{"id":464,"date":"2026-09-21T16:56:10","date_gmt":"2026-09-21T14:56:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/?p=464"},"modified":"2026-09-21T16:56:10","modified_gmt":"2026-09-21T14:56:10","slug":"sentenze-cedu-contro-la-russia-il-rapporto-pace-apre-allutilizzo-di-assets-russi-per-garantirne-lesecuzione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/?p=464","title":{"rendered":"Sentenze CEDU contro la Russia: il rapporto PACE apre all\u2019utilizzo di assets russi per garantirne l\u2019esecuzione"},"content":{"rendered":"\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"761\" height=\"506\" class=\"gb-media-6a269716\" alt=\"\" title=\"Immagine2\" src=\"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Immagine2.png\" srcset=\"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Immagine2.png 761w, https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Immagine2-300x199.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 761px) 100vw, 761px\" \/>\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo scorso 14 settembre 2026 \u00e8 stato pubblicato il rapporto <a href=\"mailto:https:\/\/pace.coe.int\/en\/files\/36284\/html?subject=https:\/\/pace.coe.int\/en\/files\/36284\/html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">\u201c<em>How to ensure the implementation of judgments of the European Court of Human Rights concerning the Russian Federation, including payment of the compensation awarded<\/em>\u201d<\/a>, curato dal parlamentare britannico Tony Vaughan in veste di Rapporteur della Commissione per gli affari giuridici e i diritti umani dell\u2019Assemblea parlamentare del Consiglio d\u2019Europa (PACE). La Commissione esamina una delle principali criticit\u00e0 che il sistema convenzionale si trova oggi ad affrontare: come garantire l\u2019esecuzione delle sentenze della Corte EDU riguardanti la Federazione Russa che, pur avendo cessato di essere Parte della Convenzione il 16 settembre 2022, resta vincolata, ai sensi degli artt. 46 e 58 CEDU, agli obblighi derivanti dalle pronunce relative a fatti verificatisi anteriormente a tale data. La questione assume particolare rilievo alla luce della recente sentenza <a href=\"mailto:https:\/\/hudoc.echr.coe.int\/%23%7b%22itemid%22:%5b%22001-244292%22%5d%7d?subject=https:\/\/hudoc.echr.coe.int\/%23%7b%22itemid%22:%5b%22001-244292%22%5d%7d\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"><em>Ukraine and the Netherlands v. Russia<\/em> del 9 luglio 2025<\/a>, ove la Corte dopo aver accertato la responsabilit\u00e0 della Federazione Russa per gravi e sistematiche violazioni della Convenzione commesse nel contesto del conflitto in Ucraina dal 2014, ha rinviato la determinazione dell\u2019equa soddisfazione a una fase successiva, in considerazione degli importi particolarmente elevati che si sarebbero potuti raggiungere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il rapporto muove, dunque, da due dati contrapposti. Da un lato, al di fuori della Federazione Russa si trovano circa 260 miliardi di euro di riserve della Banca centrale russa immobilizzate (<em>frozen assets<\/em>) a seguito dell\u2019invasione su vasta scala dell\u2019Ucraina, di cui circa 210 miliardi nell\u2019Unione europea. Dall\u2019altro, sono 3.025 le sentenze contro la Russia ancora in attesa di esecuzione (pari a oltre il 43% dei casi pendenti davanti al Comitato dei Ministri), e l\u2019equa soddisfazione non corrisposta supera i 3,3 miliardi di euro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Di fronte, quindi, alla totale interruzione della cooperazione da parte delle autorit\u00e0 russe, Vaughan prende atto dei limiti degli ordinari strumenti di supervisione <em>ex <\/em>art. 46 CEDU e, nel tentativo di individuare modalit\u00e0 che consentano almeno una parziale esecuzione delle pronunce, prospetta tre possibili soluzioni:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>consentire ai beneficiari dell\u2019equa soddisfazione l\u2019<em>enforcement<\/em> delle somme riconosciute dalla Corte EDU, dinanzi ai giudici nazionali degli Stati nei quali siano localizzati beni russi. A tal fine, tuttavia, sarebbe necessario verificare se i singoli ordinamenti attribuiscano alle sentenze di Strasburgo efficacia esecutiva o se occorra introdurre una specifica base legislativa. Proprio per questo, il Rapporteur propone una ricognizione comparata delle legislazioni degli Stati membri e delle eventuali modifiche necessarie a rendere possibile tale forma di esecuzione.<\/li>\n<li>istituire, sotto l\u2019egida del Consiglio d\u2019Europa, un meccanismo di finanziamento <em>ad hoc<\/em>, alimentato dai beni russi destinati a tale scopo (c.d. <em>repurposing<\/em>) ;<\/li>\n<\/ol>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>creare un meccanismo specifico per le somme che la Corte riconoscer\u00e0 all\u2019Ucraina nei giudizi interstatali contro la Russia, eventualmente coordinato con la futura <em>Claims Commission for Ukraine<\/em>, che potr\u00e0 essere strutturato come conto di garanzia (<em>escrow account<\/em>), fondo fiduciario (<em>trust<\/em> <em>fund<\/em>) ovvero come accordo parziale (<em>Partial Agreement<\/em>) tra gli Stati partecipanti.