Il 1° ottobre 2026, nel corso del dibattito Europe, the fastest-warming continent: Accelerating climate action with young people, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha proposto l’elaborazione di uno strumento giuridicamente vincolante che riconosca un autonomo diritto a un ambiente sano, accompagnato da garanzie procedurali e da un meccanismo di monitoraggio. La proposta si colloca nella stessa direzione indicata dal Commissario per i diritti umani Michael O’Flaherty che, intervenendo dinanzi all’Assemblea, ha invitato il Consiglio d’Europa a colmare l’attuale “global legal gap” attraverso un trattato capace di tradurre il crescente riconoscimento del diritto a un ambiente sano in obblighi giuridici effettivi per gli Stati parte della Convenzione (una posizione che lo stesso Commissario aveva già sostenuto in precedenza).
La proposta assume particolare rilievo proprio perché, ad oggi, la tutela dell’ambiente nel sistema CEDU resta essenzialmente indiretta: la Convenzione europea dei diritti dell’uomo non riconosce, infatti, in modo autonomo alcun diritto a un ambiente sano. Questo vuoto non ha, però, impedito alla Corte di sviluppare una consistente giurisprudenza ambientale, ricavando forme di tutela dai diritti già garantiti dalla Convenzione quando il degrado dell’ambiente o l’esposizione a determinati rischi incidano concretamente sul godimento di questi ultimi. A tal fine, di centrale importanza si sono rivelati il diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU nonché, in casi più gravi, il diritto alla vita ex art. 2 CEDU, ai quali si talora affiancati il diritto di proprietà, l’accesso alla giustizia e le libertà di espressione e di riunione. Il risultato è un corpus ormai molto ampio di oltre 300 casi connessi all’ambiente, che comprende tanto controversie relative a fenomeni di inquinamento più o meno circoscritti (come il noto caso Cannavacciuolo e altri c. Italia, sul quale ci si è già soffermati in questo Osservatorio) quanto il più specifico contenzioso legato al cambiamento climatico.
Proprio la climate change litigation, per la dimensione globale e cumulativa del fenomeno, ha richiesto di adattare le tradizionali categorie processuali, soprattutto sul terreno della legittimazione ad agire e del nesso di causalità. Una delle risposte più significative a tali difficoltà è arrivata con la sentenza della Grande Camera in Verein KlimaSeniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera del 9 aprile 2024: in essa la Corte, oltre a ricondurre all’art. 8 CEDU il diritto a un’effettiva protezione contro i gravi effetti del cambiamento climatico, ha riconosciuto, a determinate condizioni, la legittimazione a ricorrere delle associazioni e ha escluso l’applicazione rigida di un nesso causale fondato sulla conditio sine qua non. Aspetto, questo del peculiare atteggiarsi del nesso di causalità, che è poi risultato decisivo ai fini dell’affermazione della responsabilità dello Stato ex art. 2 CEDU (per non aver agito pure a fronte di un rischio accertato di produzione di danno ambientale e, quindi, alla salute dei ricorrenti) nel già richiamato caso Cannavacciuolo c. Italia. In tal modo, la Corte ha rafforzato la tutela delle vittime ultime del danno ambientale ed ha evitato che la natura globale del cambiamento climatico, con il concorso di una pluralità di Stati, possano tradursi in una forma di “shared irresponsibility”, consentendo a ciascuno Stato di sottrarsi ai propri obblighi sul solo presupposto che il proprio contributo, isolatamente considerato, non sia sufficiente a determinare il danno. Tale impostazione trova un parallelo, sul piano della responsabilità internazionale, nella logica sottesa all’art. 47 degli Articoli sulla responsabilità degli Stati (ARSIWA), secondo cui la presenza di una pluralità di Stati responsabili non impedisce di invocare la responsabilità di ciascuno.
A tale evoluzione giurisprudenziale si è affiancato un progressivo consolidamento della tutela ambientale anche sul piano politico. Infatti, dopo la Dichiarazione di Reykjavík del 2023, in cui si riconosce il diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato nel maggio 2025 la Council of Europe Strategy on the Environment 2025-2030, che pone tra i propri obiettivi l’integrazione sistematica della tutela dei diritti umani nelle politiche ambientali e richiama espressamente l’evoluzione della giurisprudenza della Corte EDU. Sulla stessa linea si colloca la Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law, il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante specificamente rivolto alla criminalità ambientale e che mira ad affrontare la cd. “triple planetary crisis” (cambiamento climatico, inquinamento e perdita di biodiversità).
La proposta della PACE sembra così collocarsi al termine di un percorso nel quale la tutela dell’ambiente ha acquistato progressivamente maggiore consistenza a Strasburgo. Se finora l’ambiente è, però, rimasto illuminato dalla luce riflessa degli altri diritti convenzionali, protetto perché indispensabile alla vita, alla salute, alla sfera privata e agli altri interessi già garantiti dalla Convenzione, un nuovo strumento vincolante potrebbe segnare il passaggio successivo: riconoscere finalmente al diritto all’ambiente (già oggetto di tutela ai sensi dell’art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE) una luce propria nel catalogo dei diritti umani nell’ambito del Consiglio d’Europa.