{"id":412,"date":"2026-07-14T16:46:41","date_gmt":"2026-07-14T14:46:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/?p=412"},"modified":"2026-07-14T16:48:30","modified_gmt":"2026-07-14T14:48:30","slug":"violenza-della-polizia-e-obblighi-investigativi-la-corte-europea-dei-diritti-delluomo-condanna-ancora-litalia-per-violazione-dellart-3-cedu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/?p=412","title":{"rendered":"Violenza della polizia e obblighi investigativi: la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo condanna \u2013 ancora \u2013 l\u2019Italia per violazione dell\u2019Art. 3 CEDU"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"960\" height=\"853\" src=\"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Warning_for_police_brutality.svg_.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-413\" style=\"aspect-ratio:1.1254557152048037;width:804px;height:auto\" srcset=\"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Warning_for_police_brutality.svg_.webp 960w, https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Warning_for_police_brutality.svg_-300x267.webp 300w, https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Warning_for_police_brutality.svg_-768x682.webp 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Immagine: Wikimedia Commons<\/p>\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">Con <a href=\"https:\/\/hudoc.echr.coe.int\/fre?i=001-251240\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">sentenza del 2 luglio 2026<\/a> (<em>Fanesi c. Italia<\/em>, ric. n. 25063\/20), la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo ha condannato l\u2019Italia per la violazione dell\u2019art. 3 CEDU, tanto nel suo profilo sostanziale quanto in quello procedurale, in relazione al pestaggio subito da Gianluca Fanesi, colpito con un manganello alla nuca da agenti di polizia al termine della partita Vicenza-Sambenedettese del 5 novembre 2017. In quell\u2019occasione, il ricorrente \u2013 coinvolto in una rissa scoppiata tra le due tifoserie \u2013 fu colpito alla testa dagli agenti di polizia presenti sulla scena, riportando gravi ferite fisiche con conseguente danno neurologico permanente. La Questura di Vicenza attribu\u00ec invece le lesioni a una caduta accidentale, favorita dal fondo stradale bagnato dalla pioggia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte ha individuato una doppia violazione dell\u2019art. 3 della Convenzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Da una parte, lo Stato italiano non ha fornito una spiegazione convincente sulle gravissime lesioni subite dal ricorrente. Dall\u2019altra, le autorit\u00e0 non hanno condotto un\u2019indagine sufficientemente tempestiva, approfondita e indipendente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Iniziando da tale ultimo profilo, la Corte ha ricordato come l\u2019art. 3 della Convenzione imponga alle autorit\u00e0 di aprire un\u2019indagine ufficiale ed effettiva ogniqualvolta un individuo lamenti di aver subito un trattamento contrario a tale disposizione da parte della polizia, secondo i principi enunciati nella sentenza <a href=\"https:\/\/hudoc.echr.coe.int\/eng?i=001-155913\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"><em>Bouyid c. Belgio<\/em><\/a>. Nel caso di specie, i giudici hanno rilevato come l\u2019indagine sulle lesioni di Gianluca Fanesi fosse stata avviata solo a seguito della presentazione della domanda da parte del fratello del ricorrente, e non d\u2019ufficio. Inoltre, la Corte ha censurato l\u2019<em>iter <\/em>di identificazione dei responsabili, affidato in larga parte alla Digos, articolazione della medesima Questura da cui dipendevano i possibili indagati: pur riconoscendo la diligenza mostrata da tale ufficio \u2013 che aveva raccomandato, senza successo, il sequestro immediato dei manganelli per l\u2019analisi di tracce biologiche \u2013 la Corte ha osservato come i due agenti risultati coinvolti non fossero mai stati iscritti nel registro degli indagati, senza alcuna motivazione. Inoltre, sono state oggetto di censura anche le lacune della perizia medico-legale disposta dalla Procura, ritenuta irragionevolmente carente e, dunque, insufficiente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un passaggio significativo della motivazione della sentenza riguarda l\u2019assenza di segni distintivi sugli agenti in tenuta antisommossa impiegati quel giorno. Richiamando il proprio precedente <a href=\"https:\/\/hudoc.echr.coe.int\/eng?i=001-178381\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"><em>Hentschel e Stark c. Germania<\/em><\/a>, la Corte ha ribadito che, quando le autorit\u00e0 nazionali competenti impiegano agenti \u2018mascherati\u2019 dal casco e dalla visiera per il mantenimento dell\u2019ordine pubblico, questi devono comunque recare un segno distintivo \u2013 ad esempio, un numero di matricola \u2013 che, pur preservandone l\u2019anonimato, ne consenta l\u2019identificazione, soprattutto qualora la loro condotta sia successivamente contestata. Nel caso di specie, in assenza di tali segni distintivi, per le autorit\u00e0 diventava ancora pi\u00f9 importante riuscire a ricostruire, attraverso le indagini, l\u2019identit\u00e0 degli agenti coinvolti. Per questo motivo, la Corte ha ritenuto che, alla luce delle circostanze particolari del caso, l\u2019indagine condotta dalle autorit\u00e0 giudiziarie non fosse stata sufficientemente approfondita.