
Con sentenza del 7 luglio 2026, la Grande Camera della Corte EDU ha riscontrato la violazione dell’art. 8 della Convenzione in relazione all’attività d’indagine condotta da una Commissione parlamentare d’inchiesta nei confronti della massoneria italiana.
Il caso prende le mosse da un’inchiesta avviata nel 2016, volta a verificare l’infiltrazione della mafia nelle logge massoniche in Calabria e in Sicilia, sulla base di alcuni elementi emersi nell’ambito di indagini giudiziarie. Nel corso dell’inchiesta, veniva disposta la perquisizione dei locali di un’associazione massonica, ad esito della quale si procedeva al sequestro di numerosi documenti ivi rinvenuti, tra cui gli elenchi contenenti i nominativi nonché i dati personali di oltre seimila membri dell’associazione.
Il 19 dicembre 2024, una Sezione della Corte statuiva, all’unanimità, che vi fosse stata violazione dell’art. 8 – diritto al rispetto della privata e familiare, declinato, in particolare, sotto il profilo del diritto al rispetto del domicilio – stante l’assenza di idonee garanzie a tutela dei diritti dei terzi coinvolti nelle operazioni di perquisizione e sequestro. Su richiesta del Governo, il caso veniva, quindi, deferito alla Grande Camera che ha ricostruito quanto segue.
In primis, la Corte ha riconosciuto che le attività di indagine svolte dalla Commissione perseguissero finalità legittime, quali la sicurezza nazionale e la tutela della società attraverso la «prevenzione della criminalità». Lo scopo della Commissione era, infatti, quello di raccogliere informazioni sulle organizzazioni mafiose e sulla loro capacità di inserirsi nel circuito istituzionale al fine di fornire al Parlamento dati utili per un intervento legislativo strategico sulla questione. La strutturale ed intrinseca differenza tra l’attività di indagine di una commissione parlamentare e quella delle autorità giudiziarie era stata precipuamente delineata già dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 231 del 22 ottobre 1975, in cui si chiariva che il compito delle commissioni non è di giudicare, ma solo di raccogliere informazioni per consentire al Parlamento una più compiuta conoscenza dei fatti.
I giudici di Strasburgo hanno, inoltre, ritenuto che la creazione di commissioni d’inchiesta rientri nel potere di controllo dell’organo legislativo, a sua volta espressione dell’autonomia parlamentare che caratterizza gli ordinamenti di tutti gli Stati membri; tuttavia, laddove l’esercizio dei poteri investigativi di tali commissioni implichi l’adozione di misure coercitive idonee ad incidere sui diritti di terzi, il margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri in materia di autonomia parlamentare dovrebbe necessariamente ridursi, ed in ogni caso tale autonomia non può ritenersi legittimamente esercitata se in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di diritto. Ciò significa che, nella misura in cui la Commissione ha disposto misure investigative lesive dei diritti dei membri dell’associazione massonica, tali misure dovessero essere corredate da limiti e controlli stringenti e che non potessero essere giustificate esclusivamente in quanto promananti da una commissione d’inchiesta parlamentare.
Da un’analisi di diritto comparato è emerso, peraltro, che in caso di misure di perquisizione e sequestro adottate da commissioni parlamentari, sia necessaria un’autorizzazione giudiziaria, mentre la legge n. 87 del 19 luglio 2013 – sull’istituzione della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie – non fissava alcun limite ai poteri di perquisizione della Commissione stessa (sui limiti del sindacato del giudice ordinario sugli atti di una commissione parlamentare, si veda più dettagliatamente il par. 29 della sentenza di Grande Camera, che rinvia a Cass. pen., Sez. Un., 12 marzo 1983, n. 4).
L’ambito di applicazione della perquisizione e del sequestro era stato estremamente ampio, coinvolgendo – come detto poc’anzi – oltre seimila persone, tra membri attuali ed ex membri dell’associazione, e coprendo un lasso di tempo di oltre venticinque anni; non era stata prevista alcuna garanzia ex ante, ovverosia, non erano stati fissati limiti preventivi all’ingerenza nel diritto dell’associazione al rispetto del proprio domicilio, né era stato predisposto alcun rimedio ex post, quale un riesame del provvedimento contestato ad opera di un’autorità terza e imparziale.
In virtù di quanto sopra brevemente esposto, la Corte conclude affermando che l’ingerenza nel diritto dell’associazione al rispetto del proprio domicilio non era stata bilanciata da adeguate garanzie contro il rischio di abusi e arbitrii, riscontrando, pertanto, la violazione dell’art. 8 CEDU.