La notizia della fallita esecuzione della condanna a morte di Christa Pike, negli Stati Uniti, pone ad oggi dei problemi mai riscontrati prima: si mettono in discussione diversi aspetti del processo del 1995, relativi in particolare alla giovane età e alla oggi accertata instabilità mentale della condannata, ma soprattutto si è in dubbio circa il destino che attende Christa Pike, ricoverata in condizioni ancora critiche in un ospedale di Nashville (Tennessee). Si tratta probabilmente di un unicum, a fronte del quale si registra un assoluto vuoto di regole e rimedi, in cui sembra impossibile trovare una qualche forma di bilanciamento tra le esigenze di giustizia e la necessità di evitare trattamenti inumani e degradanti avverso la detenuta.
Ma sono proprio i tratti unici e per certi versi paradossali del caso che dovrebbero far riacquistare, negli Stati Uniti e non solo, centralità al dibattito relativo alla pena di morte, alla sua utilità o meno, alle implicazioni che essa produce.
In proposito, merita di essere ricordata la posizione ormai da tempo condivisa dagli Stati parte della CEDU e membri del Consiglio d’Europa, per poi richiamare nonché sull’evoluzione della giurisprudenza sovranazionale rispetto al tema dell’estradizione verso paesi in cui i cittadini rischiano di subire la pena di morte.
A tal fine, è assolutamente necessario considerare che nei 46 Paesi attualmente membri del Consiglio d’Europa la pena di morte è ormai considerata illegittima. Con il protocollo n. 6 alla CEDU, infatti, tutti e 46 gli Stati hanno condiviso l’abolizione della pena di morte in tempi di pace. Dal 1983, data in cui è stato aperto alla firma il Protocollo n. 6, i paesi del Consiglio d’Europa hanno iniziato la loro pionieristica avanzata verso la costituzione di una “Death penalty-free zone”. Gli interventi, inoltre, sono stati seguiti anche dall’adozione, nel 2003, del Protocollo 13 della Convenzione, ratificato ormai da quasi tutti gli stati membri: esso prevede l’abolizione, senza possibilità di deroga, della pena di morte in ogni circostanza, per cui anche in caso di guerra o imminente minaccia di guerra.
Chiarita l’attuale posizione dei paesi membri, si può guardare all’evoluzione della giurisprudenza della Corte EDU, muovendo da una duplice premessa. Per un verso, solo con un’adeguata collocazione temporale delle diverse sentenze susseguitesi nel tempo e attraverso un’inevitabile intersezione con l’evoluzione normativa sul tema, confluita nell’applicazione dei già richiamati Protocolli 6 e 13 alla CEDU, è realmente possibile comprendere l’evoluzione della posizione della Corte EDU sul tema. Per altro verso, occorre anche comprendere che la giurisprudenza della Corte inerisce in termini generali a tutti i casi in cui un cittadino sia passibile di subire una condanna a morte o altra pena comunque considerata inumana e degradante in un paese dove esse vengano praticate (non solo pertanto verso gli Stati Uniti): tale giurisprudenza è stata sintetizzata dalla Cancelleria della Corte EDU, nella sua evoluzione concettuale e cronologica, in una precisa scheda di sintesi sulla abolizione della pena di morte.
Occorre, in proposito, muovere dal fondamentale caso Soering c. Regno Unito (7 luglio 1989, ric. N. 14038/88), il quale si colloca in un periodo in cui il Protocollo 6 non era stato ancora ratificato da tutti gli Stati parte alla Convenzione e la pena di morte era, in teoria, ancora consentita al ricorrere delle condizioni indicate dall’art. 2 § 1 CEDU. Tale caso concerne il caso di un cittadino tedesco che si era macchiato di un crimine particolarmente violento e che se estradato dal Regno Unito, dove si trovava detenuto, negli Stati Uniti avrebbe dovuto affrontare un processo a suo carico che avrebbe potuto risolversi in una condanna a morte. La Corte EDU, su tali basi, ritenne che la decisione di estradare il detenuto negli Stati Uniti avrebbe, se portata avanti, determinato una violazione dell’art. 3 della Convenzione. La Corte, infatti, sostenne che quel fenomeno per cui il condannato viene tenuto in uno stato di terrore nell’attesa della sua esecuzione (“nel braccio della morte”) consista in una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all’art. 3 CEDU.
Peraltro, ciò non comporta il divieto assoluto di estradizione: essa sarà ammissibile in presenza di rassicurazioni diplomatiche che la Corte ritenga sufficienti a scongiurare il rischio di violazione dell’art. 3 CEDU (vedi, ad esempio Einhorn c. Francia (2001) ricorso n. 71555/01; esse vennero, invece, ritenute insufficienti nel caso Soering.
Il tema in oggetto, tra l’altro, ha subito un ulteriore sviluppo relativo al suo ambito di applicazione grazie agli interventi con cui la Corte EDU ha iniziato a ricondurre nell’alveo protettivo del divieto di trattamenti inumani e degradanti anche il caso dell’ergastolo senza condizionale, sempre con riferimento a casi di estradizione verso paesi come, in primis, gli Stati Uniti. In un’altra scheda di sintesi, la Corte ripercorre la sua giurisprudenza, con cui ha riconosciuto, talvolta, come la sanzione penale dell’ergastolo, benché non contrastante in astratto con la CEDU quando inflitta a un individuo adulto, possa invece implicarne una violazione se questa pena dovesse risultare irriducibile (ciò significa che l’ordinamento dello Stato ricevente non prevede alcuna prospettiva reale di rilascio o meccanismi di riesame della condanna come commutazione, grazia o liberazione condizionale). La Corte ha ad oggi adottato una posizione più chiara attraverso una sentenza della Grande Camera (Sanchez Sanchez c. Regno Unito, 2022): è qui affermata la necessità di condurre un test bifasico. Tale test prevede in primo luogo una verifica sull’efficienza delle allegazioni dell’imputato a provare che esista una possibilità seria di inflizione di un ergastolo senza condizionale in caso di condanna; solo una volta accertato ciò, nella seconda fase è lo Stato che deve accertare l’esistenza di un adeguato meccanismo di riesame basato sui progressi riabilitativi del reo.
Ritornando, però, al nucleo tematico centrale, e cioè la questione della pena di morte nell’ottica della CEDU, risulta cruciale nel senso del rafforzamento delle garanzie il caso Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito, risalente al 2010. La Corte afferma chiaramente che la situazione è mutata rispetto all’epoca di Soering: con la prassi costante degli Stati membri, l’adesione di tutti gli Stati membri al Protocollo n. 6 e la quasi universale ratifica del Protocollo n. 13 (abolizione della pena di morte in tutte le circostanze), l’art. 2 § 1 della Convenzione è da considerarsi implicitamente emendato. Di conseguenza, la pena di morte di per sé costituisce oggi un trattamento inumano e degradante ai sensi dell’art. 3. Alla luce di ciò non è più necessario dimostrare il rischio di esposizione al “death-row phenomenon”, vale a dire di particolari condizioni di sofferenza accessoria, al fine di evitare l’estradizione: il mero rischio di esposizione alla pena di morte rende illegittimo il trasferimento. Si tratta di una giustificazione che asseconda in pieno quell’istanza espressa implicitamente da parte dei paesi membri del Consiglio d’Europa, di costituire in Europa una “death penalty-free zone”.