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Con sentenza del 3 settembre scorso, nel caso B.C. c. Italia, la Corte europea dei diritti dell’uomo afferma la responsabilità dell’Italia per aver costretto un minore straniero non accompagnato (MSNA), giunto sul territorio italiano nell’agosto del 2023, ad una permanenza forzata presso il Centro di accoglienza per richiedenti asilo (C.A.R.A.) di Restinco (BR), utilizzato come struttura per ospitare il MSNA.
La sentenza in oggetto è stata preceduta da una pronuncia cautelare, resa ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte, con cui i giudici di Strasburgo avevano accolto la richiesta del minore, che lamentava l’inadeguatezza del centro a garantire dignitose condizioni di permanenza ed il suo forzoso trattenimento presso lo stesso, di essere prontamente trasferito in una più idonea struttura per minori non accompagnati.
Dalla successiva ricostruzione dei fatti come emersa nell’ambito del giudizio di merito, la Corte EDU non ritiene che le condizioni del “C.A.R.A.” fossero tali da integrare un trattamento inumano e degradante, ritenendo manifestamente infondate le doglianze presentate dal ricorrente ai sensi dell’articolo 3 CEDU.
Ad emergere con estrema chiarezza è, invece, che le autorità italiane, dopo aver accertato la minore età del ricorrente, lo avevano collocato presso il “C.A.R.A.” di Restinco, dove il minore sarebbe poi rimasto per circa due mesi e mezzo, senza che il suo trattenimento fosse fondato su una chiara ed accessibile base giuridica e su un motivato provvedimento dell’autorità. Per di più, il fatto che il minore non fosse libero di lasciare il “C.A.R.A.” emerge chiaramente dalle prove raccolte sullo stesso centro dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, già illustrate nel corso di un’audizione parlamentare nel mese di ottobre del 2023.
Per i giudici di Strasburgo, le autorità italiane sono dunque responsabili di aver arbitrariamente privato il minore della sua libertà, con conseguente violazione della prima parte dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della Convenzione. Tale disposizione stabilisce, tra l’altro, che una misura privativa della libertà personale volta ad impedire l’ingresso non autorizzato di uno straniero sul territorio dello Stato debba necessariamente trovare una base legale sufficientemente chiara ed accessibile nel dettato normativo nazionale (J.A. e altri c. Italia, sentenza del 30 marzo 2023, §§ 79-83).
Ad essere violati sono stati anche i paragrafi 2 e 4 della medesima previsione, non avendo le autorità italiane rispettato il diritto del ricorrente di conoscere le motivazioni poste a fondamento della privazione della sua libertà, avendo così pregiudicato il suo diritto a rivolgersi ad un’autorità giudiziaria per contestarne la legittimità.
Nelle sue pronunce, la Corte EDU ha evidenziato che l’estremo grado di vulnerabilità del MSNA, determinato non solo dalla minore età, ma anche dallo status di richiedente asilo, dovrebbe spingere gli Stati a predisporre tutte le misure necessarie a garantire al minore un adeguato livello di protezione e di assistenza (Darboe e Camara c. Italia, sentenza del 21 luglio 2022, §173; M.A. c. Italia, sentenza del 31 agosto 2023, §38). Eppure i giudici di Strasburgo hanno a più riprese constatato l’inadeguatezza delle strutture di accoglienza presenti sul territorio italiano a soddisfare le esigenze dei minori alla luce di fattori quali l’alto grado di sovraffollamento dei centri, la carenza di servizi educativi, ricreativi e di assistenza medica nonché l’assenza di un’effettiva separazione tra le aree per adulti e quelle invece destinate ad ospitare minorenni (sul punto si vedano ad esempio i casi Darboe e Camara c. Italia, sentenza del 21 luglio 2022, §§174-177 e H.D. c. Italia, sentenza del 9 aprile 2026, §§113-122).
Non resta dunque che auspicare che il Governo italiano si conformi agli standard di protezione elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU, specialmente alla luce della, non rassicurante, novità introdotta con il d.l. 133/2023 che prevede la possibilità di collocare i minori, pur se in casi eccezionali e per un periodo limitato di tempo, in una sezione dedicata presso centri di accoglienza per adulti e del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, le cui misure previste in ordine alla gestione dei flussi migratori dovranno necessariamente essere attuate nell’ottica di non pregiudicare eccessivamente le esigenze di protezione dei soggetti più vulnerabili.