{"id":488,"date":"2026-10-09T12:18:24","date_gmt":"2026-10-09T10:18:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/?p=488"},"modified":"2026-10-09T12:25:30","modified_gmt":"2026-10-09T10:25:30","slug":"il-caso-christa-pike-e-la-death-penalty-free-zone-costituita-dai-paesi-membri-del-consiglio-deuropa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/?p=488","title":{"rendered":"Il caso Christa Pike e la death penalty-free zone costituita dai paesi membri del Consiglio d\u2019Europa"},"content":{"rendered":"\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"612\" height=\"407\" class=\"gb-media-375f17fb\" alt=\"\" title=\"death penalty abolition\" src=\"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/death-penalty-abolition.jpg\" srcset=\"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/death-penalty-abolition.jpg 612w, https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/death-penalty-abolition-300x200.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 612px) 100vw, 612px\" \/>\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">La notizia della fallita esecuzione della condanna a morte di Christa Pike, negli Stati Uniti, pone ad oggi dei problemi mai riscontrati prima: si mettono in discussione diversi aspetti del processo del 1995, relativi in particolare alla giovane et\u00e0 e alla oggi accertata instabilit\u00e0 mentale della condannata, ma soprattutto si \u00e8 in dubbio circa il destino che attende Christa Pike, ricoverata in condizioni ancora critiche in un ospedale di Nashville (Tennessee). Si tratta probabilmente di un <em>unicum<\/em>, a fronte del quale si registra un assoluto vuoto di regole e rimedi, in cui sembra impossibile trovare una qualche forma di bilanciamento tra le esigenze di giustizia e la necessit\u00e0 di evitare trattamenti inumani e degradanti avverso la detenuta.\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ma sono proprio i tratti unici e per certi versi paradossali del caso che dovrebbero far riacquistare, negli Stati Uniti e non solo, centralit\u00e0 al dibattito relativo alla pena di morte, alla sua utilit\u00e0 o meno, alle implicazioni che essa produce.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In proposito, merita di essere ricordata la posizione ormai da tempo condivisa\u00a0 dagli Stati parte della CEDU e membri del Consiglio d&#8217;Europa, per poi richiamare nonch\u00e9 sull&#8217;evoluzione della giurisprudenza sovranazionale rispetto al tema dell&#8217;estradizione verso paesi in cui i cittadini rischiano di subire la pena di morte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A tal fine, \u00e8 assolutamente necessario considerare che nei 46 Paesi attualmente membri del Consiglio d&#8217;Europa <a href=\"https:\/\/coe.int\/en\/web\/abolition-death-penalty\/abolition-of-death-penalty-in-europe\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">la pena di morte \u00e8 ormai considerata illegittima.<\/a> Con il protocollo n. 6 alla CEDU, infatti, tutti e 46 gli Stati hanno condiviso l\u2019abolizione della pena di morte in tempi di pace. Dal 1983, data in cui \u00e8 stato aperto alla firma il Protocollo n. 6, i paesi del Consiglio d&#8217;Europa hanno iniziato la loro pionieristica avanzata verso la costituzione di una \u201c<em>Death penalty-free zone<\/em>\u201d. Gli interventi, inoltre, sono stati seguiti anche dall&#8217;adozione, nel 2003, del Protocollo 13 della Convenzione, ratificato ormai da quasi tutti gli stati membri: esso prevede l&#8217;abolizione, senza possibilit\u00e0 di deroga, della pena di morte in ogni circostanza, per cui anche in caso di guerra o imminente minaccia di guerra.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Chiarita l\u2019attuale posizione dei paesi membri, si pu\u00f2 guardare all\u2019evoluzione della giurisprudenza della Corte EDU, muovendo da una duplice premessa. Per un verso, solo con un\u2019adeguata collocazione temporale delle diverse sentenze susseguitesi nel tempo e attraverso un\u2019inevitabile intersezione con l\u2019evoluzione normativa sul tema, confluita nell\u2019applicazione dei gi\u00e0 richiamati Protocolli 6 e 13 alla CEDU, \u00e8 realmente possibile comprendere l\u2019evoluzione della posizione della Corte EDU sul tema. Per altro verso, occorre anche comprendere che la giurisprudenza della Corte inerisce in termini generali a tutti i casi in cui un cittadino sia passibile di subire una condanna a morte o altra pena comunque considerata inumana e degradante in un paese dove esse vengano praticate (non solo pertanto verso gli Stati Uniti): tale giurisprudenza \u00e8 stata sintetizzata dalla Cancelleria della Corte EDU, nella sua evoluzione concettuale e cronologica, in una precisa <a href=\"https:\/\/echr.coe.int\/documents\/d\/echr\/fs_death_penalty_eng\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">scheda di sintesi sulla abolizione della pena di morte.<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Occorre, in proposito, muovere dal fondamentale caso <em>Soering c. Regno Unito<\/em> <a href=\"https:\/\/hudoc.echr.coe.int\/eng?i=001-57619\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">(7 luglio 1989, ric. N. 14038\/88)<\/a>, il quale si colloca in un periodo in cui il Protocollo 6 <a href=\"https:\/\/www.coe.int\/fr\/web\/conventions\/full-list?module=signatures-by-treaty&amp;treatynum=114\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">non era stato ancora ratificato da tutti gli Stati parte alla Convenzione<\/a> e la pena di morte era, in teoria, ancora consentita al ricorrere delle condizioni indicate dall\u2019art. 2 \u00a7 1 CEDU. Tale caso concerne il caso di un cittadino tedesco che si era macchiato di un crimine particolarmente violento e che se estradato dal Regno Unito, dove si trovava detenuto, negli Stati Uniti avrebbe dovuto affrontare un processo a suo carico che avrebbe potuto risolversi in una condanna a morte. La Corte EDU, su tali