{"id":441,"date":"2026-07-29T11:26:37","date_gmt":"2026-07-29T09:26:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/?p=441"},"modified":"2026-07-30T18:40:07","modified_gmt":"2026-07-30T16:40:07","slug":"la-sentenza-g-k-e-a-s-c-svizzera-veganismo-pluralismo-nella-societa-democratica-e-spirito-del-tempo-a-mo-di-editoriale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/?p=441","title":{"rendered":"La sentenza G.K. e A.S. c. Svizzera: veganismo, pluralismo nella societ\u00e0 democratica e spirito del tempo (a mo&#8217; di editoriale)"},"content":{"rendered":"\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"2560\" height=\"1920\" class=\"gb-media-327c17bb\" alt=\"\" title=\"OLYMPUS DIGITAL CAMERA\" src=\"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Vegan_Written_In_Grains_surrounded_by_vegan_friendly_food_47227305012-scaled.jpg\" srcset=\"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Vegan_Written_In_Grains_surrounded_by_vegan_friendly_food_47227305012-scaled.jpg 2560w, https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Vegan_Written_In_Grains_surrounded_by_vegan_friendly_food_47227305012-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Vegan_Written_In_Grains_surrounded_by_vegan_friendly_food_47227305012-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Vegan_Written_In_Grains_surrounded_by_vegan_friendly_food_47227305012-768x576.jpg 768w, https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Vegan_Written_In_Grains_surrounded_by_vegan_friendly_food_47227305012-1536x1152.jpg 1536w, https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/wp-content\/uploads\/2026\/07\/Vegan_Written_In_Grains_surrounded_by_vegan_friendly_food_47227305012-2048x1536.jpg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px\" \/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Immagine: Gad Hakimi for the flag concept.SVG by Zscout370. &#8211; Own work vector drawing, http:\/\/www.veganflag.org\/ for specs., Public Domain, https:\/\/commons.wikimedia.org\/w\/index.php?curid=61072679<\/p>\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">Con sentenza 16 luglio 2026, resa sui ricorsi riuniti <a href=\"https:\/\/hudoc.echr.coe.int\/#{%22respondent%22:[%22CHE%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-251193%22]}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"><em>G.K. e A.S. contro Svizzera<\/em><\/a> (rispettivamente, n. 55299\/20 e n. 31515\/22), la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo ha accertato una violazione della libert\u00e0 di pensiero, di coscienza e religione (art. 9 CEDU), anche in combinato disposto con il diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU), a cagione di un approccio eccessivamente formalistico delle autorit\u00e0 svizzere riguardo alle doglianze di due persone, a vario titolo private della libert\u00e0, circa l\u2019impossibilit\u00e0 di beneficiare di una dieta vegana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il primo ricorrente si trovava in detenzione cautelare, in attesa di giudizio; il secondo in un ospedale psichiatrico. Entrambi osservavano una dieta strettamente vegana da molti anni prima della privazione della libert\u00e0 personale; entrambi avevano chiesto alla direzione delle rispettive strutture di mettere a disposizione una dieta conforme alle loro intime e sincere convinzioni; in entrambi i casi, i tentativi di pervenire ad un accomodamento si erano rivelati vani, con la conseguenza che (in assenza di rassicurazioni circa gli ingredienti delle pietanze disponibili) l\u2019unica valida alternativa era stata, di sovente, il digiuno. I ricorsi innanzi alle giurisdizioni amministrative, esperiti separatamente dai ricorrenti, erano stati dichiarati inammissibili per carenza di un provvedimento di rigetto delle loro istanze, essendo ritenute inidonee a tal fine (e dunque non impugnabili) delle lettere formalmente interlocutorie dell\u2019Amministrazione (cui, per\u00f2, non aveva, appunto, fatto seguito alcun favorevole esito). Il Tribunale federale svizzero aveva rigettato i ricorsi ad esso indirizzati, per le medesime ragioni di rito. \u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte ricorda, in prima battuta che una convinzione personale o collettiva pu\u00f2 ricadere nell\u2019ambito di applicazione dell\u2019art. 9 CEDU nella misura in cui essa raggiunga un certo livello di cogenza, seriet\u00e0, coesione ed importanza: possono godere della protezione di tale disposizione non solo le religioni tradizionali, ma anche il pacifismo, l\u2019obiezione di coscienza al servizio militare, l\u2019opposizione all\u2019aborto, la convinzione che il matrimonio sia l\u2019unione duratura tra persone di sesso diverso ed altre ancora. Sicch\u00e9 anche un regime alimentare sinceramente e coerentemente ispirato al rifiuto assoluto del consumo di prodotti animali, quale il veganismo, pu\u00f2 essere considerato manifestazione di una convinzione personale, rilevante ai sensi dell\u2019art. 9 CEDU, come del resto riconosciuto nella maggioranza dei paesi del Consiglio d\u2019Europa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In secondo luogo, invertendo l\u2019ordine di trattazione normalmente seguito in casi simili, la Corte constata che, a fronte di una doglianza \u201cdifendibile\u201d ai sensi dell\u2019art. 9 CEDU, i ricorrenti non avevano ottenuto in alcuna sede nazionale una seria valutazione delle loro istanze, con un approccio estremamente formalistico da parte delle giurisdizioni adite. Questo rilievo \u00e8 alla base non solo della dichiarazione di violazione dell\u2019art. 13 CEDU ma anche, a ben vedere, della ritenuta violazione dell\u2019art. 9 CEDU.