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Le soluzioni prospettate si scontrano, tuttavia, con due principali ostacoli, entrambi approfonditi da Vaughan. Il primo \u00e8 rappresentato dall\u2019immunit\u00e0 dello Stato (in particolare quella di esecuzione): anche qualora un giudice nazionale potesse conoscere della controversia, resterebbe infatti da stabilire se possa adottare misure coercitive sui beni di uno Stato straniero. Il rapporto prende in considerazione diverse possibili soluzioni, tra cui ritenere che la Russia, accettando di essere vincolata dalle pronunce di un tribunale internazionale, abbia rinunciato all\u2019immunit\u00e0; affidare la destinazione dei beni al potere esecutivo, evitando l\u2019intervento dei giudici, sul presupposto &#8211; discusso &#8211; che l\u2019immunit\u00e0 statale operi rispetto alle azioni giudiziarie e non agli atti autonomamente adottati dal potere esecutivo; ovvero introdurre specifiche legislazioni nazionali che consentano di superare l\u2019immunit\u00e0 in presenza di sentenze internazionali rimaste ineseguite. La praticabilit\u00e0 di tali ricostruzioni resta, tuttavia, controversa. Il secondo riguarda l\u2019art. 46 CEDU, che affida al Comitato dei Ministri la supervisione sull\u2019esecuzione delle sentenze, ma non precisa quale ruolo possano svolgere gli altri Stati al di fuori di tale meccanismo. Il rapporto sottolinea, del resto, come il sistema convenzionale sia stato concepito sul presupposto della cooperazione degli Stati, non prevedendo l\u2019ipotesi, oggi verificatasi, di un <em>ex <\/em>Stato Parte che continui a essere vincolato dalle sentenze della Corte ma rifiuti di darvi esecuzione. Pur riconoscendo l\u2019incertezza della questione, il parlamentare britannico ritiene che la disposizione non impedirebbe agli Stati membri di consentire nei propri ordinamenti l\u2019esecuzione delle somme riconosciute dalla Corte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una ricostruzione innovativa viene sviluppata per le future somme che la Corte EDU riconoscer\u00e0 nei giudizi interstatali relativi alla guerra in Ucraina. Limitatamente a tali sentenze, secondo il Rapporteur, l\u2019utilizzo di <em>assets<\/em> russi potrebbe essere giustificata attraverso la disciplina delle contromisure. Il divieto di aggressione costituisce infatti una norma imperativa del diritto internazionale generale (<em>ius cogens<\/em>) e pone obblighi nei confronti della comunit\u00e0 internazionale nel suo complesso (<em>erga omnes<\/em>). Su tale base, Vaughan sostiene che anche Stati non direttamente lesi potrebbero adottare misure dirette a indurre la Russia ad adempiere agli obblighi di cessazione e riparazione che, dunque, rispetterebbero i requisiti di proporzionalit\u00e0, temporaneit\u00e0 e reversibilit\u00e0, poich\u00e9 le somme versate verrebbero imputate a quanto dovuto dalla Federazione Russa e la misura cesserebbe con l\u2019adempimento. \u00c8 questo uno dei passaggi pi\u00f9 significativi, ma anche pi\u00f9 problematici: la possibilit\u00e0 per Stati non direttamente lesi di ricorrere a contromisure (<em>third-party countermeasures<\/em>) in risposta alla violazione di obblighi dovuti alla comunit\u00e0 internazionale nel suo complesso rimane infatti una questione discussa in dottrina, rispetto alla quale il rapporto assume una posizione particolarmente estensiva.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Commissione, inoltre, affronta anche il problema dell\u2019<em>individual accountability<\/em> delle persone responsabili delle violazioni pi\u00f9 gravi degli artt. 2, 3 e 4 CEDU, proponendo, nei casi in cui le sentenze identifichino nominativamente ovvero attraverso altri elementi, gli agenti, la predisposizione di una lista pubblica utilizzabile dagli Stati e dall\u2019Unione europea ai fini dell&#8217;adozione di sanzioni individuali mirate. Qualora le condotte accertate siano altres\u00ec suscettibili di integrare crimini di guerra, crimini contro l\u2019umanit\u00e0 o altri crimini internazionali, il rapporto richiama altres\u00ec la possibilit\u00e0 di indagini e procedimenti dinanzi alla Corte penale internazionale o alle autorit\u00e0 nazionali sulla base della giurisdizione universale o di altri titoli di giurisdizione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ne emerge un tentativo di ripensare gli strumenti di attuazione delle sentenze di Strasburgo dinanzi a una situazione che il sistema originariamente costruito attorno all\u2019art. 46 CEDU non aveva espressamente previsto. Pi\u00f9 che individuare un unico meccanismo risolutivo, il rapporto combina cos\u00ec strumenti diversi nel tentativo di preservare una qualche effettivit\u00e0 delle pronunce della Corte con la consapevolezza che la questione \u00e8 destinata a proseguire sul piano politico-istituzionale.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo scorso 14 settembre 2026 \u00e8 stato pubblicato il rapporto \u201cHow to ensure the implementation of judgments of the European Court of Human Rights concerning the Russian Federation, including payment of the compensation awarded\u201d, curato dal parlamentare britannico Tony Vaughan in veste di Rapporteur della Commissione per gli affari giuridici e i diritti umani dell\u2019Assemblea &#8230; <a title=\"Sentenze CEDU contro la Russia: il rapporto PACE apre all\u2019utilizzo di assets russi per garantirne l\u2019esecuzione\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/?p=464\" aria-label=\"Per saperne di pi\u00f9 su Sentenze CEDU contro la Russia: il rapporto PACE apre all\u2019utilizzo di assets russi per garantirne l\u2019esecuzione\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-464","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-novita"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/464","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=464"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/464\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":466,"href":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/464\/revisions\/466"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=464"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=464"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=464"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}