Criticità e falle sistemiche della giustizia minorile (anche nell’interazione con i servizi sociali) e dell’affidamento “a rischio giuridico di adozione”: la sentenza L.Z. e D.Z. c. Italia

Con la sentenza L.Z. e D.Z. c. Italia dell’8 ottobre 2026 (ricorso n. 27379/24), la Corte EDU ha “condannato” l’Italia per la violazione dell’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Il procedimento, promosso dinanzi alla Corte da L.Z. (madre biologica) e D.Z. (figlio, rappresentato a Strasburgo dalla madre biologica), trae origine da una vicenda drammatica.

Dopo aver partorito in casa il 4 novembre 2020, L.Z. aveva affidato il neonato al compagno dell’epoca, affinché lo portasse in ospedale per le cure del caso, ma l’uomo lo aveva abbandonato su un marciapiede. A seguito del ritrovamento del neonato e della sua tempestiva ospedalizzazione, la Procura aveva avviato la procedura di adozione accelerata.

Dodici giorni dopo la nascita, L.Z. si era, però, presentata alla polizia rivelando di essere la madre biologica e manifestando la volontà di riprendere il figlio. La donna era stata, quindi, sottoposta a procedimento penale (ancora in corso alla data della pronuncia alsaziane) per concorso nel reato di abbandono di minore.

Sedici giorni dopo la nascita di D.Z. e sulla base dell’ipotesi (come appena visto) errata che i suoi genitori biologici fossero rimasti sconosciuti, il tribunale per i minorenni aveva dichiarato il bambino in stato di abbandono e, dunque, di adottabilità, collocandolo presso una famiglia in affidamento “a rischio giuridico di adozione”.

L.Z. aveva allora richiesto la sospensione delle procedure adottive per poter riconoscere suo figlio e ripristinare progressivamente la relazione con lui. A seguito di numerose iniziative giudiziarie ella riusciva finalmente a ottenere la conforme iscrizione nei registri dello stato civile. Nel gennaio del 2021, sempre su iniziativa di L.Z., la Corte d’Appello annullava la dichiarazione dello stato di adottabilità, decisione poi confermata dalla Corte di Cassazione; ciononostante, D.Z. rimaneva presso la famiglia affidataria.

Invero, una serie di ostacoli impediva il ricongiungimento della madre e del figlio biologico. In particolare: a) la famiglia affidataria si trasferiva a più di 600 km di distanza dalla residenza della madre, senza il consenso del tribunale, ed intraprendeva una serie di iniziative processuali volte ad ostacolare tale ricongiungimento; b) le giurisdizioni adite non prescrivevano tempestivamente le misure necessarie per l’instaurazione di contatti effettivi tra la ricorrente e il bambino, essendosi, peraltro, sollevati dubbi circa la salute mentale e le capacità genitoriali della stessa; ancora più spesso i provvedimenti adottati dalle giurisdizioni adite, volti all’organizzazione degli incontri preparatori in vista del ricongiungimento, restavano ineseguiti da parte dei servizi sociali e delle altre autorità preposte ad assicurarne l’implementazione. Questa situazione, nel dettagliato resoconto offerto dalla sentenza segnalata, si protraeva ancora nel 2025.  

A fronte di tali circostanze, la Corte ha ritenuto che le autorità nazionali non avessero adempiuto agli obblighi, ad esse imposti dall’art. 8 Convenzione, di assicurare il mantenimento del legame familiare che univa la ricorrente a suo figlio, peraltro malgrado il definitivo annullamento della sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità di quest’ultimo: il trascorrere del tempo aveva finito per favorire il mantenimento del bambino nella famiglia affidataria a scapito del ritorno presso la madre, determinando, in pratica, la rottura del legame familiare tra la ricorrente e suo figlio. Si è, quindi constatata, la violazione dell’art. 8 della Convenzione.

Sotto il profilo dell’art. 46 della Convenzione, e per quanto concerne le misure individuali, la Corte – proprio per respingere la “logica del fatto compiuto” – ha invitato le autorità interne a riesaminare, tempestivamente, la situazione dei ricorrenti alla luce della sentenza resa nel caso di specie e, dunque, degli obblighi discendenti dall’art. 8 CEDU, adottando le misure adeguate nell’interesse superiore del minore.

Inoltre, la Corte ha statuito che il caso in esame mette in luce un problema sistemico, consistente nella mancata esecuzione, in tempi ragionevoli, delle decisioni emesse dal tribunale per i minorenni. La violazione constatata rivela, in particolare, un insufficiente controllo giurisdizionale sull’operato dei servizi sociali e degli altri organismi competenti incaricati di dare attuazione a tali decisioni.

La Corte ha, quindi, indicato diverse misure generali, sviluppando la traccia delineata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nella decisione del marzo 2022, resa nell’ambito del procedimento di supervisione rafforzata delle sentenze del gruppo Terna c. Italia, (14 gennaio 2021, ric. n° 21052/18) e R.V. e altri c. Italia (18 luglio 2019, ric. no 37748/13).

Si richiede, dunque, all’Italia di: a) attuare la riforma Cartabia, nella parte in cui prevede l’entrata in funzione (più volte prorogata) di un tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie (composto solo da membri togati) nonché, nelle more, la legge no 37 del 2026, in modo da evitare possibili conflitti di interessi dei membri laici attualmente operanti in seno ai tribunali per i minorenni; b) regolamentare in modo più stringente l’attività dei servizi sociali, in specie per quanto concerne l’attuazione delle misure prescritte dalle giurisdizioni competenti, e mettere in atto un meccanismo di controllo sistematico dell’operato dei servizi sociali; c) assicurare la formazione di tutti gli operatori del settore (giudici, procuratori della Repubblica, assistenti sociali ecc.) circa gli obblighi positivi scaturenti dalla giurisprudenza della Corte EDU in materia; d) introdurre riforme legislative circa l’affidamento “a rischio giuridico d’adozione” (in modo da ridurre drasticamente, tra l’altro, l’ostruzionismo delle famiglie affidatarie rispetto al ricongiungimento del minore con la famiglia biologica) nonché il procedimento in materia di adozione (indicando termini più stringenti per l’espletamento delle necessarie consulenze tecniche e per l’implementazione delle misure delegate ai servizi sociali, nonché per la revoca o modifica di tali misure).