basi, ritenne che la decisione di estradare il detenuto negli Stati Uniti avrebbe, se portata avanti, determinato una violazione dell&#8217;art. 3 della Convenzione. La Corte, infatti, sostenne che quel fenomeno per cui il condannato viene tenuto in uno stato di terrore nell&#8217;attesa della sua esecuzione (\u201cnel braccio della morte\u201d) consista in una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all\u2019art. 3 CEDU. \u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Peraltro, ci\u00f2 non comporta il divieto assoluto di estradizione: essa sar\u00e0 ammissibile in presenza di rassicurazioni diplomatiche che la Corte ritenga sufficienti a scongiurare il rischio di violazione dell\u2019art. 3 CEDU (vedi, ad esempio <a href=\"https:\/\/hudoc.echr.coe.int\/fre?i=001-22159\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Einhorn c. Francia (2001)<\/a> ricorso n. <a href=\"https:\/\/hudoc.echr.coe.int\/eng#{%22appno%22:[%2271555\/01%22]}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">71555\/01<\/a>; esse vennero, invece, ritenute insufficienti nel caso <em>Soering.<\/em> \u00a0\u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il tema in oggetto, tra l\u2019altro, ha subito un ulteriore sviluppo relativo al suo ambito di applicazione grazie agli interventi con cui la Corte EDU ha iniziato a ricondurre nell\u2019alveo protettivo del divieto di trattamenti inumani e degradanti anche il caso dell\u2019ergastolo senza condizionale, sempre con riferimento a casi di estradizione verso paesi come, <em>in primis<\/em>, gli Stati Uniti. <a href=\"https:\/\/echr.coe.int\/documents\/d\/echr\/fs_extradition_life_sentence_eng\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">In un\u2019altra scheda di sintesi<\/a>, la Corte ripercorre la sua giurisprudenza, con cui ha riconosciuto, talvolta, come la sanzione penale dell\u2019ergastolo, bench\u00e9 non contrastante in astratto con la CEDU quando inflitta a un individuo adulto, possa\u00a0 invece implicarne una violazione \u00a0se questa pena dovesse risultare irriducibile (ci\u00f2 significa che l\u2019ordinamento dello Stato ricevente non prevede alcuna prospettiva reale di rilascio o meccanismi di riesame della condanna come commutazione, grazia o liberazione condizionale). La Corte ha ad oggi adottato una posizione pi\u00f9 chiara attraverso una sentenza della Grande Camera <a href=\"https:\/\/hudoc.echr.coe.int\/eng#{&quot;itemid&quot;:[&quot;001-220484&quot;]}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">(<em>Sanchez Sanchez c. Regno Unito<\/em>, 2022):<\/a> \u00e8 qui affermata la necessit\u00e0 di condurre un test bifasico. Tale test prevede in primo luogo una verifica sull\u2019efficienza delle allegazioni dell\u2019imputato a provare che esista una possibilit\u00e0 seria di inflizione di un ergastolo senza condizionale in caso di condanna; solo una volta accertato ci\u00f2, nella seconda fase \u00e8 lo Stato che deve accertare l&#8217;esistenza di un adeguato meccanismo di riesame basato sui progressi riabilitativi del reo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ritornando, per\u00f2, al nucleo tematico centrale, e cio\u00e8 la questione della pena di morte nell\u2019ottica della CEDU, risulta cruciale nel senso del rafforzamento delle garanzie il caso <em><a href=\"https:\/\/hudoc.echr.coe.int\/fre?i=001-97620\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito<\/a><\/em>, risalente al 2010. La Corte afferma chiaramente che la situazione \u00e8 mutata rispetto all&#8217;epoca di <em>Soering<\/em>: con la prassi costante degli Stati membri, l\u2019adesione di tutti gli Stati membri al Protocollo n. 6 e la quasi universale ratifica del Protocollo n. 13 (abolizione della pena di morte in tutte le circostanze), l\u2019art. 2 \u00a7 1 della Convenzione \u00e8 da considerarsi implicitamente emendato. Di conseguenza, la pena di morte di per s\u00e9 costituisce oggi un trattamento inumano e degradante ai sensi dell\u2019art. 3. Alla luce di ci\u00f2 non \u00e8 pi\u00f9 necessario dimostrare il rischio di esposizione al \u201c<em>death-row phenomenon<\/em>\u201d, vale a dire di particolari condizioni di sofferenza accessoria, al fine di evitare l&#8217;estradizione: il mero rischio di esposizione alla pena di morte rende illegittimo il trasferimento. Si tratta di una giustificazione che asseconda in pieno quell\u2019istanza espressa implicitamente da parte dei paesi membri del Consiglio d&#8217;Europa, di costituire in Europa una \u201c<em>death penalty-free zone<\/em>\u201d.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La notizia della fallita esecuzione della condanna a morte di Christa Pike, negli Stati Uniti, pone ad oggi dei problemi mai riscontrati prima: si mettono in discussione diversi aspetti del processo del 1995, relativi in particolare alla giovane et\u00e0 e alla oggi accertata instabilit\u00e0 mentale della condannata, ma soprattutto si \u00e8 in dubbio circa il &#8230; <a title=\"Il caso Christa Pike e la death penalty-free zone costituita dai paesi membri del Consiglio d\u2019Europa\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/?p=488\" aria-label=\"Per saperne di pi\u00f9 su Il caso Christa Pike e la death penalty-free zone costituita dai paesi membri del Consiglio d\u2019Europa\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-488","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-novita"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/488","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=488"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/488\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":493,"href":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/488\/revisions\/493"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=488"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=488"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=488"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}