema della procedura di stipula delle intese, ritenuta poco trasparente e vincolata esclusivamente a una valutazione politica e discrezionale, come confermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 52/2016.

Tale ultimo aspetto viene ripreso nell’opinione separata dei giudici Krenc e Chablais, i quali, pur concordando con il dispositivo della sentenza resa contro l’Italia, hanno sollevato riserve sul percorso argomentativo: a loro avviso la Corte avrebbe dovuto limitarsi a rilevare – come già nel caso Assemblée chrétienne des Témoins de Jéhovah d’Anderlecht c. Belgique – l’assenza di garanzie sufficienti da parte dello Stato italiano contro trattamenti discriminatori, senza addentrarsi sul terreno dell’esame sostanziale dei motivi di rifiuto dell’intesa. In altre parole, non è certamente l’intervento di un’assemblea legislativa (istituzione democratica per eccellenza) a risultare problematico nell’ambito delle procedure di stipula di intese, bensì è l’assenza di rimedi efficaci in caso di controversie sorte conseguentemente alla mancata approvazione parlamentare a rafforzare il rischio di trattamenti discriminatori (ed in tal senso viene richiamato il caso Association «Romuva» de l’ancienne religion balte c. Lituanie).