Un importante intervento in materia di REMS: la Corte EDU conferma l’esistenza di un problema strutturale in Italia

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Con sentenza 4 giugno 2026 (Andrea Ciotta c. Italia, ric. n. 368/21) la Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata su un tema di particolare rilievo: l’effettiva esecuzione dei provvedimenti che dispongono il collocamento nelle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), vale a dire quelle strutture previste dalla legge n. 81/2014 per accogliere le persone affette da disturbi mentali, autrici di reati, a cui viene applicata dalla magistratura la misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o l’assegnazione a casa di cura e custodia.

Il caso, infatti, originava dalla protrazione dello stato di detenzione ordinaria di un soggetto affetto da «condizioni psicopatologiche», del quale era stato ordinato il trasferimento all’interno di una di queste strutture.

Diverse le violazioni convenzionali accertate dalla Corte di Strasburgo.

In primo luogo, si è riscontrata la violazione dell’articolo 3 della Convenzione, che proibisce la tortura, nonché pene o trattamenti inumani o degradanti. Invero, il ricorrente veniva detenuto in prigione non potendo beneficiare «delle cure e dei trattamenti adeguati al suo stato di salute mentale».

Altresì, è stata accertata la violazione dell’articolo 5 § 1 della Convenzione, che sancisce il diritto alla libertà e alla sicurezza, individuando i casi in cui sia possibile limitare la libertà personale. In particolare, il ricorrente è stato dapprima ristretto in prigione e, successivamente, in un Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC) e privato così della sua libertà, in assenza di una base legale, in attesa di essere collocato in una REMS.

Nel caso di specie, è stata accertata anche la violazione dell’articolo 5 § 5, secondo cui ogni persona che sia stata arrestata o detenuta in violazione dell’articolo 5 gode del diritto ad una riparazione. In particolare, la Corte ha richiamato le valutazioni effettuate nel caso Sy c. Italie, n. 11791/20, ove il ricorrente non disponeva di rimedi adeguati per ottenere in maniera certa una riparazione per le violazioni dell’articolo 5 § 1.

La Corte di Strasburgo ha rilevato anche la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, che prevede il diritto a un equo processo e all’esecuzione delle decisioni di giustizia, giacché il ricorrente avrebbe dovuto essere collocato in una REMS; invece, rimaneva ristretto in prigione per lungo tempo, a causa della mancata esecuzione dei relativi provvedimenti.

Infine, è stata accertata la violazione dell’articolo 34 CEDU poiché le autorità italiane non hanno soddisfatto gli obblighi su di loro incombenti, a causa del ritardo «eccessivamente lungo» nell’esecuzione della misura provvisoria ordinata dalla Corte ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento di procedura.

Ad avviso della Corte, il problema legato al numero di persone in attesa di essere trasferite in una REMS ha natura strutturale ed è stato riconosciuto come tale anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 22 del 2022. Peraltro, da tale ultimo provvedimento, nonché da altri rapporti delle autorità nazionali (ad es. Relazione al Parlamento del 2021 del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale) risulta che la questione non può ridursi alla mera indisponibilità di posti all’interno delle REMS.

La Corte europea dei diritti dell’uomo non solo ha invitato lo Stato convenuto ad adottare le misure necessarie, pur lasciandogli la libertà di scegliere i mezzi per adempiere all’obbligo indicato dall’articolo 46 CEDU, ma ha colto l’occasione per indicare i settori di intervento nei quali lo Stato dovrà operare: a) «limitazione del collocamento in Rems alle persone che presentano pericolosità sociale e un effettivo disturbo mentale»; b) «rafforzamento delle misure di sicurezza alternative»; c) «cooperazione tra le autorità responsabili»; d) «assicurare la presenza di un numero adeguato di REMS sul territorio».

In tal senso, la pronuncia offre lo spunto per riflettere sulla condizione dei soggetti con disturbi mentali e sul rischio concreto che, in assenza di interventi effettivi, subiscano il peso delle inefficienze sistemiche.