Indagini bancarie e autorizzazione: la Sezione Tributaria della Cassazione recepisce le indicazioni della Corte di Strasburgo

Con le ordinanze 15 giugno 2026, nn. 19956 e 19960, la Sezione Tributaria della Corte di cassazione si è pronunciata in tema di accesso ai dati bancari da parte dell’amministrazione finanziaria con riferimento all’autorizzazione a tal fine prevista, rispettivamente, dall’art. 32, co. 1, n. 7), D.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette e dall’art. 51, co. 2, n. 7), D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di IVA.

Nel caso di Cass. 15 giugno 2026, n. 19960, il contenzioso traeva origine dall’impugnazione di avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di uno studio legale associato e dei suoi soci per il periodo 2005-2006, all’esito di indagini finanziarie. L’amministrazione finanziaria riteneva che i consistenti flussi finanziari sui conti correnti degli associati non fossero giustificati. A seguito di una parziale riduzione della pretesa nel giudizio di prime cure e la conferma della sentenza impugnata in appello da parte della Corte di giustizia di secondo grado dell’Umbria, i soci dello studio associato ricorrevano in Cassazione lamentando, tra le altre cose, l’illegittimità dell’avviso di accertamento per difetto o inidoneità o mancata allegazione della preventiva autorizzazione e della relativa motivazione allo svolgimento delle indagini bancarie.

La vicenda alla base di Cass. 15 giugno 2026, n. 19956, risulta essere più articolata, in quanto composta da tre procedimenti, poi riuniti nel giudizio di cassazione. In due dei tre procedimenti emergeva il medesimo nucleo problematico, tradottosi poi in due omologhi motivi di ricorso, incentrati sull’illegittimità degli avvisi di accertamento per difetto, inidoneità o mancata allegazione della preventiva autorizzazione allo svolgimento delle indagini bancarie.

La Corte ha accolto i motivi relativi all’autorizzazione in entrambe le pronunce in esame, enunciando due principi di diritto sostanzialmente coincidenti.

Pur ribadendo che l’autorizzazione alle indagini bancarie riveste, nel diritto interno, natura di atto meramente preparatorio e organizzativo, non soggetto in via generale a un autonomo obbligo di motivazione, la Sezione Tributaria afferma che essa costituisce comunque titolo dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente. Infatti, le informazioni bancarie assunte nell’ambito dell’attività istruttoria costituiscono dati personali, anche laddove questi riguardino attività di natura professionale o imprenditoriale. In tale prospettiva, dunque, tale atto deve non solo preesistere all’esercizio del potere istruttorio, al fine di delimitare e controllare l’ingerenza dell’Amministrazione nella sfera privata del soggetto, ma deve anche recare un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’accesso. La sua mancanza o inidoneità, a fronte di specifica contestazione del contribuente, determina l’inutilizzabilità della documentazione bancaria acquisita e l’invalidità dell’avviso nella parte in cui la pretesa impositiva si fondi su di essa.

Centrale nella motivazione di entrambe le pronunce è il richiamo alla sentenza della Corte EDU, Ferrieri e Bonassisa c. Italia, 8 gennaio 2026, ric. nn. 40607/19 e 34583/20 – di cui si è dato conto nel primo Rapporto dell’Osservatorio – definita di «rilievo dirimente». Con tale pronuncia, la Corte di Strasburgo ha ravvisato una violazione dell’art. 8 CEDU proprio in relazione all’accesso e all’esame dei dati bancari disposto ai sensi delle norme qui in esame. La Corte EDU ha infatti rilevato la carenza di qualità della legge e di garanzie contro l’arbitrarietà, anche in ragione della lettura interna che esclude l’obbligo di motivazione dell’autorizzazione e non assicura un controllo giurisdizionale o indipendente effettivo, neppure a posteriori, qualificando il problema in termini sistemici.

I giudici di legittimità recepiscono le indicazioni della giurisprudenza convenzionale attraverso un’interpretazione «evolutiva», orientata altresì agli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, precisando di non dover attendere la pronuncia delle Sezioni Unite sollecitata da Cass. 11 maggio 2026, n. 13696 sul più ampio problema della configurabilità, in termini generali, di una categoria dell’inutilizzabilità degli atti illegittimi, poiché i casi in esame si collocano su un piano più specifico e concretamente applicativo.