La Corte EDU ritorna sull’ergastolo ostativo: tra diritto alla speranza e legalità della pena

Con la sentenza Asciutto e altri c. Italia, depositata il 3 settembre 2026, la Corte europea dei diritti dell’uomo è tornata sulla compatibilità dell’ergastolo ostativo con la Convenzione. Riunendo i ricorsi di quattro condannati all’ergastolo (Salvatore Asciutto, Santo Araniti, Antonino Cavallo e Cosimo Conte) la Prima Sezione ha accertato all’unanimità la violazione tanto dell’art. 3 CEDU, sotto il profilo del divieto di pene inumane o degradanti, quanto dell’art. 7, che vieta l’applicazione retroattiva di una pena più grave.

La vicenda dei ricorrenti si intreccia con l’evoluzione stessa dell’istituto. La disciplina dell’ergastolo ostativo si fonda, infatti, sull’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, introdotto nel 1991, nel quadro della legislazione antimafia. La norma mirava a limitare l’accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale per determinate categorie di reati in presenza di collegamenti con la criminalità organizzata e si applicava espressamente ai soli fatti commessi dopo la sua entrata in vigore. Nel 1992, con il d.l. n. 306, il sistema venne notevolmente irrigidito: per i condannati per reati di mafia indicati dall’art. 4-bis, la collaborazione con la giustizia divenne la condizione essenziale per accedere alla liberazione condizionale e agli altri benefici, salvo limitatissime eccezioni. In tal modo l’ergastolo, normalmente suscettibile di liberazione condizionale dopo ventisei anni, poteva trasformarsi in una pena di fatto non riducibile per chi si rifiutava di collaborare con la giustizia.

È proprio in questo contesto che si collocano le vicende che coinvolgono i quattro ricorrenti. In particolare, gli omicidi per i quali Asciutto, Araniti e Cavallo venivano condannati all’ergastolo erano stati commessi prima della riforma del 1992 e senza che fossero state formalmente contestate le circostanze relative al metodo mafioso. Solo successivamente, sulla base di un orientamento giurisprudenziale sviluppatosi a partire dal 2001, i giudici dell’esecuzione desunsero dalle sentenze di condanna il carattere mafioso di quei delitti, estendendo anche alle relative pene perpetue il regime dell’art. 4-bis. Diversa era la posizione di Conte: uno degli omicidi da lui commesso, infatti, risaliva al 2 luglio 1992, dunque a un momento successivo alla riforma; tuttavia, nel giudizio di cognizione, l’aggravante mafiosa era stata espressamente esclusa. Nonostante ciò anche nel suo caso anni dopo, in sede esecutiva, il delitto venne ricondotto al regime ostativo.

Nel frattempo, la tenuta convenzionale del sistema è stata profondamente rimessa in discussione. Nel 2019, con Marcello Viola c. Italia (n. 2), la Corte EDU aveva ritenuto contrario all’art. 3 subordinare la prospettiva di liberazione alla collaborazione con la giustizia, non potendo il rifiuto di collaborare fondare una presunzione assoluta e insuperabile di pericolosità. A quella pronuncia seguirono diversi interventi della Corte costituzionale (sent. 253/2019, sent. 32/2020), che progressivamente superarono gli automatismi del regime ostativo e sollecitavano il legislatore a intervenire sulla liberazione condizionale. A tale sollecitazione ha fatto seguito la riforma del 2022.

È su questo terreno che si inserisce la sentenza Asciutto. Sotto il profilo dell’art. 3, la Corte applica il principio già affermato in Viola: una pena perpetua è compatibile con la Convenzione soltanto quando sia riducibile de iure e de facto, ossia quando il condannato disponga di una prospettiva reale di liberazione e di un meccanismo di riesame capace di valutare l’evoluzione della sua personalità e il percorso di risocializzazione. Nel periodo in cui ai ricorrenti si applicava il precedente sistema, invece, la mancata collaborazione impediva loro di ottenere una reale valutazione di tali elementi, lasciandoli in una situazione di incertezza e privi di una chiara prospettiva di rilascio. Una peculiarità riguarda Araniti: nei suoi confronti, infatti, il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila aveva già riconosciuto, il 10 maggio 2022, l’inapplicabilità retroattiva dell’art. 4-bis alla condanna per omicidio e aveva, quindi, proceduto a esaminare nel merito la sua richiesta di liberazione condizionale. Per questo ricorrente, dunque, la violazione dell’art. 3 si arresta a quella data.

È tuttavia sul versante dell’art. 7 che la pronuncia compie il passaggio più significativo. Sul punto, il Governo sosteneva che l’art. 4-bis riguardasse esclusivamente le modalità di esecuzione della pena, normalmente estranee all’ambito applicativo della disposizione convenzionale. La Corte di Strasburgo osserva, invece, (tenendo anche in considerazione le osservazioni fornite dall’Associazione Antigone, intervenuta come amicus curiae) che il confine tra pena ed esecuzione non può essere tracciato sulla sola base delle classificazioni formali del diritto interno: quando una disciplina sopravvenuta trasforma un ergastolo originariamente riducibile in una pena de iure e de facto irriducibile, essa modifica la portata della sanzione originariamente prevista e determina l’applicazione di una pena più grave. Per Asciutto, Araniti e Cavallo ciò è avvenuto attraverso l’applicazione a fatti anteriori della disciplina del 1992; nel caso di Conte, pur essendo uno dei fatti successivo alla riforma, la violazione deriva, invece, dall’imprevedibilità di un’interpretazione che ha successivamente attribuito carattere mafioso a un reato rispetto al quale tale circostanza era stata esclusa nella sentenza di condanna.

La sentenza Asciutto compie così un passo ulteriore rispetto alla sentenza Viola. Se nel 2019 il fulcro del giudizio era stato il “diritto alla speranza” ricavato dall’art. 3, la nuova sentenza affianca alla dimensione rieducativa quella della legalità della pena: una modifica apparentemente collocata sul terreno dell’esecuzione penitenziaria entra nell’ambito dell’art. 7 quando altera in senso sfavorevole la portata sostanziale della sanzione che il condannato poteva prevedere al momento del fatto.

Resta, infine, la disciplina introdotta nel 2022, sulla quale il giudizio di Strasburgo è favorevole ma non privo di riserve. Il nuovo art. 4-bis consente, infatti, anche al detenuto non collaborante di accedere alla liberazione condizionale, offrendo così una prospettiva reale di riesame della pena. La Corte lascia, però, aperta la questione della soglia dei trent’anni prevista per accedervi, che dovrà essere valutata caso per caso alla luce del criterio, richiamato in Vinter e altri c. Regno Unito, secondo cui il riesame della pena perpetua dovrebbe intervenire non oltre venticinque anni dalla sua imposizione. Resta, quindi, da vedere come questi principi verranno applicati nei casi futuri e se la nuova disciplina sarà in grado di superare, anche nella prassi, il vaglio convenzionale.