
Con la sentenza n. 158, depositata il 2 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevede l’impugnabilità del provvedimento con cui il tribunale rigetta l’istanza di revoca del sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione.
La questione era stata sollevata dalle Sezioni unite penali della Corte di cassazione nell’ambito di un procedimento promosso da un terzo che rivendicava un diritto di godimento su un immobile sequestrato, nel quale esercitava la propria attività imprenditoriale, nonché la proprietà dei beni mobili presenti al suo interno. A fronte della declaratoria di inammissibilità dell’istanza di revoca, si era posto il problema della disponibilità di un rimedio impugnatorio per l’«interessato» (formula comprensiva tanto del proposto quanto del terzo inciso dalla misura).
Le Sezioni unite avevano escluso la possibilità di superare in via interpretativa l’omissione normativa. A seguito della riforma del 2017, infatti, l’art. 27 cod. antimafia contempla l’impugnazione del provvedimento applicativo del sequestro, del diniego della relativa richiesta e della revoca della misura, ma non del rigetto dell’istanza di revoca. Ritenendo tassativo l’elenco dei provvedimenti impugnabili, la Cassazione aveva quindi sollevato questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale.
La Corte costituzionale ha accolto le questioni con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., ravvisando un’ingiustificata asimmetria tra i poteri di impugnazione riconosciuti alla parte pubblica e quelli attribuiti al privato.
Il pubblico ministero può contestare tanto il rigetto dell’originaria richiesta di sequestro quanto la successiva revoca della misura; il privato, invece, può impugnare il provvedimento applicativo, ma non il diniego della sua revoca.
La disparità non trova adeguata giustificazione nell’interesse pubblico a impedire l’occultamento o la dispersione di beni di sospetta provenienza illecita. A tale esigenza si contrappongono, infatti, il diritto di difesa e i diritti di proprietà e di iniziativa economica del privato, suscettibili di subire una compressione particolarmente incisiva per effetto del vincolo cautelare. Né la natura provvisoria del sequestro è sufficiente a ridimensionarne la portata: la protrazione della misura può compromettere irreversibilmente la continuità di un’attività imprenditoriale.
La soluzione si inserisce nel quadro delle garanzie convenzionali applicabili alle misure di prevenzione patrimoniali. Pur ribadendo, in linea con la giurisprudenza della Corte EDU – da ultimo, Garofalo e altri c. Italia –, la natura non punitiva della confisca di prevenzione, la Consulta sottolinea che il relativo procedimento deve rispettare le garanzie del giusto processo e assicurare un’effettiva tutela dei diritti patrimoniali coinvolti. In questa prospettiva, la possibilità di sottoporre il diniego di revoca al controllo di un giudice superiore costituisce una garanzia necessaria contro gli effetti pregiudizievoli del mantenimento del vincolo.
Non sono idonei a colmare il deficit di tutela neppure gli argomenti addotti dall’Avvocatura dello Stato. L’intervento del terzo nel procedimento, ai sensi dell’art. 23 cod. antimafia, gli consente di far valere le proprie ragioni dinanzi allo stesso giudice che ha disposto il sequestro, ma non garantisce il controllo di un giudice superiore. I rimedi previsti dagli artt. 52 e ss. del medesimo codice, invece, intervengono in una fase successiva alla confisca e non assicurano una tutela tempestiva contro gli effetti del vincolo cautelare.
Significativo è, inoltre, il confronto con la disciplina del sequestro preventivo nel processo penale, che contempla sia il riesame contro il provvedimento genetico (art. 322 c.p.p.), sia l’appello cautelare (art. 322-bis c.p.p.). Quest’ultimo può essere proposto, tra gli altri, dall’imputato e dalla persona a cui sono state sequestrate le cose anche per contestare il rigetto di una richiesta di revoca, totale o parziale, del sequestro.
La declaratoria di illegittimità, circoscritta all’art. 27, comma 1, cod. antimafia, colma così la lacuna normativa, estendendo al rigetto dell’istanza di revoca il regime impugnatorio previsto dal successivo comma 2. La garanzia opera a beneficio di ogni «interessato», compreso il proposto; restano assorbite le ulteriori censure.