{"id":513,"date":"2026-10-20T13:37:18","date_gmt":"2026-10-20T11:37:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/?p=513"},"modified":"2026-10-20T13:38:56","modified_gmt":"2026-10-20T11:38:56","slug":"criticita-e-falle-sistemiche-della-giustizia-minorile-anche-nellinterazione-con-i-servizi-sociali-e-dellaffidamento-a-rischio-giuridico-di-adozione-la-sentenza-l-z-e-d","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/?p=513","title":{"rendered":"Criticit\u00e0 e falle sistemiche della giustizia minorile (anche nell&#8217;interazione con i servizi sociali) e dell\u2019affidamento \u201ca rischio giuridico di adozione\u201d: la sentenza L.Z. e D.Z. c. Italia"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"640\" height=\"360\" src=\"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/immagine-Sent.-L.Z.-e-D.Z.-contro-Italia.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-514\" srcset=\"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/immagine-Sent.-L.Z.-e-D.Z.-contro-Italia.jpeg 640w, https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/immagine-Sent.-L.Z.-e-D.Z.-contro-Italia-300x169.jpeg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px\" \/><\/figure>\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">Con la <a href=\"https:\/\/hudoc.echr.coe.int\/?i=001-252668\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">sentenza <em>L.Z. e D.Z. c. Italia<\/em><\/a> dell\u20198 ottobre 2026 (ricorso n. 27379\/24), la Corte EDU ha &#8220;condannato&#8221; l&#8217;Italia per la violazione <a href=\"https:\/\/www.echr.coe.int\/documents\/d\/echr\/convention_ita\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">dell&#8217;art. 8<\/a> CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Il procedimento, promosso dinanzi alla Corte da L.Z. (madre biologica) e D.Z. (figlio, rappresentato a Strasburgo dalla madre biologica), trae origine da una vicenda drammatica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dopo aver partorito in casa il 4 novembre 2020, L.Z. aveva affidato il neonato al compagno dell&#8217;epoca, affinch\u00e9 lo portasse in ospedale per le cure del caso, ma l\u2019uomo lo aveva abbandonato su un marciapiede. A seguito del ritrovamento del neonato e della sua tempestiva ospedalizzazione, la Procura aveva avviato la procedura di adozione accelerata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dodici giorni dopo la nascita, L.Z. si era, per\u00f2, presentata alla polizia rivelando di essere la madre biologica e manifestando la volont\u00e0 di riprendere il figlio. La donna era stata, quindi, sottoposta a procedimento penale (ancora in corso alla data della pronuncia alsaziane) per concorso nel reato di abbandono di minore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sedici giorni dopo la nascita di D.Z. e sulla base dell&#8217;ipotesi (come appena visto) errata che i suoi genitori biologici fossero rimasti sconosciuti, il tribunale per i minorenni aveva dichiarato il bambino in stato di abbandono e, dunque, di adottabilit\u00e0, collocandolo presso una famiglia in affidamento &#8220;a rischio giuridico di adozione&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L.Z. aveva allora richiesto la sospensione delle procedure adottive per poter riconoscere suo figlio e ripristinare progressivamente la relazione con lui. A seguito di numerose iniziative giudiziarie ella riusciva finalmente a ottenere la conforme iscrizione nei registri dello stato civile. Nel gennaio del 2021, sempre su iniziativa di L.Z., la Corte d&#8217;Appello annullava la dichiarazione dello stato di adottabilit\u00e0, decisione poi confermata dalla Corte di Cassazione; ciononostante, D.Z. rimaneva presso la famiglia affidataria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Invero, una serie di ostacoli impediva il ricongiungimento della madre e del figlio biologico. In particolare: a) la famiglia affidataria si trasferiva a pi\u00f9 di 600 km di distanza dalla residenza della madre, senza il consenso del tribunale, ed intraprendeva una serie di iniziative processuali volte ad ostacolare tale ricongiungimento; b) le giurisdizioni adite non prescrivevano tempestivamente le misure necessarie per l\u2019instaurazione di contatti effettivi tra la ricorrente e il bambino, essendosi, peraltro, sollevati dubbi circa la salute mentale e le capacit\u00e0 genitoriali della stessa; ancora pi\u00f9 spesso i provvedimenti adottati dalle giurisdizioni adite, volti all&#8217;organizzazione degli incontri preparatori in vista del ricongiungimento, restavano ineseguiti da parte dei servizi sociali e delle altre autorit\u00e0 preposte ad assicurarne l\u2019implementazione. Questa situazione, nel dettagliato resoconto offerto dalla sentenza segnalata, si protraeva ancora nel 2025. \u00a0<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A fronte di tali circostanze, la Corte ha ritenuto che le autorit\u00e0 nazionali non avessero adempiuto agli obblighi, ad esse imposti dall&#8217;art. 8 Convenzione, di assicurare il mantenimento del legame familiare che univa la ricorrente