{"id":526,"date":"2026-10-24T16:57:14","date_gmt":"2026-10-24T14:57:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/?p=526"},"modified":"2026-10-24T17:10:41","modified_gmt":"2026-10-24T15:10:41","slug":"onere-di-notifica-al-controinteressato-decadenza-e-limiti-allaccesso-al-giudice-la-q-l-c-sollevata-da-tar-lazio-n-14560-2026","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/?p=526","title":{"rendered":"Onere di notifica al controinteressato, decadenza e limiti all\u2019accesso al giudice: la q.l.c. sollevata da TAR Lazio n.14560\/2026"},"content":{"rendered":"\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1165\" height=\"622\" class=\"gb-media-d9663c19\" alt=\"\" title=\"Immagine2\" src=\"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Immagine2.jpg\" srcset=\"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Immagine2.jpg 1165w, https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Immagine2-300x160.jpg 300w, https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Immagine2-768x410.jpg 768w, https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Immagine2-1024x547.jpg 1024w\" sizes=\"auto, (max-width: 1165px) 100vw, 1165px\" \/>\n\n\n<p style=\"text-align: justify;\">Con <a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/documents\/20142\/93749989\/202614560_08.pdf\/fededa49-ee4c-00b6-7645-b39cb831df8a?t=1789987441406\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">l\u2019ordinanza n. 14560 del 2 settembre 2026 (camera di consiglio del 5 agosto<\/a>), la Sezione Terza Quater del TAR per il Lazio ha sollevato questione di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 41, comma 2, e 49, comma 1, del\u00a0<u>codice del processo amministrativo<\/u> (c.p.a.), per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, 113 e 117, comma 1, Cost., quest\u2019ultimo in relazione all\u2019art. 6 CEDU. Le due regole impongono di notificare, a pena di decadenza, il ricorso per annullamento non solo all\u2019amministrazione ma anche ad almeno un controinteressato, e impediscono al giudice di ordinare l\u2019integrazione del contraddittorio quando nessun controinteressato sia stato evocato dal ricorrente. La questione \u00e8 iscritta presso la Cancelleria della Corte costituzionale al <a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/scheda-ordinanza\/2026\/175\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">reg. ord. n. 175 del 2026<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il giudizio principale riguarda un concorso bandito da ARES 118 per 143 posti di operatore tecnico specializzato-autista di ambulanza. Il ricorrente, escluso perch\u00e9 l\u2019amministrazione ha ritenuto non provato, in base al modello C\/2 allegato alla domanda, il requisito di cinque anni di esperienza, ha notificato il ricorso ad ARES 118 e alla Regione Lazio il 26 giugno 2026, sessanta giorni dopo la comunicazione di esclusione del 27 aprile. Nel ricorso ha chiesto di essere autorizzato a notificare ai controinteressati per pubblici proclami, ma nessuno di loro \u00e8 stato raggiunto dalla notifica del ricorso su iniziativa del ricorrente. In camera di consiglio il collegio ha quindi rilevato d\u2019ufficio, ai sensi dell\u2019art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilit\u00e0 del ricorso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo l\u2019orientamento prevalente, richiamato dal collegio, la notifica ad almeno un controinteressato \u00e8 condizione di ammissibilit\u00e0 non sanabile: l\u2019art. 49, comma 1, c.p.a. consente, infatti, di integrare il contraddittorio solo se il ricorso \u00e8 stato proposto contro taluno dei controinteressati, e la sola richiesta di procedere per pubblici proclami contenuta nel ricorso non basta a impedire la declaratoria di inammissibilit\u00e0 (tra le altre, <a href=\"https:\/\/www.gazzettaamministrativa.it\/servizicu\/bancadatigari\/viewnews\/d0f4dae80c3d0277922f8371d5827292\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Cons. Stato, sez. V, 24 dicembre 2021, n. 8595<\/a>). N\u00e9 scusa l\u2019ignoranza dei dati personali, superabile con un\u2019istanza di accesso (<a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/documents\/20142\/93749989\/202614560_08.pdf\/fededa49-ee4c-00b6-7645-b39cb831df8a?t=1789987441406\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Cons. Stato, sez. II, 4 luglio 2025, n. 5786<\/a>), che qui era stata limitata agli atti relativi alla propria esclusione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il ricorso andrebbe, dunque, dichiarato inammissibile con sentenza semplificata; il Collegio, tuttavia, dubita della legittimit\u00e0 della regola che porta a questo esito e, senza pronunciarsi sulla domanda cautelare, solleva la questione di legittimit\u00e0 costituzionale e sospende il giudizio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il nucleo dell\u2019ordinanza \u00e8 la censura di irragionevolezza