{"id":475,"date":"2026-09-30T11:36:01","date_gmt":"2026-09-30T09:36:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/?p=475"},"modified":"2026-09-30T17:15:42","modified_gmt":"2026-09-30T15:15:42","slug":"spese-processuali-e-diritto-di-accesso-a-un-tribunale-la-corte-edu-richiama-il-giudice-amministrativo-allobbligo-di-motivare-la-deroga-alla-soccombenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/?p=475","title":{"rendered":"Spese processuali e diritto di accesso a un tribunale: la Corte EDU richiama il giudice amministrativo all\u2019obbligo di motivare la deroga alla soccombenza"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"660\" height=\"440\" src=\"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/compensazione-spese-processo.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-476\" srcset=\"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/compensazione-spese-processo.jpg 660w, https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/compensazione-spese-processo-300x200.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 660px) 100vw, 660px\" \/><\/figure>\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">La sentenza <em><a href=\"https:\/\/hudoc.echr.coe.int\/eng?i=001-252395\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Orlando e altri c. Italia<\/a> <\/em>(pronunciata da un Comitato di tre giudici in data 24 settembre 2026) trae origine da tre ricorsi proposti da cittadini italiani che avevano agito vittoriosamente nei confronti di autorit\u00e0 pubbliche in controversie relative all\u2019accesso a documenti amministrativi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nei primi due casi, i giudici amministrativi avevano disposto la compensazione delle spese, richiamando rispettivamente le \u00abcircostanze del caso\u00bb e la sussistenza di \u00abgiustificati motivi\u00bb. Nel terzo, pur a fronte dell\u2019accoglimento della domanda, il giudice aveva posto a carico dell\u2019amministrazione la rifusione di soli 200 euro, a titolo di spese di rappresentanza legale e contributo unificato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">I ricorrenti lamentavano la violazione dell\u2019art. 6 \u00a7 1 CEDU, sostenendo che il mancato o insufficiente rimborso delle spese sostenute per ottenere tutela nei confronti dello Stato avesse inciso sul loro diritto di accesso a un tribunale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte muove dal proprio consolidato orientamento secondo cui il rifiuto <em>ex post<\/em> di rimborsare le spese sostenute da chi abbia vittoriosamente agito contro lo Stato, in controversie derivanti dall\u2019esercizio della pubblica autorit\u00e0, costituisce una restrizione del diritto di accesso a un tribunale. Tale restrizione \u00e8 compatibile con l\u2019art. 6 \u00a7 1 soltanto quando persegua un fine legittimo e sussista un ragionevole rapporto di proporzionalit\u00e0 tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (\u00a7\u00a7 15-17).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte riconosce agli Stati un ampio margine di apprezzamento nella disciplina della ripartizione delle spese processuali. Tale margine, tuttavia, non esonera i giudici nazionali dall\u2019obbligo di motivare le decisioni adottate in materia. Come affermato dalla Corte, \u00ab<em>the domestic courts must at least provide a statement of reasons for their decisions<\/em>\u00bb (\u00a7 18).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019obbligo di motivazione assume particolare rilievo quando il giudice deroga alla regola della soccombenza. La Corte rileva che, secondo la disciplina interna applicabile alle controversie, l\u2019art. 91 c.p.c. poneva la soccombenza quale criterio generale, mentre l\u2019art. 92, comma 2, consentiva di derogare a tale criterio soltanto in presenza di \u00abgravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente indicate\u00bb (\u00a7 19).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte ammette che possano sussistere ragioni idonee a giustificare la deroga alla regola <em>loser pays<\/em>, ma precisa che tali ragioni devono essere \u00ab<em>clearly stated<\/em>\u00bb (\u00a7 20).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non \u00e8 quindi sufficiente il ricorso a formule generiche o meramente assertive.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con riferimento ai primi due ricorrenti, la Corte osserva infatti che i giudici amministrativi si erano limitati a richiamare le formule \u00ab<em>the circumstances of the case<\/em>\u00bb e \u00ab<em>the justified reasons<\/em>\u00bb, senza indicare le concrete ragioni poste a fondamento della decisione (\u00a7 21). Una motivazione di tale tenore non consente, secondo la Corte, di comprendere perch\u00e9, nelle specifiche circostanze della controversia, fosse giustificata la deroga alla regola generale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Particolarmente significativa \u00e8, inoltre, la distinzione tra la disapplicazione della regola della soccombenza e la mera riduzione dell\u2019importo delle spese riconosciute alla parte vittoriosa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il Governo aveva sostenuto che la semplicit\u00e0 dei procedimenti in materia di accesso ai documenti potesse giustificare le decisioni adottate dai giudici nazionali. La Corte esclude, tuttavia, che tale circostanza possa, di per s\u00e9, giustificare la deroga alla regola della soccombenza (\u00a7 22).