Violenza domestica e vittimizzazione secondaria: la Corte EDU ribadisce la necessità di superare gli stereotipi di genere per assicurare un’efficace tutela delle vittime

Con sentenza 2 luglio 2026 (Ubeda e altri c. Italia, ric. n. 9993/24) la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia a causa dell’incapacità delle autorità nazionali di assicurare «un’azione efficace e deterrente» contro la violenza subita dai ricorrenti (una donna e i suoi figli), non avendo adempiuto lo Stato in maniera sufficiente all’obbligo di assicurare un trattamento adeguato al caso.

Inoltre, è stata altresì riconosciuta e censurata l’inerzia del Tribunale per i minorenni con riguardo «ai diritti di affidamento» e alla permanenza prolungata nella struttura protetta ove i ricorrenti erano stati collocati.

Il caso sottoposto alla Corte di Strasburgo ha interessato profili penalistici e civilistici, confermando la complessità e la delicatezza della questione.

In particolare, con riferimento al primo profilo, la Corte Edu ha accertato la violazione degli articoli 3 e 8 della CEDU con riferimento «ai reclami dei ricorrenti sulla violenza domestica». Difatti, le doglianze esposte dai ricorrenti hanno riguardato proprio l’inesatta valutazione della violenza domestica subita, nonché la mancanza di una risposta adeguata al rischio di «violenza fisica e psicologica» commessa dall’imputato nei loro riguardi. Inoltre, i ricorrenti hanno evidenziato anche l’eccessivo protrarsi dei tempi necessari ai tribunali interni per pronunciarsi sulle loro istanze, oltre che l’assenza di un’effettiva presa in carico dei loro bisogni al fine di predisporre opportune misure di protezione.

Con riferimento all’applicabilità degli articoli 3 e 8 CEDU, la Corte richiama i principi contenuti nel caso Scuderoni c. Italia (ric. n. 6045/24).

In particolare, la Corte evidenzia che, stando anche a quanto accertato in altri casi (si veda, ad esempio, Landi c. Italia, ric. n. 10929/19 e De Giorgi c. Italia, ric. n. 23735/19), lo strumentario messo a disposizione dall’ordinamento nazionale, al momento dei fatti contestati, è tutt’altro che esiguo, consentendo all’autorità di adottare misure «adeguate e proporzionate» al caso in esame.

Inoltre, la Corte pone in luce che i ritardi accumulati hanno influito sull’efficacia dell’indagine, sottolineando che un tempo considerevolmente lungo può ripercuotersi sull’effettività della tutela delle vittime, compromettendo le possibilità di accertamento della responsabilità penale dell’autore.

Invero, ad avviso della Corte, a destare particolare allarme sono le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di archiviazione del procedimento penale, espressione di «una cultura sessista e stereotipata che deve essere evitata nelle aule della magistratura nazionale» (così al paragrafo 96 della sentenza Ubeda e altri c. Italia).

Si evidenzia, difatti, come la sussistenza di provvedimenti basati su stereotipi innervi una cultura che accetta la violenza domestica e, nel caso di specie, concretizza le preoccupazioni espresse da GREVIO sul rischio che le vittime di violenza siano sottoposte anche alla vittimizzazione secondaria nelle aule di giustizia (punto degno di approfondimento). Ciò può verificarsi allorquando siano validate «credenze comuni» che ritengono che una relazione intima debba basarsi sulla «sottomissione/sopraffazione e sul possesso» (tra gli altri motivi, il provvedimento di archiviazione si riferiva ad un episodio di un coltello puntato alla gola della ricorrente come ad un «brutto scherzo»).

In sostanza, nel sollecitare una risposta efficace, la Corte evidenzia la necessità di trattare le denunce di violenza domestica con particolare attenzione, invitando a tenere in considerazione le caratteristiche specifiche dei casi, come riconosciuto anche all’interno della Convenzione di Istanbul.  

Con riguardo al profilo civilistico, la Corte precisa che la protezione a favore delle vittime di violenza domestica non può limitarsi alla sede penale, ma deve essere assicurata anche nei tribunali civili e per i minorenni all’interno delle cause di diritto di famiglia; soprattutto, qualora si debba accertare la capacità genitoriale e la salvaguardia del superiore interesse del minore.  In tal senso, non essendo stati adempiuti gli obblighi gravanti sulle autorità italiane, la Corte ha accertato la violazione dell’articolo 8 CEDU.

Inoltre, con riferimento al secondo e terzo ricorrente, la Corte ha evidenziato che l’inerzia delle autorità ha generato «un clima di incertezza» non soltanto con riguardo alla relazione dei ricorrenti con l’imputato, ma anche relativamente alla possibilità di lasciare la struttura protetta in cui erano stati collocati; ove, peraltro, si è riscontrata la restrizione della libertà dei ricorrenti, confinati in uno spazio angusto e gravati da limitazioni per molto tempo. Infine, è mancata un’effettiva valutazione sull’esposizione del secondo e terzo ricorrente alla violenza domestica.

Alla luce di tali circostanze è stata riscontrata una violazione dell’articolo 8 CEDU anche nei confronti di costoro.

La pronuncia (ri)accende i riflettori su questioni delicate e drammatiche, ove a venire in rilievo non sono solo le conseguenze immediate delle fattispecie criminose poste in essere, ma anche ulteriori pregiudizi, come la vittimizzazione secondaria, che aggravano le sofferenze patite; ciò è ancor più allarmante se le vittime sono minori, soggetti la cui personalità è in formazione.