Il “caso Fakir” e l’intervento delle autorità di pubblica sicurezza (e sanitarie) alla luce dell’art. 2 CEDU

A poco più di sei mesi dalla sentenza Magherini e altri c. Italia e a soli tre giorni dalla pronuncia S.T. c. Repubblica Ceca, la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia riporta al centro del dibattito pubblico gli obblighi di protezione della vita sanciti dall’art. 2 CEDU.

I fatti sembrano, ormai noti, quantomeno nel loro nucleo essenziale. Il 19 luglio 2026, a Bologna, viene richiesto un intervento di polizia per un uomo in stato di forte agitazione. Si tratta di un cittadino marocchino regolarmente residente in Italia sin dall’infanzia, titolare di un’impresa di facchinaggio. L’intervento si conclude con il tragico epilogo documentato nel video diffuso successivamente dai familiari di Fakir, nel quale egli appare immobilizzato a terra, per alcuni minuti, da due agenti delle forze dell’ordine che procedono ad ammanettarlo mentre chiede ripetutamente aiuto, prima di perdere la vita.

Il caso si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Sul piano degli obblighi negativi, infatti, sin da McCann e altri c. Regno Unito la Corte di Strasburgo richiede che la forza impiegata dalle autorità di polizia, da un lato, persegua uno dei fini legittimi previsti dall’art. 2 CEDU e, dall’altro, sia «assolutamente necessaria» e proporzionata a tale fine (cfr. Semache c. Francia), estendendo il proprio controllo anche alla pianificazione e all’organizzazione dell’intervento.

Questa linea giurisprudenziale è culminata, per l’Italia, nella sentenza Magherini e altri c. Italia del gennaio 2026 (vd. Rapporto dell’Osservatorio), con la quale la Corte ha ribadito che ai limiti posti all’uso della forza si affiancano specifici obblighi positivi di protezione della vita. Come confermato anche in Makaratzis c. Grecia e Tekin e Arslan c. Belgio, infatti, lo Stato è tenuto sia a predisporre un quadro giuridico e amministrativo adeguato, capace di disciplinare efficacemente l’impiego delle tecniche coercitive, sia ad assicurare una formazione degli agenti commisurata ai rischi che esse comportano. Proprio sotto questi profili, l’Italia è stata ritenuta responsabile per l’insufficienza delle linee guida allora vigenti e per la mancata dimostrazione di un’adeguata preparazione degli operatori nell’uso della tecnica del fermo in posizione prona, nonostante i pericoli connessi a tale pratica fossero già ampiamente noti, come ricordato anche in Kalkan c. Danimarca.

Da allora, tuttavia, il quadro regolamentare è mutato. Le Linee guida per la gestione delle persone non collaborative, diffuse dal Ministero dell’interno nel maggio 2026, prescrivono di interrompere ogni forma di pressione in presenza di segnali di malessere, di porre la persona su un fianco, di monitorarne la respirazione ed evitare il protrarsi del fermo in posizione prona o della compressione toracica. L’inchiesta, quindi, dovrà accertare non solo se tali indicazioni siano state rispettate nel caso di specie, ma anche se siano state effettivamente recepite nella formazione degli agenti e nella prassi operativa.

Inoltre, Fakir versava in una condizione di particolare vulnerabilità mentale. Alcuni filmati relativi ai momenti precedenti la sua morte, infatti, lo mostrano in un grave stato di alterazione e sofferenza psichica e organi di stampa riportano che egli avrebbe avuto recenti contatti con un centro di salute mentale, senza poi proseguire il percorso terapeutico. Tutti questi elementi impongono di estendere, nel caso di specie, lo scrutinio fino a includervi anche l’adeguatezza della risposta sanitaria. In presenza di una crisi psichiatrica o di grave agitazione psicomotoria, infatti, la protezione della vita non può dipendere esclusivamente dalla capacità delle forze dell’ordine di eseguire correttamente l’operazione di contenzione. Piuttosto, diventano rilevanti fattori come la qualificazione della chiamata con cui è stata segnalata la presenza di un uomo in forte stato di agitazione, la scelta del mezzo di soccorso, l’eventuale disponibilità di informazioni pregresse, il ricorso a tecniche di de-escalation, la presenza di personale medico e il coordinamento tra il centro di salute mentale e la centrale che gestisce le chiamate di emergenza nonché tra il soccorso sanitario e gli agenti di polizia. L’art. 2 CEDU, infatti, guarda alla capacità dell’insieme delle autorità pubbliche coinvolte di riconoscere una condizione di vulnerabilità, evitando – questo pare il punto effettivamente dirimente, come e forse ancor di più rispetto al “caso Aldrovandi” – che un’emergenza sanitaria venga gestita esclusivamente come un mero problema di ordine pubblico.

A questa dimensione sostanziale corrisponde l’obbligo di un’indagine indipendente, tempestiva ed effettiva, sancito dall’art. 2 CEDU (cfr. Guida all’art. 2 CEDU, p. 36 ss.) e puntualmente riaffermato nel caso Magherini, il quale mostra come il rispetto della norma non si esaurisce nella formale apertura di un procedimento, ma richiede che la raccolta delle prove sia realmente indipendente, che tutte le possibili concause siano esaminate e che i familiari possano dare il loro contributo a tal fine.

Il caso Fakir, dunque, non riguarda soltanto la legittimità dell’intervento iniziale, ma solleva interrogativi da chiarire circa ogni passaggio precedente e successivo al fermo: la lettura della crisi, la scelta degli operatori da inviare, la necessità, l’intensità e la durata della forza, la sorveglianza delle funzioni vitali, la tempestività del soccorso e l’indipendenza dell’indagine. A pochi mesi da Magherini, il caso bolognese rimette nuovamente in discussione la capacità dello Stato italiano di assicurare una protezione effettiva della vita durante le operazioni di polizia.