Con la sentenza Federico e Raddi c. Italia del 9 luglio 2026 (ric. n. 5053/24), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato la violazione degli artt. 2 e 3 CEDU in relazione alle cure prestate ad A.R., detenuto presso la casa circondariale di Torino e deceduto il 30 dicembre 2019 a seguito di una grave infezione polmonare. La pronuncia offre l’occasione per ribadire gli obblighi positivi gravanti sugli Stati in materia di tutela della vita e della salute delle persone private della libertà personale.
Il ricorso è stato presentato dai genitori del detenuto, secondo i quali le autorità penitenziarie non hanno adottato misure adeguate per fronteggiare il progressivo deterioramento delle condizioni di salute del figlio durante la detenzione.
Entrato in carcere il 28 aprile 2019 all’età di ventotto anni, A.R., che soffriva di tossicodipendenza, ansia e depressione, ha iniziato a manifestare una significativa e costante perdita di peso, accompagnata da difficoltà nell’alimentazione, episodi di svenimento e da un generale peggioramento delle proprie condizioni fisiche.
La situazione è stata più volte segnalata sia dal detenuto sia dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Ciononostante, le autorità penitenziarie hanno inizialmente escluso la presenza di problematiche sanitarie di particolare gravità.
Emblematicamente, il 19 novembre 2019, rispondendo a una nuova richiesta di intervento del Garante nazionale, l’amministrazione ha affermato che la perdita di peso del detenuto dovesse essere considerata «una strategia manipolativa volta a ottenere benefici secondari». Al momento del ricovero ospedaliero, avvenuto nel dicembre 2019, A.R. aveva ormai perso oltre trenta chilogrammi rispetto al momento dell’ingresso in istituto.
Nel valutare il caso, la Corte ha osservato che il rapido e progressivo calo ponderale non ha determinato l’adozione di tempestive misure diagnostiche e terapeutiche. In particolare, non è mai stata effettuata un’adeguata valutazione delle cause della perdita di peso né è stato predisposto un trattamento specifico volto ad accertarne e contrastarne le possibili origini. Inoltre, il monitoraggio sistematico delle condizioni del detenuto è stato avviato soltanto quando il quadro clinico risultava ormai gravemente compromesso. Pur avendo riconosciuto la necessità di un ricovero ospedaliero già il 20 novembre 2019, le autorità ne hanno programmato l’esecuzione soltanto diverse settimane dopo, a causa della mancanza di posti letto disponibili.
Significativo è anche l’esito delle vicende processuali interne. A seguito del decesso, il Garante nazionale ha presentato una denuncia che ha dato luogo all’apertura di un procedimento penale. Nel corso delle stesse sono state acquisite tre consulenze tecniche: mentre la prima ha escluso profili di responsabilità, le altre due hanno evidenziato ritardi nell’individuazione della gravità della situazione clinica, nell’accertamento diagnostico e nell’attivazione delle cure necessarie, sottolineando altresì il ruolo causale della perdita di peso nel successivo decesso. Nonostante tali conclusioni, il procedimento è stato archiviato dal Giudice per le indagini preliminari di Torino nell’ottobre 2023.
La Corte EDU, diversamente, ha attribuito particolare rilievo proprio agli elementi emersi dalle consulenze che avevano evidenziato le carenze assistenziali. Pur tenendo conto di alcuni episodi di mancata collaborazione del detenuto rispetto alle cure proposte e del rifiuto del ricovero programmato per il 10 dicembre 2019, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che tali circostanze non fossero sufficienti a esonerare lo Stato dalle proprie responsabilità. Secondo la Corte, le autorità non hanno fatto tutto quanto ragionevolmente possibile, in modo tempestivo e diligente, per garantire cure adeguate e prevenire l’esito fatale.
La pronuncia ribadisce che gli obblighi positivi derivanti dagli artt. 2 e 3 CEDU impongono agli Stati di assicurare alle persone detenute un’assistenza sanitaria effettiva, adeguata e tempestiva, adottando tutte le misure necessarie quando emergano segnali evidenti di un grave deterioramento delle condizioni di salute. In ragione delle violazioni accertate, la Corte ha condannato l’Italia al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai ricorrenti.