{"id":467,"date":"2026-09-21T22:13:26","date_gmt":"2026-09-21T20:13:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/?p=467"},"modified":"2026-09-21T22:13:26","modified_gmt":"2026-09-21T20:13:26","slug":"la-corte-edu-ritorna-sullergastolo-ostativo-tra-diritto-alla-speranza-e-legalita-della-pena","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/?p=467","title":{"rendered":"La Corte EDU ritorna sull\u2019ergastolo ostativo: tra diritto alla speranza e legalit\u00e0 della pena"},"content":{"rendered":"\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"536\" height=\"357\" class=\"gb-media-8afd2e6a\" alt=\"\" title=\"Immagine3\" src=\"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Immagine3.png\" srcset=\"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Immagine3.png 536w, https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/Immagine3-300x200.png 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 536px) 100vw, 536px\" \/>\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la sentenza <a href=\"https:\/\/hudoc.echr.coe.int\/?i=001-252027\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"><em>Asciutto e altri c. Italia<\/em><\/a>, depositata il 3 settembre 2026, la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo \u00e8 tornata sulla compatibilit\u00e0 dell\u2019ergastolo ostativo con la Convenzione. Riunendo i ricorsi di quattro condannati all\u2019ergastolo (Salvatore Asciutto, Santo Araniti, Antonino Cavallo e Cosimo Conte) la Prima Sezione ha accertato all\u2019unanimit\u00e0 la violazione tanto dell\u2019art. 3 CEDU, sotto il profilo del divieto di pene inumane o degradanti, quanto dell\u2019art. 7, che vieta l\u2019applicazione retroattiva di una pena pi\u00f9 grave.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La vicenda dei ricorrenti si intreccia con l\u2019evoluzione stessa dell\u2019istituto. La disciplina dell\u2019ergastolo ostativo si fonda, infatti, sull\u2019art. 4-<em>bis<\/em> dell\u2019ordinamento penitenziario, introdotto nel 1991, nel quadro della legislazione antimafia. La norma mirava a limitare l\u2019accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale per determinate categorie di reati in presenza di collegamenti con la criminalit\u00e0 organizzata e si applicava espressamente ai soli fatti commessi dopo la sua entrata in vigore. Nel 1992, con il d.l. n. 306, il sistema venne notevolmente irrigidito: per i condannati per reati di mafia indicati dall\u2019art. 4-<em>bis<\/em>, la collaborazione con la giustizia divenne la condizione essenziale per accedere alla liberazione condizionale e agli altri benefici, salvo limitatissime eccezioni. In tal modo l\u2019ergastolo, normalmente suscettibile di liberazione condizionale dopo ventisei anni, poteva trasformarsi in una pena di fatto non riducibile per chi si rifiutava di collaborare con la giustizia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 proprio in questo contesto che si collocano le vicende che coinvolgono i quattro ricorrenti. In particolare, gli omicidi per i quali Asciutto, Araniti e Cavallo venivano condannati all\u2019ergastolo erano stati commessi prima della riforma del 1992 e senza che fossero state formalmente contestate le circostanze relative al <em>metodo mafioso<\/em>. Solo successivamente, sulla base di un orientamento giurisprudenziale sviluppatosi a partire dal 2001, i giudici dell\u2019esecuzione desunsero dalle sentenze di condanna il carattere mafioso di quei delitti, estendendo anche alle relative pene perpetue il regime dell\u2019art. 4-<em>bis<\/em>. Diversa era la posizione di Conte: uno degli omicidi da lui commesso, infatti, risaliva al 2 luglio 1992, dunque a un momento successivo alla riforma; tuttavia, nel giudizio di cognizione, l\u2019aggravante mafiosa era stata espressamente esclusa. Nonostante ci\u00f2 anche nel suo caso anni dopo, in sede esecutiva, il delitto venne ricondotto al regime ostativo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel frattempo, la tenuta convenzionale del sistema \u00e8 stata profondamente rimessa in discussione. Nel 2019, con <a href=\"https:\/\/hudoc.echr.coe.int\/tur?i=001-194051\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"><em>Marcello Viola c. Italia (n. 2)<\/em><\/a>, la Corte EDU aveva ritenuto contrario all\u2019art. 3 subordinare la prospettiva di liberazione alla collaborazione con la giustizia, non potendo il rifiuto di collaborare fondare una presunzione assoluta e insuperabile di pericolosit\u00e0. A quella pronuncia seguirono diversi interventi della Corte costituzionale (<a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/scheda-pronuncia\/2019\/253\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">sent. 253\/2019<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/scheda-pronuncia\/2020\/32\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">sent. 32\/2020<\/a>), che progressivamente superarono gli automatismi del regime ostativo e <a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/scheda-pronuncia\/2021\/97\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">sollecitavano<\/a> il legislatore a intervenire sulla liberazione condizionale. A tale sollecitazione ha fatto seguito la riforma del 2022.