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La semplicit\u00e0 del procedimento pu\u00f2 invece rilevare nella determinazione dell\u2019ammontare delle spese, giustificando eventualmente il riconoscimento di una somma ridotta, purch\u00e9 tale scelta sia sorretta da una concreta valutazione di proporzionalit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso di specie, tale valutazione era mancata anche con riferimento ai 200 euro riconosciuti alla terza ricorrente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte chiarisce, inoltre, che la violazione non deriva dal semplice fatto che i giudici amministrativi non avessero fatto riferimento ai parametri previsti dal decreto ministeriale applicabile. Ci\u00f2 che rileva, ai fini convenzionali, \u00e8 piuttosto l\u2019assenza di una motivazione sulla ragionevolezza e sull\u2019equit\u00e0 della decisione relativa alle spese nelle concrete circostanze del caso (\u00a7 23).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il parametro individuato dalla Corte non consiste, dunque, nell\u2019obbligatoria applicazione di uno specifico criterio tariffario, ma nella necessit\u00e0 che la decisione sulle spese sia adeguatamente motivata e risulti proporzionata rispetto alle peculiarit\u00e0 della controversia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte respinge anche l\u2019argomento secondo cui i ricorrenti avrebbero potuto evitare o ridurre le spese non facendosi assistere da un avvocato.Sebbene nei procedimenti in materia di accesso ai documenti tale possibilit\u00e0 fosse prevista, essa non pu\u00f2 essere valorizzata trascurando la particolare funzione degli avvocati nell\u2019amministrazione della giustizia (\u00a7 24).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto alla prima ricorrente, la circostanza che la domanda fosse stata inizialmente respinta dal TAR non poteva giustificare il mancato rimborso delle spese, poich\u00e9 il Consiglio di Stato aveva successivamente accolto uno dei motivi di appello, riconoscendo il diritto di accesso ai documenti (\u00a7 25).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con riferimento alla seconda ricorrente, neppure il fatto che l\u2019amministrazione avesse consentito l\u2019accesso ai documenti nel corso del giudizio poteva escludere il rimborso delle spese. Al momento in cui l\u2019accesso era stato concesso, infatti, le spese legali necessarie per la predisposizione e la proposizione del ricorso erano gi\u00e0 state sostenute (\u00a7 26).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene che il rifiuto di rimborsare le spese legali sostenute dai primi due ricorrenti e il riconoscimento, nei confronti della terza ricorrente, di un importo meramente simbolico abbiano costituito una restrizione non proporzionata del loro diritto di accesso a un tribunale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte conclude, pertanto, per la violazione dell\u2019art. 6 \u00a7 1 CEDU (\u00a7\u00a7 28-29).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La sentenza <em>Orlando e altri<\/em> presenta particolare interesse per l\u2019ordinamento italiano poich\u00e9 riconduce la disciplina delle spese processuali nell\u2019ambito delle garanzie convenzionali connesse al diritto di accesso a un tribunale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte non esclude la possibilit\u00e0 per il giudice nazionale di derogare alla regola della soccombenza, n\u00e9 mette in discussione l\u2019ampio margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati nella regolamentazione delle spese processuali. Tale discrezionalit\u00e0 deve tuttavia essere esercitata attraverso una motivazione effettiva, che consenta di verificare le ragioni della decisione e la sua proporzionalit\u00e0 rispetto alle circostanze concrete della controversia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ne consegue che il semplice richiamo alle \u00abcircostanze del caso\u00bb o a generici \u00abgiustificati motivi\u00bb non appare sufficiente a soddisfare gli standard dell\u2019art. 6 \u00a7 1 CEDU quando si intenda derogare alla regola della soccombenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La pronuncia assume inoltre rilievo per la distinzione tra deroga alla soccombenza e riduzione dell\u2019ammontare delle spese. La semplicit\u00e0 del procedimento non giustifica, di per s\u00e9, la prima, mentre pu\u00f2 rilevare ai fini della seconda, purch\u00e9 la liquidazione dell\u2019importo sia accompagnata da una valutazione concreta di proporzionalit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il principio affermato dalla Corte pu\u00f2 dunque essere ricondotto a un duplice requisito: da un lato, la deroga alla regola della soccombenza deve essere sorretta da una motivazione concreta e verificabile; dall\u2019altro, qualora alla parte vittoriosa venga riconosciuto un importo ridotto, la relativa liquidazione deve risultare proporzionata alle specifiche circostanze della controversia.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La sentenza Orlando e altri c. 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