Con la sentenza Grassucci e altri c. Italia (ricorsi nn. 12952/13, 15540/13, 36990/19, 58395/19 e 53262/21) dell’8 ottobre 2026, la Prima Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo è tornata a pronunciarsi sul raccordo tra contenzioso tributario e garanzie convenzionali. La pronuncia affronta due nodi cruciali: l’applicabilità dell’art. 6 § 1 CEDU alle controversie relative a sanzioni fiscali di natura sostanzialmente punitiva e l’effettività del rimedio indennitario previsto dalla c.d. «legge Pinto» (l. 24 marzo 2001, n. 89) ai sensi dell’art. 13 CEDU.
La Corte ha accertato all’unanimità la violazione dell’art. 6 § 1 CEDU in tutti e cinque i ricorsi riuniti, con riferimento a procedimenti che hanno registrato durate comprese tra 8 anni e 9 mesi e oltre 24 anni, ritenute irragionevoli. Relativamente a due ricorsi (nn. 36990/19 e 53262/21), Strasburgo ha altresì riscontrato la violazione dell’art. 13 CEDU, poiché l’interpretazione restrittiva della normativa interna aveva precluso ai contribuenti l’accesso al rimedio indennitario per l’eccessiva durata del processo.
Il cuore concettuale della decisione risiede nell’applicazione dei ben noti criteri Engel (Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976) per determinare l’ambito di operatività della nozione autonoma di «accusa in materia penale». Nel caso di specie, i ricorsi scaturivano da accertamenti tributari cui erano state applicate maggiorazioni d’imposta e sanzioni amministrative pecuniarie con potenziale afflittivo rilevante (in taluni casi fino al 200% dell’imposta).
I giudici di Strasburgo hanno ribadito che la classificazione formale attribuita dal legislatore nazionale ha valore meramente indicativo. Per stabilire se una misura ricada nella sfera penale dell’art. 6 CEDU occorre guardare alternativamente (o congiuntamente, ove l’esame separato non sia risolutivo) alla natura dell’illecito e al grado di severità della sanzione. La sentenza si pone, quindi, in diretta continuità con il fondamentale precedente della Grande Camera Jussila c. Finlandia (23 novembre 2006, n. 73053/01), riaffermando che, sebbene le sanzioni fiscali non appartengano al “nucleo duro” del diritto penale tradizionale, la presenza di una componente punitiva impone l’estensione delle garanzie del giusto processo e del termine ragionevole.
Richiamando il precedente Janosevic c. Svezia (23 luglio 2002, n. 34619/97), la Corte distingue tra la mera attività istruttoria endoprocedimentale e gli atti con cui la contestazione diventa concreta. Il termine convenzionale inizia a decorrere non necessariamente con la costituzione in giudizio davanti alle Commissioni (ora Corti di giustizia) tributarie, bensì dalla notificazione dell’avviso di accertamento corredato dall’irrogazione delle sanzioni, momento in cui la posizione giuridica del contribuente viene incisa in modo sufficientemente serio e pregiudizievole.
L’aspetto di maggior impatto sistemico della sentenza sembra riguardare, peraltro, la censura relativa all’applicazione della legge Pinto. Nei casi oggetto dei ricorsi nn. 36990/19 e 53262/21, i giudici italiani avevano rigettato le istanze di equa riparazione sul presupposto che la natura tributaria della lite escludesse l’applicabilità dell’art. 6 CEDU e, di riflesso, la tutela indennitaria statale.
La Corte EDU ha rigettato l’eccezione del Governo italiano sul mancato esaurimento dei ricorsi interni, evidenziando che l’art. 13 CEDU richiede strumenti che siano non soltanto teoricamente previsti, ma concretamente accessibili ed effettivi.
Richiamando i precedenti Kudła c. Polonia (26 ottobre 2000), Scordino c. Italia (n. 1) (29 marzo 2006) e Olivieri e altri c. Italia (25 febbraio 2016), la Corte ha ricordato che le prassi interpretative nazionali restrittive compromettono l’architettura della Convenzione. Il principio di sussidiarietà – rafforzato dal Protocollo n. 15 – presuppone che l’ordinamento interno garantisca una via di ricorso idonea ad attribuire una riparazione adeguata.
Alla violazione dell’art. 13 CEDU si collega un ulteriore profilo, non meno rilevante sul piano sistemico. La Corte precisa che l’accertata ineffettività del rimedio non esonera per sempre i ricorrenti dall’esperire la procedura Pinto: una volta divenuta definitiva la sentenza, ai futuri ricorrenti sarà richiesto di attivare il rimedio indennitario per i procedimenti tributari interni conclusi successivamente, prima di adire Strasburgo. È un corollario del principio di sussidiarietà, che si colloca nel solco delle indicazioni offerte in CGAS c. Svizzera [GC] (27 novembre 2023): se è vero che ai giudici nazionali è richiesto di applicare direttamente la giurisprudenza convenzionale e interpretare il diritto interno in modo da prevenire violazioni analoghe, il ricorso a Strasburgo può essere dichiarato irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne quando l’interessato non ha offerto ai giudici interni l’occasione di offrire, anche per il tramite di una interpretazione “convenzionalmente orientata”, la tutela dei diritti convenzionali.
Nella specie, ciò significa consentire ai giudici interni e, in ultima istanza, alla Corte di cassazione, la cui giurisprudenza restrittiva è alla base della ritenuta ineffettività, di rivedere il proprio orientamento alla luce della pronuncia della Corte EDU qui segnalata.