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto al profilo sostanziale, la Corte ha applicato il suo consolidato criterio secondo cui, quando un ricorrente fornisce elementi probatori idonei <em>prima facie<\/em> a sostenere l\u2019ipotesi che vi sia stato un trattamento contrario all\u2019art. 3 della Convenzione subito nel corso di un\u2019operazione di ordine pubblico, l\u2019onere di fornire una spiegazione soddisfacente e convincente sulla causa delle lesioni si sposta sul Governo. In tal caso, vi \u00e8 una presunzione di responsabilit\u00e0 dello Stato convenuto relativo alla riferibilit\u00e0 delle lesioni all\u2019operato degli agenti di polizia. A tal proposito, nel caso in esame, i certificati medici attestanti la gravit\u00e0 delle lesioni craniche e le concordanti testimonianze raccolte sono stati ritenuti sufficienti a integrare tale prova <em>prima facie<\/em>, mentre il Governo non ha dimostrato in modo sufficiente l\u2019esclusiva riconducibilit\u00e0 delle lesioni a fattori diversi dai maltrattamenti inflitti dagli agenti. Di conseguenza, la Corte ha ravvisato la violazione, da parte dello Stato italiano, anche del profilo sostanziale dell\u2019art. 3 CEDU, qualificando il trattamento subito dal Sig. Fanesi come inumano e degradante, condannando l\u2019Italia a corrispondere l\u2019importo di 150.000 euro, tra danno patrimoniale, danno morale e spese legali; la sentenza diverr\u00e0 definitiva se le parti non ne chiederanno \u2013 o non ne otterranno \u2013 il rinvio dinanzi alla Grande Camera.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il caso <em>Fanesi<\/em> non costituisce, purtroppo, un incidente isolato. L\u2019Italia \u00e8 stata, infatti, ripetutamente censurata dalla Corte di Strasburgo per episodi di violenza attribuiti alle forze dell\u2019ordine e per l\u2019inadeguatezza delle indagini interne, a partire dal caso <a href=\"https:\/\/hudoc.echr.coe.int\/eng?i=001-153901\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"><em>Cestaro c. Italia<\/em><\/a>, relativo all\u2019irruzione nella scuola Diaz di Genova nel 2001. \u00c8 proprio in quella sentenza che la Corte aveva per la prima volta segnalato all\u2019Italia l\u2019assenza di un sistema idoneo a consentire l\u2019identificazione degli agenti impiegati nei servizi di ordine pubblico; tale elemento \u2013 come dimostra il caso <em>Fanesi <\/em>\u2013 continua a ostacolare l\u2019accertamento delle responsabilit\u00e0 individuali in caso di violenze o altri trattamenti contrari all\u2019art. 3 CEDU.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il tema \u00e8 tuttora oggetto di supervisione da parte del <a href=\"https:\/\/hudoc.exec.coe.int\/eng?i=004-28298\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Comitato dei Ministri del Consiglio d\u2019Europa<\/a> nell\u2019ambito dell\u2019esecuzione della sentenza <em>Cestaro<\/em> e delle altre pure originate da violazioni dell\u2019art. 3 CEDU da parte delle forze dell\u2019ordine (da ultimo si veda <a href=\"https:\/\/hudoc.echr.coe.int\/fre?i=001-243366\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Cioffi c. Italia<\/a>, sentenza 5 giugno 2025, relativa al maltrattamento di un praticante avvocato da parte di agenti di polizia a Napoli nel 2001, sempre in occasione di manifestazioni organizzate dal movimento \u00abNo Global\u00bb).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In tale contesto, il Comitato ha evidenziato positivamente l\u2019introduzione, nel 2017, del reato di tortura nell\u2019ordinamento penale italiano (art. 613-<em>bis<\/em> del Codice penale), proprio in esecuzione della sentenza <em>Cestaro<\/em>; dall\u2019altro, ha pi\u00f9 volte espresso rammarico per la mancata riapertura delle indagini nei confronti degli agenti coinvolti nei fatti della Diaz, resa impossibile dal decorso dei termini di prescrizione, e ha seguito con preoccupazione le iniziative legislative volte a ridimensionare la fattispecie di tortura per trasformarla in una semplice aggravante. Per quel che interessa immediatamente ai nostri fini, il Comitato ha ripetutamente sollecitato l\u2019introduzione di codici identificativi individuali per gli operatori di polizia impegnati nella gestione dell\u2019ordine pubblico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sotto tale profilo, ad oggi l\u2019Italia non \u00e8 ancora intervenuta con decisione: dalla prima proposta di legge presentata alla Camera nel 2001, bocciata in commissione l\u2019anno seguente, sino alle iniziative pi\u00f9 recenti depositate dal 2018 in poi, nessun testo ha mai concluso il proprio <em>iter<\/em> parlamentare, complice anche l\u2019opposizione di una parte dei sindacati di polizia, che preferiscono l\u2019adozione delle <em>body cam<\/em> all\u2019apposizione di codici alfanumerici sulle uniformi.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Immagine: Wikimedia Commons Con sentenza del 2 luglio 2026 (Fanesi c. 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