Con l’ordinanza n. 14560 del 2 settembre 2026 (camera di consiglio del 5 agosto), la Sezione Terza Quater del TAR per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 41, comma 2, e 49, comma 1, del codice del processo amministrativo (c.p.a.), per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, 113 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU. Le due regole impongono di notificare, a pena di decadenza, il ricorso per annullamento non solo all’amministrazione ma anche ad almeno un controinteressato, e impediscono al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio quando nessun controinteressato sia stato evocato dal ricorrente. La questione è iscritta presso la Cancelleria della Corte costituzionale al reg. ord. n. 175 del 2026.
Il giudizio principale riguarda un concorso bandito da ARES 118 per 143 posti di operatore tecnico specializzato-autista di ambulanza. Il ricorrente, escluso perché l’amministrazione ha ritenuto non provato, in base al modello C/2 allegato alla domanda, il requisito di cinque anni di esperienza, ha notificato il ricorso ad ARES 118 e alla Regione Lazio il 26 giugno 2026, sessanta giorni dopo la comunicazione di esclusione del 27 aprile. Nel ricorso ha chiesto di essere autorizzato a notificare ai controinteressati per pubblici proclami, ma nessuno di loro è stato raggiunto dalla notifica del ricorso su iniziativa del ricorrente. In camera di consiglio il collegio ha quindi rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso.
Secondo l’orientamento prevalente, richiamato dal collegio, la notifica ad almeno un controinteressato è condizione di ammissibilità non sanabile: l’art. 49, comma 1, c.p.a. consente, infatti, di integrare il contraddittorio solo se il ricorso è stato proposto contro taluno dei controinteressati, e la sola richiesta di procedere per pubblici proclami contenuta nel ricorso non basta a impedire la declaratoria di inammissibilità (tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 24 dicembre 2021, n. 8595). Né scusa l’ignoranza dei dati personali, superabile con un’istanza di accesso (Cons. Stato, sez. II, 4 luglio 2025, n. 5786), che qui era stata limitata agli atti relativi alla propria esclusione.
Il ricorso andrebbe, dunque, dichiarato inammissibile con sentenza semplificata; il Collegio, tuttavia, dubita della legittimità della regola che porta a questo esito e, senza pronunciarsi sulla domanda cautelare, solleva la questione di legittimità costituzionale e sospende il giudizio.
Il nucleo dell’ordinanza è la censura di irragionevolezza ex art. 3 Cost. Un termine di decadenza va valutato anche «in rapporto alla funzione» che l’ordinamento gli assegna (Corte cost., n. 111/2025), e qui la funzione è assicurare in tempi brevi la certezza del rapporto giuridico amministrativo e il consolidamento dei bilanci pubblici (Corte cost., n. 94/2017). Ma la notifica ad almeno un controinteressato realizza questo scopo solo quando il controinteressato è uno. Se sono due o più, alcuni possono restare all’oscuro del giudizio ben oltre la scadenza, e il destinatario della notifica è scelto in modo «radicalmente casuale ed arbitrario». Poiché inoltre il processo può già iniziare validamente a contraddittorio non integro quando i controinteressati sono almeno due, non si spiega perché l’inammissibilità scatti se nessuno è stato raggiunto da notifica su istanza del ricorrente.
Quanto alla proporzionalità, il collegio ritiene tale onere non necessario, perché il sistema spinge già il ricorrente a evocare i controinteressati: senza notifica non si decide la tutela cautelare monocratica (art. 56, comma 2), né si accoglie con sentenza semplificata (art. 60), né si decide il merito (art. 49), e la sentenza resa a contraddittorio non integro è instabile (artt. 105, comma 1, 108 e 109). Il collegio ritiene, poi, eccessiva la sanzione di inammissibilità, perché la perdita definitiva dell’azione sanziona un onere non posto a tutela di un interesse di pari rango costituzionale (Corte cost., n. 317/2009). Rilevano infine gli artt. 24 e 113 Cost.: il termine è anche lo spatium deliberandi in cui si decide se agire, e l’onere è asimmetrico, perché l’amministrazione è raggiungibile a un indirizzo pubblico di posta elettronica certificata mentre il controinteressato è indicato nell’atto solo nominativamente, senza recapiti.
