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Nel corso della riunione del 9-11 giugno 2026, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa è tornato ad occuparsi del monitoraggio del gruppo di sentenze (Cordella e altri c. Italia, Ardimento e altri c. Italia, Briganti e altri c. Italia, Perelli e altri c. Italia) relativo ai danni causati dall’ex Ilva di Taranto.
Tra il 2019 e il 2022, i giudici di Strasburgo accertavano la responsabilità dell’Italia per non aver adottato le misure necessarie al fine di proteggere la salute dei cittadini dalle emissioni nocive provenienti dall’acciaieria, nonché per non aver predisposto degli strumenti giurisdizionali effettivi affinché i soggetti colpiti potessero far valere le proprie istanze dinanzi alle corti nazionali, con conseguente violazione degli articoli 8 e 13 della CEDU.
Sotto il primo profilo, il Comitato dei Ministri, a più di sette anni dalla sentenza Cordella, constata con soddisfazione che la maggior parte dei punti contenuti nel piano ambientale (approvato con DM n. 53 del 3 febbraio 2014) relativi alla riduzione delle emissioni nocive dello stabilimento sia stata attuata, pur invitando le autorità competenti ad un più celere completamento delle attività rimanenti. Inoltre, il Comitato rileva nuovi profili di allarme che non consentono di ritenere chiusa la vicenda.
Il Comitato dei Ministri richiama in particolare la decisione del Tribunale di Milano che, con decreto adottato il 26 febbraio del 2026, ha disposto che l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) 2025 debba essere debitamente integrata entro il 23 agosto del 2026 con la previsione di «tempi certi e ragionevolmente brevi entro i quali gli studi di fattibilità, i piani ed i cronoprogrammi menzionati […] dovranno trovare effettiva attuazione», pena la sospensione dell’attività dello stabilimento.
Come affermato dai giudici di Milano, la finalità dell’AIA sta nell’individuare le modalità con cui l’attività produttiva autorizzata potrà svolgersi senza che venga messa in pericolo la salute dei cittadini. Il Tribunale rileva come «la mancata previsione di tali termini comporta che la realizzazione degli interventi ritenuti necessari potrà avvenire entro il termine di scadenza dell’AIA 2025 (luglio 2037). Tale articolazione della tempistica di realizzazione degli interventi […] è irragionevole e contrasta con i principi di prevenzione e precauzione e con il divieto di ripetute proroghe».
La decisione del Tribunale di Milano si conforma al contenuto della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea pronunciata in risposta alla domanda pregiudiziale in cui gli stessi giudici milanesi chiedevano, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, che la CGUE chiarisse la corretta interpretazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.
La decisione del Tribunale di Milano è presa in considerazione dal Comitato dei Ministri anche sotto il profilo dell’articolo 13 CEDU. Secondo l’organo di supervisione del COE, infatti, l’azione inibitoria collettiva di cui all’articolo 840 sexiesdecies c.p.c., esperita nella specie dinanzi ai giudici di Milano, confermerebbe che «è possibile per gli individui il cui diritto alla salute sia leso dall’inquinamento proveniente da attività industriali adire il giudice civile». Tuttavia, nonostante rilevi con favore la produzione da parte del Governo italiano anche di esempi della giurisprudenza interna che dimostrerebbero l’esistenza di rimedi giurisdizionali effettivi in materia di protezione del diritto alla salute, il Comitato ritiene di non chiudere la sorveglianza sull’esperibilità dei predetti rimedi, specialmente in vista dell’evoluzione del caso di Milano.
Infine, il Comitato dei Ministri ha invitato le autorità nazionali a fornire informazioni sia circa il correlato problema dei rimedi giurisdizionali in caso di scorretta gestione dei rifiuti e, più in generale, di danno ambientale (che era originariamente seguito anche nell’ambito del procedimento di supervisione del caso Di Sarno e altri e da esso è stato, poi, stralciato nel marzo 2025) sia sulle immunità penali previste per il management dell’Ilva, introdotte con decreto-legge n. 2/2023 del 5 gennaio 2023 e, stando a quanto riferito dalle autorità italiane, non (ancora) applicate.
Sulle questioni ancora pendenti, le autorità italiane sono state invitate a fornire informazioni entro e non oltre la fine del mese di dicembre 2026.