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 su questo terreno che si inserisce la sentenza <em>Asciutto<\/em>. Sotto il profilo dell\u2019art. 3, la Corte applica il principio gi\u00e0 affermato in <em>Viola<\/em>: una pena perpetua \u00e8 compatibile con la Convenzione soltanto quando sia riducibile <em>de iure<\/em> e <em>de facto<\/em>, ossia quando il condannato disponga di una prospettiva reale di liberazione e di un meccanismo di riesame capace di valutare l\u2019evoluzione della sua personalit\u00e0 e il percorso di risocializzazione. Nel periodo in cui ai ricorrenti si applicava il precedente sistema, invece, la mancata collaborazione impediva loro di ottenere una reale valutazione di tali elementi, lasciandoli in una situazione di incertezza e privi di una chiara prospettiva di rilascio. Una peculiarit\u00e0 riguarda Araniti: nei suoi confronti, infatti, il Tribunale di sorveglianza dell\u2019Aquila aveva gi\u00e0 riconosciuto, il 10 maggio 2022, l\u2019inapplicabilit\u00e0 retroattiva dell\u2019art. 4-<em>bis<\/em> alla condanna per omicidio e aveva, quindi, proceduto a esaminare nel merito la sua richiesta di liberazione condizionale. Per questo ricorrente, dunque, la violazione dell\u2019art. 3 si arresta a quella data.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 tuttavia sul versante dell\u2019art. 7 che la pronuncia compie il passaggio pi\u00f9 significativo. Sul punto, il Governo sosteneva che l\u2019art. 4-<em>bis<\/em> riguardasse esclusivamente le modalit\u00e0 di esecuzione della pena, normalmente estranee all\u2019ambito applicativo della disposizione convenzionale. La Corte di Strasburgo osserva, invece, (tenendo anche in considerazione le osservazioni fornite dall\u2019<a href=\"https:\/\/www.antigone.it\/news\/3656-l-ergastolo-ostativo-e-un-trattamento-inumano-e-degradante-e-non-si-puo-applicare-retroattivamente-la-pronuncia-della-cedu-che-richiama-il-parere-di-antigone\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Associazione Antigone<\/a>, intervenuta come<em> amicus curiae<\/em>) che il <a href=\"https:\/\/ks.echr.coe.int\/documents\/d\/echr-ks\/guide_art_7_eng\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">confine tra pena ed esecuzione<\/a> non pu\u00f2 essere tracciato sulla sola base delle classificazioni formali del diritto interno: quando una disciplina sopravvenuta trasforma un ergastolo originariamente riducibile in una pena <em>de iure<\/em> e <em>de facto<\/em> irriducibile, essa modifica la portata della sanzione originariamente prevista e determina l\u2019applicazione di una pena pi\u00f9 grave. Per Asciutto, Araniti e Cavallo ci\u00f2 \u00e8 avvenuto attraverso l\u2019applicazione a fatti anteriori della disciplina del 1992; nel caso di Conte, pur essendo uno dei fatti successivo alla riforma, la violazione deriva, invece, dall\u2019imprevedibilit\u00e0 di un\u2019interpretazione che ha successivamente attribuito carattere mafioso a un reato rispetto al quale tale circostanza era stata esclusa nella sentenza di condanna.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sentenza <em>Asciutto <\/em>compie cos\u00ec un passo ulteriore rispetto alla sentenza <em>Viola<\/em>. Se nel 2019 il fulcro del giudizio era stato il \u201cdiritto alla speranza\u201d ricavato dall\u2019art. 3, la nuova sentenza affianca alla dimensione rieducativa quella della legalit\u00e0 della pena: una modifica apparentemente collocata sul terreno dell\u2019esecuzione penitenziaria entra nell\u2019ambito dell\u2019art. 7 quando altera in senso sfavorevole la portata sostanziale della sanzione che il condannato poteva prevedere al momento del fatto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Resta, infine, la disciplina introdotta nel 2022, sulla quale il giudizio di Strasburgo \u00e8 favorevole ma non privo di riserve. Il nuovo art. 4-<em>bis<\/em> consente, infatti, anche al detenuto non collaborante di accedere alla liberazione condizionale, offrendo cos\u00ec una prospettiva reale di riesame della pena. La Corte lascia, per\u00f2, aperta la questione della soglia dei trent\u2019anni prevista per accedervi, che dovr\u00e0 essere valutata caso per caso alla luce del criterio, richiamato in <a href=\"https:\/\/hudoc.echr.coe.int\/eng?i=001-122664\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"><em>Vinter e altri c. Regno Unito<\/em><\/a>, secondo cui il riesame della pena perpetua dovrebbe intervenire non oltre venticinque anni dalla sua imposizione. Resta, quindi, da vedere come questi principi verranno applicati nei casi futuri e se la nuova disciplina sar\u00e0 in grado di superare, anche nella prassi, il vaglio convenzionale.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la sentenza Asciutto e altri c. Italia, depositata il 3 settembre 2026, la Corte europea dei diritti dell\u2019uomo \u00e8 tornata sulla compatibilit\u00e0 dell\u2019ergastolo ostativo con la Convenzione. 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