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Il 10 giugno scorso, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha comunicato al Governo russo due ricorsi presentati da 111 cittadini ucraini concernenti i fatti accaduti nel villaggio di Yahidne (nella regione ucraina di Chernihiv) dove, nel marzo del 2022, i ricorrenti sarebbero stati catturati dalle truppe russe e trattenuti nel sotterraneo di una scuola, utilizzato come base militare.
Secondo quanto riportato dai ricorrenti, le truppe russe avrebbero trattenuto più di 360 civili, tra cui anche soggetti vulnerabili come bambini, anziani, pazienti oncologici, nei sotterranei della scuola, privandoli della libertà personale e mettendo seriamente a rischio la loro vita. I civili denunciano che i loro corpi furono utilizzati dai soldati come scudi umani e di aver vissuto sotto la costante minaccia di essere colpiti da armi da fuoco e granate. Costretti in spazi angusti, avrebbero avuto limitato accesso a cibo, acqua e alle cure mediche necessarie. I ricorrenti lamentano inoltre di aver subito gravi danni psicologici a causa delle costanti vessazioni e minacce di morte subite.
Tali condotte avrebbero portato alla morte di 11 persone, tra cui anche tre familiari dei ricorrenti.
I ricorrenti adiscono dunque la Corte EDU lamentando la violazione del diritto alla vita (Art. 2 CEDU), del divieto di trattamenti inumani e degradanti (Art. 3 CEDU), del diritto alla libertà e sicurezza (Art. 5 CEDU), del diritto al rispetto della vita privata e familiare (Art. 8 CEDU), del diritto ad un rimedio giurisdizionale effettivo (Art. 13 CEDU), del diritto alla libertà di movimento (Art. 2 Protocollo n. 4) e alla protezione della proprietà privata (Art. 1 Protocollo n. 1), nonché del diritto all’educazione (Art. 2 Protocollo n. 1).
Con la comunicazione del caso al Governo, si rende edotto lo Stato circa l’esistenza di un ricorso pendente a suo carico dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo e che la Corte ritiene indispensabile che le parti forniscano più informazioni circa i fatti esposti nel ricorso. Tale fase dunque non implica che il ricorso sia stato ritenuto ammissibile né pertanto che la Corte lo abbia accolto.
Avendo i ricorrenti lamentato anche la violazione da parte delle autorità russe dell’obbligo di compiere delle indagini effettive sui fatti riportati, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha chiesto al Governo russo di fornire tutte le informazioni relative alle eventuali indagini espletate circa le condotte lamentate dai ricorrenti integranti la violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione.
Nel caso in oggetto, emergono importanti profili di riflessione circa la competenza ratione temporis e ratione materiae della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Per quanto attiene alla competenza ratione temporis, la Corte EDU ha una giurisdizione residuale nei confronti della Russia in quanto, dal 16 settembre 2022, non è più uno Stato contraente della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte EDU conserva, pertanto, la propria competenza limitatamente alle azioni od omissioni idonee ad integrare una violazione della Convenzione poste in essere prima di tale data.
Il secondo attiene all’applicabilità della Convenzione in un contesto di conflitto armato.
I fatti denunciati nei ricorsi si collocano, infatti, in un complesso scenario di conflitto, iniziato con l’occupazione della Crimea nel 2014 e culminato con l’invasione russa su vasta scala dei territori ucraini nel febbraio del 2022. Tale contesto, definito dai giudici di Strasburgo come “senza precedenti nella storia del Consiglio d’Europa”, è stato ampiamente esaminato dalla Corte EDU nella sentenza di Grande Camera Ukraine and the Netherlands v. Russia del 9 luglio 2025. Tra le numerose prove presentate dinanzi alla Corte EDU dalle autorità ucraine, da organizzazioni non governative internazionali e nazionali nonché dalla Commissione d’inchiesta dell’ONU figurano anche quelle relative ai fatti accaduti nella regione ucraina di Chernihiv ed, in particolare, a quanto accaduto nella scuola di Yahidne.
Si tratta, in particolare, di determinare quale sia il rapporto che sussiste tra le previsioni della Convenzione e le disposizioni di diritto internazionale umanitario. Dalla giurisprudenza della Corte EDU emerge che le garanzie previste nella Convenzione continuano ad applicarsi anche nei contesti di conflitto (si veda sul punto Hassan v. The United Kingdom, sentenza del 16 settembre 2014, § 104). Il fatto che venga in rilievo il diritto internazionale umanitario non esclude dunque, in termini assoluti, la competenza ratione materiae della Corte EDU: in uno scenario di guerra, il diritto internazionale umanitario rappresenta un utile strumento interpretativo della Convenzione, in virtù del “ruolo indispensabile e universalmente riconosciuto” che esso svolge nel limitare gli effetti disastrosi della guerra (Ukraine and the Netherlands v. Russia, decisione del 30 novembre 2022, §§ 718-719).
Non resta, dunque, che interrogarsi su quale sarà la linea difensiva che il Governo russo deciderà di adottare in questo procedimento. Pur auspicando una qualche forma di collaborazione da parte della Russia, è lecito supporre che l’ex Stato Parte del Consiglio d’Europa non coopererà attivamente con la Corte EDU, sulla scia della condotta tenuta nell’ambito del caso Ukraine and the Netherlands v. Russia (sentenza del 9 luglio 2025, §§1630-1639).