Violenza della polizia e obblighi investigativi: la Corte europea dei diritti dell’uomo condanna – ancora – l’Italia per violazione dell’Art. 3 CEDU

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Con sentenza del 2 luglio 2026 (Fanesi c. Italia, ric. n. 25063/20), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per la violazione dell’art. 3 CEDU, tanto nel suo profilo sostanziale quanto in quello procedurale, in relazione al pestaggio subito da Gianluca Fanesi, colpito con un manganello alla nuca da agenti di polizia al termine della partita Vicenza-Sambenedettese del 5 novembre 2017. In quell’occasione, il ricorrente – coinvolto in una rissa scoppiata tra le due tifoserie – fu colpito alla testa dagli agenti di polizia presenti sulla scena, riportando gravi ferite fisiche con conseguente danno neurologico permanente. La Questura di Vicenza attribuì invece le lesioni a una caduta accidentale, favorita dal fondo stradale bagnato dalla pioggia.

La Corte ha individuato una doppia violazione dell’art. 3 della Convenzione.

Da una parte, lo Stato italiano non ha fornito una spiegazione convincente sulle gravissime lesioni subite dal ricorrente. Dall’altra, le autorità non hanno condotto un’indagine sufficientemente tempestiva, approfondita e indipendente.

Iniziando da tale ultimo profilo, la Corte ha ricordato come l’art. 3 della Convenzione imponga alle autorità di aprire un’indagine ufficiale ed effettiva ogniqualvolta un individuo lamenti di aver subito un trattamento contrario a tale disposizione da parte della polizia, secondo i principi enunciati nella sentenza Bouyid c. Belgio. Nel caso di specie, i giudici hanno rilevato come l’indagine sulle lesioni di Gianluca Fanesi fosse stata avviata solo a seguito della presentazione della domanda da parte del fratello del ricorrente, e non d’ufficio. Inoltre, la Corte ha censurato l’iter di identificazione dei responsabili, affidato in larga parte alla Digos, articolazione della medesima Questura da cui dipendevano i possibili indagati: pur riconoscendo la diligenza mostrata da tale ufficio – che aveva raccomandato, senza successo, il sequestro immediato dei manganelli per l’analisi di tracce biologiche – la Corte ha osservato come i due agenti risultati coinvolti non fossero mai stati iscritti nel registro degli indagati, senza alcuna motivazione. Inoltre, sono state oggetto di censura anche le lacune della perizia medico-legale disposta dalla Procura, ritenuta irragionevolmente carente e, dunque, insufficiente.

Un passaggio significativo della motivazione della sentenza riguarda l’assenza di segni distintivi sugli agenti in tenuta antisommossa impiegati quel giorno. Richiamando il proprio precedente Hentschel e Stark c. Germania, la Corte ha ribadito che, quando le autorità nazionali competenti impiegano agenti ‘mascherati’ dal casco e dalla visiera per il mantenimento dell’ordine pubblico, questi devono comunque recare un segno distintivo – ad esempio, un numero di matricola – che, pur preservandone l’anonimato, ne consenta l’identificazione, soprattutto qualora la loro condotta sia successivamente contestata. Nel caso di specie, in assenza di tali segni distintivi, per le autorità diventava ancora più importante riuscire a ricostruire, attraverso le indagini, l’identità degli agenti coinvolti. Per questo motivo, la Corte ha ritenuto che, alla luce delle circostanze particolari del caso, l’indagine condotta dalle autorità giudiziarie non fosse stata sufficientemente approfondita.

Quanto al profilo sostanziale, la Corte ha applicato il suo consolidato criterio secondo cui, quando un ricorrente fornisce elementi probatori idonei prima facie a sostenere l’ipotesi che vi sia stato un trattamento contrario all’art. 3 della Convenzione subito nel corso di un’operazione di ordine pubblico, l’onere di fornire una spiegazione soddisfacente e convincente sulla causa delle lesioni si sposta sul Governo. In tal caso, vi è una presunzione di responsabilità dello Stato convenuto relativo alla riferibilità delle lesioni all’operato degli agenti di polizia. A tal proposito, nel caso in esame, i certificati medici attestanti la gravità delle lesioni craniche e le concordanti testimonianze raccolte sono stati ritenuti sufficienti a integrare tale prova prima facie, mentre il Governo non ha dimostrato in modo sufficiente l’esclusiva riconducibilità delle lesioni a fattori diversi dai maltrattamenti inflitti dagli agenti. Di conseguenza, la Corte ha ravvisato la violazione, da parte dello Stato italiano, anche del profilo sostanziale dell’art. 3 CEDU, qualificando il trattamento subito dal Sig. Fanesi come inumano e degradante, condannando l’Italia a corrispondere l’importo di 150.000 euro, tra danno patrimoniale, danno morale e spese legali; la sentenza diverrà definitiva se le parti non ne chiederanno – o non ne otterranno – il rinvio dinanzi alla Grande Camera.

Il caso Fanesi non costituisce, purtroppo, un incidente isolato. L’Italia è stata, infatti, ripetutamente censurata dalla Corte di Strasburgo per episodi di violenza attribuiti alle forze dell’ordine e per l’inadeguatezza delle indagini interne, a partire dal caso Cestaro c. Italia, relativo all’irruzione nella scuola Diaz di Genova nel 2001. È proprio in quella sentenza che la Corte aveva per la prima volta segnalato all’Italia l’assenza di un sistema idoneo a consentire l’identificazione degli agenti impiegati nei servizi di ordine pubblico; tale elemento – come dimostra il caso Fanesi – continua a ostacolare l’accertamento delle responsabilità individuali in caso di violenze o altri trattamenti contrari all’art. 3 CEDU.

Il tema è tuttora oggetto di supervisione da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nell’ambito dell’esecuzione della sentenza Cestaro e delle altre pure originate da violazioni dell’art. 3 CEDU da parte delle forze dell’ordine (da ultimo si veda Cioffi c. Italia, sentenza 5 giugno 2025, relativa al maltrattamento di un praticante avvocato da parte di agenti di polizia a Napoli nel 2001, sempre in occasione di manifestazioni organizzate dal movimento «No Global»).

In tale contesto, il Comitato ha evidenziato positivamente l’introduzione, nel 2017, del reato di tortura nell’ordinamento penale italiano (art. 613-bis del Codice penale), proprio in esecuzione della sentenza Cestaro; dall’altro, ha più volte espresso rammarico per la mancata riapertura delle indagini nei confronti degli agenti coinvolti nei fatti della Diaz, resa impossibile dal decorso dei termini di prescrizione, e ha seguito con preoccupazione le iniziative legislative volte a ridimensionare la fattispecie di tortura per trasformarla in una semplice aggravante. Per quel che interessa immediatamente ai nostri fini, il Comitato ha ripetutamente sollecitato l’introduzione di codici identificativi individuali per gli operatori di polizia impegnati nella gestione dell’ordine pubblico.

Sotto tale profilo, ad oggi l’Italia non è ancora intervenuta con decisione: dalla prima proposta di legge presentata alla Camera nel 2001, bocciata in commissione l’anno seguente, sino alle iniziative più recenti depositate dal 2018 in poi, nessun testo ha mai concluso il proprio iter parlamentare, complice anche l’opposizione di una parte dei sindacati di polizia, che preferiscono l’adozione delle body cam all’apposizione di codici alfanumerici sulle uniformi.