ex art. 3 Cost. Un termine di decadenza va valutato anche \u00abin rapporto alla funzione\u00bb che l\u2019ordinamento gli assegna (<a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/scheda-pronuncia\/2025\/111\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Corte cost., n. 111\/2025<\/a>), e qui la funzione \u00e8 assicurare in tempi brevi la certezza del rapporto giuridico amministrativo e il consolidamento dei bilanci pubblici (<a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/scheda-pronuncia\/2017\/94\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Corte cost., n. 94\/2017<\/a>). Ma la notifica ad almeno un controinteressato realizza questo scopo solo quando il controinteressato \u00e8 uno. Se sono due o pi\u00f9, alcuni possono restare all\u2019oscuro del giudizio ben oltre la scadenza, e il destinatario della notifica \u00e8 scelto in modo \u00abradicalmente casuale ed arbitrario\u00bb. Poich\u00e9 inoltre il processo pu\u00f2 gi\u00e0 iniziare validamente a contraddittorio non integro quando i controinteressati sono almeno due, non si spiega perch\u00e9 l\u2019inammissibilit\u00e0 scatti se nessuno \u00e8 stato raggiunto da notifica su istanza del ricorrente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto alla proporzionalit\u00e0, il collegio ritiene tale onere non necessario, perch\u00e9 il sistema spinge gi\u00e0 il ricorrente a evocare i controinteressati: senza notifica non si decide la tutela cautelare monocratica (art. 56, comma 2), n\u00e9 si accoglie con sentenza semplificata (art. 60), n\u00e9 si decide il merito (art. 49), e la sentenza resa a contraddittorio non integro \u00e8 instabile (artt. 105, comma 1, 108 e 109). Il collegio ritiene, poi, eccessiva la sanzione di inammissibilit\u00e0, perch\u00e9 la perdita definitiva dell\u2019azione sanziona un onere non posto a tutela di un interesse di pari rango costituzionale (<a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/scheda-pronuncia\/2009\/317\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Corte cost., n. 317\/2009<\/a>). Rilevano infine gli artt. 24 e 113 Cost.: il termine \u00e8 anche lo <em>spatium deliberandi<\/em>\u00a0in cui si decide se agire, e l\u2019onere \u00e8 asimmetrico, perch\u00e9 l\u2019amministrazione \u00e8 raggiungibile a un indirizzo pubblico di posta elettronica certificata mentre il controinteressato \u00e8 indicato nell\u2019atto solo nominativamente, senza recapiti.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il profilo convenzionale merita particolare attenzione. Il Collegio esamina i due correttivi con cui la giurisprudenza ha attenuato la rigidit\u00e0 della regola. Il primo ammette il ricorso se il ricorrente si \u00e8 diligentemente attivato per ottenere i dati necessari (cos\u00ec, ad esempio, Cons. Stato, sez. VII, 8 settembre 2025, n. 7241). Ma ci\u00f2 equivale a leggere \u00abdeve essere notificato\u00bb come \u00abdeve essersi diligentemente attivato per notificare\u00bb, lettura &#8211; questa &#8211; ritenuta incompatibile con l\u2019art. 111 Cost. e con l\u2019art. 6 CEDU, norma interposta ex art. 117, comma 1, Cost., che esige precisione, chiarezza e prevedibilit\u00e0 delle regole processuali: secondo il giudice rimettente, l\u2019ammissibilit\u00e0 non pu\u00f2 dipendere da una valutazione discrezionale del giudice, suscettibile di variare in situazioni simili. Il secondo correttivo individuato in giurisprudenza consiste nel ritenere sufficiente l\u2019istanza di autorizzazione ai pubblici proclami formulata nel ricorso (<a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/-\/105486-305\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Cons. Stato, sez. VII, 1\u00b0 febbraio 2024, n. 1047<\/a>), ma presuppone, senza un\u2019espressa previsione di legge, che gli effetti di quella notifica retroagiscano al momento della notifica alle amministrazioni, e lascia l\u2019autorizzazione alla discrezionalit\u00e0 del giudice (art. 41, comma 4). Per questo il Collegio esclude di poter procedere ad una lettura costituzionalmente orientata e, richiamando <a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/scheda-pronuncia\/2019\/75\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Corte cost., n. 75\/2019<\/a>, assume la lettura censurata come diritto vivente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019ordinanza non richiama la giurisprudenza di Strasburgo, ma il parametro si inserisce in una cornice nota: il diritto di accesso a un tribunale, desunto dall\u2019art. 6 \u00a7 1 fin da\u00a0<a href=\"https:\/\/hudoc.echr.coe.int\/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-57496%22%5D%7D\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"><em>Golder c. Regno Unito<\/em><\/a>\u00a0(\u00a7 36), non \u00e8 assoluto e ammette limitazioni, purch\u00e9 non ne intacchino la sostanza, perseguano uno scopo legittimo e siano proporzionate (<a