a suo figlio, peraltro malgrado il definitivo annullamento della sentenza dichiarativa dello stato di adottabilit\u00e0 di quest\u2019ultimo: il trascorrere del tempo aveva finito per favorire il mantenimento del bambino nella famiglia affidataria a scapito del ritorno presso la madre, determinando, in pratica, la rottura del legame familiare tra la ricorrente e suo figlio. Si \u00e8, quindi constatata, la violazione dell&#8217;art. 8 della Convenzione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sotto il profilo <a href=\"https:\/\/www.echr.coe.int\/documents\/d\/echr\/convention_ita\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">dell&#8217;art. 46 della Convenzione<\/a>, e per quanto concerne le misure individuali, la Corte \u2013 proprio per respingere la \u201clogica del fatto compiuto\u201d \u2013 ha invitato le autorit\u00e0 interne a riesaminare, tempestivamente, la situazione dei ricorrenti alla luce della sentenza resa nel caso di specie e, dunque, degli obblighi discendenti dall\u2019art. 8 CEDU, adottando le misure adeguate nell&#8217;interesse superiore del minore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inoltre, la Corte ha statuito che il caso in esame mette in luce un problema sistemico, consistente nella mancata esecuzione, in tempi ragionevoli, delle decisioni emesse dal tribunale per i minorenni. La violazione constatata rivela, in particolare, un insufficiente controllo giurisdizionale sull&#8217;operato dei servizi sociali e degli altri organismi competenti incaricati di dare attuazione a tali decisioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Corte ha, quindi, indicato diverse misure generali, sviluppando la traccia delineata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d\u2019Europa nella <a href=\"https:\/\/hudoc.exec.coe.int\/eng?i=004-57510\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">decisione del marzo 2022<\/a>, resa nell\u2019ambito del procedimento di supervisione rafforzata delle sentenze del gruppo <em>Terna c. Italia<\/em>, (14 gennaio 2021, ric. n\u00b0\u00a021052\/18) e <em>R.V. e altri c. Italia<\/em> (18 luglio 2019, ric. n<sup>o<\/sup> 37748\/13).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si richiede, dunque, all\u2019Italia di: <em>a<\/em>) attuare la riforma Cartabia, nella parte in cui prevede l\u2019entrata in funzione (<a href=\"https:\/\/aiaf-avvocati.it\/articolo\/2748\/proroga-a-ottobre-2026-l-39-entrata-in-vigore-del-nuovo-tribunale-unico-per-le-persone-e-le-famiglie\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">pi\u00f9 volte prorogata<\/a>) di un <a href=\"https:\/\/tribmin-cagliari.giustizia.it\/it\/la_riforma_cartabia.page\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie<\/a> (composto solo da membri togati) nonch\u00e9, nelle more, la legge n<sup>o<\/sup> 37 del 2026, in modo da evitare possibili conflitti di interessi dei membri laici attualmente operanti in seno ai tribunali per i minorenni; <em>b<\/em>) regolamentare in modo pi\u00f9 stringente l\u2019attivit\u00e0 dei servizi sociali, in specie per quanto concerne l\u2019attuazione delle misure prescritte dalle giurisdizioni competenti, e mettere in atto un meccanismo di controllo sistematico dell\u2019operato dei servizi sociali; <em>c<\/em>) assicurare la formazione di tutti gli operatori del settore (giudici, procuratori della Repubblica, assistenti sociali ecc.) circa gli obblighi positivi scaturenti dalla giurisprudenza della Corte EDU in materia; <em>d<\/em>) introdurre riforme legislative circa l\u2019affidamento \u201ca rischio giuridico d\u2019adozione\u201d (in modo da ridurre drasticamente, tra l\u2019altro, l&#8217;ostruzionismo delle famiglie affidatarie rispetto al ricongiungimento del minore con la famiglia biologica) nonch\u00e9 il procedimento in materia di adozione (indicando termini pi\u00f9 stringenti per l\u2019espletamento delle necessarie consulenze tecniche e per l\u2019implementazione delle misure delegate ai servizi sociali, nonch\u00e9 per la revoca o modifica di tali misure).<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la sentenza L.Z. e D.Z. c. Italia dell\u20198 ottobre 2026 (ricorso n. 27379\/24), la Corte EDU ha &#8220;condannato&#8221; l&#8217;Italia per la violazione dell&#8217;art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare). Il procedimento, promosso dinanzi alla Corte da L.Z. (madre biologica) e D.Z. (figlio, rappresentato a Strasburgo dalla madre biologica), trae origine &#8230; <a title=\"Criticit\u00e0 e falle sistemiche della giustizia minorile (anche nell&#8217;interazione con i servizi sociali) e dell\u2019affidamento \u201ca rischio giuridico di adozione\u201d: la sentenza L.Z. e D.Z. c. Italia\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/?p=513\" aria-label=\"Per saperne di pi\u00f9 su Criticit\u00e0 e falle sistemiche della giustizia minorile (anche nell&#8217;interazione con i servizi sociali) e dell\u2019affidamento \u201ca rischio giuridico di adozione\u201d: la sentenza L.Z. e D.Z. c. 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