
È stata pubblicata l’edizione 2026 dell’Handbook on European Law Relating to Asylum, Borders and Immigration, redatto congiuntamente dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dal Consiglio d’Europa. Il volume, che aggiorna le precedenti edizioni del 2013, 2014 e 2020, si propone di offrire agli operatori del diritto una ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale europeo in materia. L’aggiornamento è apparso necessario tanto alla luce delle recenti riforme normative, quanto dell’acceso dibattito politico-istituzionale odierno.
Sotto il primo profilo, il Manuale recepisce le innovazioni introdotte dal nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, che realizza la più ampia revisione del Sistema europeo comune di asilo dal regolamento Dublino III. Lo scorso 12 giugno 2026 sono, infatti, entrate in vigore le nuove procedure di screening alle frontiere esterne, le procedure accelerate di frontiera per determinate categorie di richiedenti asilo e la nuova disciplina dei Paesi di origine e dei Paesi terzi sicuri; il sistema Eurodac per la raccolta dei dati biometrici, inoltre, risulta rafforzato. Dal 1° luglio 2026 diverrà, inoltre, applicabile il regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione (AMMR), che, pur mantenendo il criterio dello Stato di primo ingresso, introduce un meccanismo permanente di solidarietà fondato su ricollocazioni, sostegno operativo e contributi finanziari tra Stati membri (c.d. Solidarity Pool).
Sotto il secondo profilo, la pubblicazione del Manuale segue di poche settimane l’adozione della Dichiarazione di Chișinău del 15 maggio 2026, letta dal Governo italiano come una conferma del successo dell’approccio promosso congiuntamente da Italia e Danimarca e della progressiva affermazione, a livello europeo, del c.d. «modello Albania». Tale interpretazione è stata, tuttavia, contestata da diversi esperti, i quali hanno evidenziato come la Dichiarazione, pur prendendo atto delle sperimentazioni avviate da alcuni Stati (punto 46), riaffermi la piena cogenza degli obblighi convenzionali (punto 45). Resta nondimeno significativo che essa si collochi nel medesimo contesto politico che, agli inizi di giugno, ha condotto all’accordo tra Parlamento europeo e Consiglio sul c.d. Regolamento rimpatri, che consentirebbe agli Stati membri di concludere accordi con Paesi terzi anche ai fini dell’istituzione dei c.d. return hubs.
Di fronte a questa evidente direzione politico-istituzionale, le maggiori riserve sono state formulate dalle organizzazioni non governative. Amnesty International, International Federation for Human Rights (FIDH), International Commission of Jurists (ICJ), PICUM e numerosi altri attori della società civile hanno espresso il timore che tanto la Dichiarazione quanto le più recenti evoluzioni normative dell’UE contribuiscano ad uno svuotamento progressivo delle tutele convenzionali in materia migratoria. Le critiche investono in particolare l’espansione delle procedure accelerate di frontiera, il crescente ricorso a meccanismi di esternalizzazione e la centralità assunta dagli strumenti di rimpatrio, considerati sintomatici di una più ampia torsione securitaria della materia. Particolare preoccupazione è stata inoltre manifestata con riguardo alle ricadute sui soggetti più vulnerabili, in particolare minori e nuclei familiari, per il rischio che procedure sempre più rapide e standardizzate compromettano l’effettività della valutazione individuale delle esigenze di protezione e delle garanzie derivanti dal principio di non-refoulement e dagli artt. 3 e 8 CEDU.
Inoltre, la dottrina ha manifestato preoccupazioni ulteriori circa le possibili ricadute della Dichiarazione sull’evoluzione della giurisprudenza convenzionale. In particolare, è stato osservato come il costante richiamo al principio di sussidiarietà e al margine di apprezzamento nazionale possa incoraggiare forme di crescente deferenza della Corte EDU nei confronti delle scelte operate dagli Stati in materia migratoria. Tale timore si collega alla possibilità che la Dichiarazione favorisca una tendenza al self-restraint proprio in un settore nel quale la Corte ha storicamente svolto una funzione essenziale di garanzia. In questa prospettiva, alcuni autori hanno richiamato la centralità della sentenza Saadi c. Italia (Grande Camera, 28 febbraio 2008), nella quale la Corte, chiamata a valutare l’espulsione verso la Tunisia di una persona condannata per reati di terrorismo, affermò il carattere assoluto della protezione accordata dall’art. 3 CEDU, escludendo qualsiasi bilanciamento tra il rischio di trattamenti inumani o degradanti e la pericolosità del soggetto da espellere.
In tale scenario, il nuovo Manuale restituisce una fotografia particolarmente nitida del diritto applicabile in materia, in una fase che potrebbe rivelarsi decisiva per la sua evoluzione futura. La sfida che attraversa oggi il dibattito europeo consiste, dunque, nel conciliare la crescente esigenza degli Stati di disporre di strumenti efficaci per fronteggiare le sempre più numerose e complesse emergenze migratorie con la salvaguardia degli standard di tutela elaborati nel sistema della CEDU e del diritto dell’Unione. Saranno la concreta attuazione del nuovo Patto e la futura evoluzione della giurisprudenza europea a verificare se il nuovo equilibrio perseguito dal legislatore europeo saprà effettivamente coniugare efficacia delle politiche migratorie e salvaguardia delle garanzie fondamentali.