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se, infatti, come sottolineato dalla Corte, sono le autorit\u00e0 nazionali ad essere nella migliore posizione per decidere in che misura una limitazione della libert\u00e0 di cui all\u2019art. 9 CEDU \u00e8 \u00a0\u00abnecessaria\u00bb, ai sensi della medesima disposizione, conservando cos\u00ec il ruolo sussidiario del sindacato di Strasburgo: \u00e8 assai pi\u00f9 difficile mantenere questo equilibrio \u2013 e dunque il doveroso rispetto del margine nazionale di apprezzamento \u2013 laddove le autorit\u00e0 nazionali diano mostra di non effettuare il bilanciamento tra interesse individuale e bisogni della collettivit\u00e0 (esplicitando, a favore di quest\u2019ultimo, eventuali difficolt\u00e0 organizzative o finanziarie) e si rifiutino financo di emettere un motivato provvedimento di rigetto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di primo acchito, la sentenza pu\u00f2 sollevare qualche perplessit\u00e0. Ben altre e ben pi\u00f9 serie, si potrebbe osservare, sono le violazioni perpetrate nei confronti di persone private della libert\u00e0 delle quali sarebbe bene che la Corte si occupasse, come ha fatto anche di recente <a href=\"https:\/\/www.ofcedu.unina.it\/?p=418\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">\u00a0relativamente all\u2019Italia<\/a>. Questa elevata sensibilit\u00e0 verso nuove credenze e convinzioni, volte alla protezione degli animali, non rischia di farci perdere di vista la centralit\u00e0 dell\u2019uomo e della sua dignit\u00e0, come per certi versi <a href=\"https:\/\/youtu.be\/A6vubdFojzc?si=VqqNw2PMcecsUXC3\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">anche Papa Francesco ebbe a sottolineare<\/a>? E che dire di uno <em>Strasbourg machinery<\/em> che offre tutela ai vegani privati della libert\u00e0 ma al quale, al contempo, sembra addirittura avanzarsi la richiesta di un doppio standard di tutela dei diritti umani, a detrimento degli stranieri (questo \u2013 <a href=\"https:\/\/www.giustiziainsieme.it\/articolo\/4048-dopo-chisinau-migrazioni-sicurezza-e-diritti-fra-stati-giudici-nazionali-e-corte-edu\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">si \u00e8 autorevolmente avvertito<\/a> \u2013 potrebbe essere uno dei significati della <a href=\"https:\/\/www.ofcedu.unina.it\/?p=171\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">dichiarazione di Chi\u0219in\u0103u<\/a>)? Lo spirito del tempo, cui si vuole ormai agganciare in senso regressivo la dottrina del <em>living instrument<\/em>, non \u00e8 forse destinato a spazzare via l&#8217;attenzione per il veganismo ed altri simili sottigliezze e sensibilit\u00e0 <em>radical chic <\/em>(o \u201c<em>gauche caviar<\/em>\u201d, secondo i diversi contesti nazionali)?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E per\u00f2, a ben vedere, il benaltrismo in materia di diritti umani non ha molto senso. Maltrattare i vegani, si potrebbe replicare, non migliorer\u00e0 la condizione degli stranieri. La tutela dei vegani e delle loro convinzioni, oggi, non \u00e8 molto pi\u00f9 \u201cscandalosa\u201d di quanto non lo sia stata, <a href=\"https:\/\/hudoc.echr.coe.int\/#{%22docname%22:[%22dudgeon%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-62031%22]}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">pi\u00f9 di quarant\u2019anni orsono<\/a>, la tutela contro la criminalizzazione degli atti omosessuali tra adulti consenzienti. Richiedere allo Stato di (cercare, o almeno mostrare di) cercare, nell\u2019esercizio della sua discrezionalit\u00e0, un accomodamento ragionevole tra interesse individuale e interesse collettivo non \u00e8 una pretesa eccessiva. Si potrebbe, dunque, concludere che uno dei compiti essenziali per la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo sia quello di dare ascolto anche a singoli individui, espressione di una sparuta minoranza, magari anche autori di qualche condotta antisociale e che perci\u00f2 solo non perdono la dignit\u00e0 di esseri umani ed il compendio di garanzie che la presidiano. Questo, insomma, non sarebbe null\u2019altro che quel pluralismo nella societ\u00e0 democratica che \u00e8 connaturata alla Convenzione, alla quale aderiscono consapevolmente gli Stati europei.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La risposta la lasciamo al lettore. Lo invitiamo a discutere a viso aperto, a confrontarsi, a mettersi in gioco, coltivando il dubbio ed accettando la possibilit\u00e0 di smussare le sue posizioni di partenza o, addirittura, di cambiare idea. Come abbiamo fatto in questi primi mesi di attivit\u00e0 nell\u2019Osservatorio e come ci riproponiamo di fare ancora di pi\u00f9 in futuro, tra studenti, giovani studiosi, pratici del diritto e docenti, italiani e non, confidando di iscriverci cos\u00ec nel solco della tradizione del nostro Dipartimento \u2013 che ci ospita e ci supporta, a partire dalla sua Direzione \u2013 e del nostro Ateneo, partecipando alla loro missione nel tempo presente.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Immagine: Gad Hakimi for the flag concept.SVG by Zscout370. &#8211; Own work vector drawing, http:\/\/www.veganflag.org\/ for specs., Public Domain, https:\/\/commons.wikimedia.org\/w\/index.php?curid=61072679 Con sentenza 16 luglio 2026, resa sui ricorsi riuniti G.K. e A.S. contro Svizzera (rispettivamente, n. 55299\/20 e n. 31515\/22), la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo ha accertato una violazione della libert\u00e0 di pensiero, di &#8230; <a title=\"La sentenza G.K. e A.S. c. Svizzera: veganismo, pluralismo nella societ\u00e0 democratica e spirito del tempo (a mo&#8217; di editoriale)\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/?p=441\" aria-label=\"Per saperne di pi\u00f9 su La sentenza G.K. e A.S. c. 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