Il profilo convenzionale merita particolare attenzione. Il Collegio esamina i due correttivi con cui la giurisprudenza ha attenuato la rigidità della regola. Il primo ammette il ricorso se il ricorrente si è diligentemente attivato per ottenere i dati necessari (così, ad esempio, Cons. Stato, sez. VII, 8 settembre 2025, n. 7241). Ma ciò equivale a leggere «deve essere notificato» come «deve essersi diligentemente attivato per notificare», lettura – questa – ritenuta incompatibile con l’art. 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU, norma interposta ex art. 117, comma 1, Cost., che esige precisione, chiarezza e prevedibilità delle regole processuali: secondo il giudice rimettente, l’ammissibilità non può dipendere da una valutazione discrezionale del giudice, suscettibile di variare in situazioni simili. Il secondo correttivo individuato in giurisprudenza consiste nel ritenere sufficiente l’istanza di autorizzazione ai pubblici proclami formulata nel ricorso (Cons. Stato, sez. VII, 1° febbraio 2024, n. 1047), ma presuppone, senza un’espressa previsione di legge, che gli effetti di quella notifica retroagiscano al momento della notifica alle amministrazioni, e lascia l’autorizzazione alla discrezionalità del giudice (art. 41, comma 4). Per questo il Collegio esclude di poter procedere ad una lettura costituzionalmente orientata e, richiamando Corte cost., n. 75/2019, assume la lettura censurata come diritto vivente.
L’ordinanza non richiama la giurisprudenza di Strasburgo, ma il parametro si inserisce in una cornice nota: il diritto di accesso a un tribunale, desunto dall’art. 6 § 1 fin da Golder c. Regno Unito (§ 36), non è assoluto e ammette limitazioni, purché non ne intacchino la sostanza, perseguano uno scopo legittimo e siano proporzionate (Ashingdane c. Regno Unito, § 57). Soprattutto, le regole procedurali devono essere chiare ed accessibili, in modo da consentire alle parti di orientare adeguatamente le proprie condotte (per un riepilogo dei principi in materia vedi Zubac c. Croatia [GC], spec. §§ 76-99). Il collegio rimettente ha, dunque, implicitamente invocato tali principi per escludere la possibilità (o, meglio, l’opportunità) di evitare in via interpretativa il vulnus al diritto di azione in thesi scaturente dalla vigente normativa in tema di onere di notifica individuale al contro-interessato.
Il collegio rimettente precisa che l’accoglimento non inciderebbe sull’onere di evocare in giudizio tutti i controinteressati (art. 27 c.p.a.): verrebbe meno solo l’onere di evocarne almeno uno entro la decadenza, a pena di inammissibilità, e con esso il divieto di ordinare l’integrazione del contraddittorio. Si tratterebbe, in termini di tecnica decisoria, di una pronuncia in parte ablativa (art. 41) e in parte additiva (art. 49).
In merito alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio, l’Ufficio del massimario della giustizia amministrativa (News n. 101 del 15 ottobre 2026) segnala per completezza alcuni elementi che potrebbero pesare nel giudizio della Consulta: la dottrina assolutamente maggioritaria non nutre dubbi circa la disciplina oggetto della questione di legittimità costituzionale; la Corte di giustizia UE ha riconosciuto l’interesse dell’aggiudicatario a non essere esposto indefinitamente a impugnazioni tardive (C-166/14, MedEval); l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (n. 8 del 9 settembre 2026) ha ricordato che la Costituzione e il diritto euro-unitario non ostano alla previsione legislativa di termini decadenziali brevi, purché il rimedio resti effettivo; infine, le questioni che richiedono un intervento eccessivamente manipolativo rischiano l’inammissibilità (Corte cost., n. 32/2021).
Resta da vedere se la Corte costituzionale riterrà ammissibile tale questione e se, comunque, valuterà la scelta del legislatore (espressa negli artt. 41 e 49 c.pa.) ancora compresa nell’ampia discrezionalità di cui gode in materia processuale.