href=\"https:\/\/hudoc.echr.coe.int\/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-57425%22%5D%7D\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\"><em>Ashingdane c. Regno Unito<\/em><\/a>, \u00a7 57). Soprattutto, le regole procedurali devono essere chiare ed accessibili, in modo da consentire alle parti di orientare adeguatamente le proprie condotte (per un riepilogo dei principi in materia vedi <em><a href=\"https:\/\/hudoc.echr.coe.int\/?i=001-181821\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Zubac c. Croatia [GC]<\/a><\/em>, spec. \u00a7\u00a7 76-99). Il collegio rimettente ha, dunque, implicitamente invocato tali principi per escludere la possibilit\u00e0 (o, meglio, l&#8217;opportunit\u00e0) di evitare in via interpretativa il <em>vulnus<\/em> al diritto di azione <em>in thesi<\/em> scaturente dalla vigente normativa in tema di onere di notifica individuale al contro-interessato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il collegio rimettente precisa che l\u2019accoglimento non inciderebbe sull\u2019onere di evocare in giudizio tutti i controinteressati (art. 27 c.p.a.): verrebbe meno solo l\u2019onere di evocarne almeno uno entro la decadenza, a pena di inammissibilit\u00e0, e con esso il divieto di ordinare l\u2019integrazione del contraddittorio. Si tratterebbe, in termini di tecnica decisoria, di una pronuncia in parte ablativa (art. 41) e in parte additiva (art. 49).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In merito alla questione di legittimit\u00e0 costituzionale sollevata dal TAR Lazio, l\u2019Ufficio del massimario della giustizia amministrativa (<a href=\"https:\/\/www.giustizia-amministrativa.it\/web\/guest\/-\/158197-402\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">News n. 101 del 15 ottobre 2026<\/a>) segnala per completezza alcuni elementi che potrebbero pesare nel giudizio della Consulta: la dottrina assolutamente maggioritaria non nutre dubbi circa la disciplina oggetto della questione di legittimit\u00e0 costituzionale; la Corte di giustizia UE ha riconosciuto l\u2019interesse dell\u2019aggiudicatario a non essere esposto indefinitamente a impugnazioni tardive (<a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/MT\/TXT\/?uri=celex:62014CJ0166\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">C-166\/14,\u00a0MedEval<\/a>); l\u2019Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (<a href=\"https:\/\/mdp.giustizia-amministrativa.it\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=cds&amp;nrg=202602246&amp;nomeFile=202600008_11.html&amp;subDir=Provvedimenti\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">n. 8 del 9 settembre 2026<\/a>) ha ricordato che la Costituzione e il diritto euro-unitario non ostano alla previsione legislativa di termini decadenziali brevi, purch\u00e9 il rimedio resti effettivo; infine, le questioni che richiedono un intervento eccessivamente manipolativo rischiano l\u2019inammissibilit\u00e0 (<a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/scheda-pronuncia\/2021\/32\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">Corte cost., n. 32\/2021<\/a>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Resta da vedere se la Corte costituzionale riterr\u00e0 ammissibile tale questione e se, comunque, valuter\u00e0 la scelta del legislatore (espressa negli artt. 41 e 49 c.pa.) ancora compresa nell\u2019ampia discrezionalit\u00e0 di cui gode in materia processuale.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con l\u2019ordinanza n. 14560 del 2 settembre 2026 (camera di consiglio del 5 agosto), la Sezione Terza Quater del TAR per il Lazio ha sollevato questione di legittimit\u00e0 costituzionale degli artt. 41, comma 2, e 49, comma 1, del\u00a0codice del processo amministrativo (c.p.a.), per contrasto con gli artt. 3, 24, 111, 113 e 117, comma &#8230; <a title=\"Onere di notifica al controinteressato, decadenza e limiti all\u2019accesso al giudice: la q.l.c. sollevata da TAR Lazio n.14560\/2026\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/?p=526\" aria-label=\"Per saperne di pi\u00f9 su Onere di notifica al controinteressato, decadenza e limiti all\u2019accesso al giudice: la q.l.c. sollevata da TAR Lazio n.14560\/2026\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-526","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-novita"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/526","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=526"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/526\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":533,"href":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/526\/revisions\/533"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=526"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=526"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ofcedu.unina.it:443\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=526"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}