Condannata a morte, a 23 anni, per un post sui social: il grido d’aiuto di Najmeh Amini dall’Iran

Rischia la pena capitale per un post pubblicato in rete, dal contenuto ancora ignoto: Najmeh Amini, ventitreenne di nazionalità iraniana, è stata condannata alla pena di morte da un Tribunale speciale della rivoluzione islamica con l’accusa di “sab ol-nabi” (ossia di “insulto al Profeta”, blasfemia, che configurerebbe una violazione dell’art. 262 del codice penale islamico iraniano).

La giovane era stata arrestata nel contesto delle proteste di vasta scala esplose in Iran dall’inizio del 2026. Attualmente reclusa nel carcere di Vakilabad a Mashhad ed inizialmente condannata a una pena detentiva di oltre dodici anni, la sua posizione si è drammaticamente aggravata fino al pronunciamento della condanna a morte, a nulla servendo le dichiarazioni con cui la giovane ha ammesso di aver pubblicato il post sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, elemento che avrebbe dovuto permettere l’applicazione di un’attenuante ai sensi dell’art. 263 c.p.i. La sentenza non è ancora definitiva e l’ultima parola spetterà alla Corte Suprema in sede di appello. Nel frattempo, la voce di Najmeh ha oltrepassato le mura del carcere per lanciare un appello alla comunità internazionale: è solo una ragazza che chiede di poter tornare dalla propria famiglia.

Il caso riapre il dibattito in relazione all’applicazione della pena capitale, che richiama anche il recente caso di Christa Pike e le riflessioni sul ruolo degli Stati membri del Consiglio d’Europa quali death penalty-free zone, ed evidenzia una sistematica violazione della libertà di espressione. In proposito, merita di essere richiamato l’intervento di Mahmood Amiry-Moghaddam, direttore dell’Iran Human Rights (IHRNGO), il quale ha denunciato come la decisione di infliggere la pena capitale per un’esternazione sui social media rappresenti non soltanto un’estensione aberrante nell’applicazione della pena di morte, ma anche, per l’appunto, una violazione della libertà di espressione. Tale repressione si inserisce nel più ampio disegno del regime iraniano di soffocare il dissenso interno che attualmente ha già visto l’esecuzione della condanna a morte di Yousef Mehrad e Sadrollah Fazeli-Zare per reati analoghi e la condanna nel 2015 di Soheil Arabi.

Sebbene la Costituzione iraniana, agli artt. da 24 a 26, e il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, ratificato dall’Iran nel 1975, garantiscano la libertà di espressione, il regime ne ribalta il senso, facendo un uso estensivo delle clausole limitative per comprimere il diritto di manifestazione del pensiero.

Nell’ambito CEDU, l’analisi di una simile vicenda impone un richiamo al principio cardine sancito dall’articolo 10, che tutela la libertà di espressione, comprensiva della libertà di opinione e del diritto di ricevere o comunicare informazioni e idee senza ingerenze da parte delle autorità pubbliche. La portata di tale garanzia è stata delineata innanzitutto nel celebre caso Handyside c. Regno Unito (7 dicembre 1976, ric. N. 5493/72). Investita del ricorso, la Corte EDU chiarì, al par. 49 di tale pronuncia, che la tutela convenzionale si applica non solo alle idee accolte con favore o considerate inoffensive, ma anche a quelle che urtano, scioccano o preoccupano lo Stato o una parte della popolazione, costituendo questo il presupposto ineludibile del pluralismo, della tolleranza e dello spirito di apertura tipici di una società democratica.

La tutela convenzionale, peraltro, non si esaurisce nell’obbligo negativo per gli Stati di astenersi da ingerenze arbitrarie, ma comprende anche precisi obblighi positivi che impongono agli Stati di predisporre condizioni idonee a garantire un ambiente sicuro che permetta l’effettivo esercizio del diritto.

La libertà di espressione non è, tuttavia, un diritto assoluto e le sue limitazioni devono superare il filtro di un rigoroso triplice test ex art. 10, par. 2. In primo luogo, l’ingerenza deve essere prevista dalla legge, intesa come una norma accessibile e dotata di sufficiente precisione e prevedibilità nelle sue conseguenze. In secondo luogo, la restrizione deve perseguire uno scopo legittimo tassativamente elencato, quali la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico o la protezione dei diritti e della reputazione altrui. Infine, la misura deve rivelarsi necessaria in una società democratica, rispondendo a un bisogno sociale imperioso e rispettando il principio di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, come ribadito in Sallusti c. Italia (7 marzo 2019, ric. N. 22350/13).

In tale contesto, la libertà di espressione in rete rappresenta un ampio terreno per la verifica della legittima applicazione di tali limitazioni. Ne è un chiaro esempio il caso Ahmet Yildirim c. Turchia (18 dicembre 2012, ric. N. 3111/10, §§ da 57 a 70), in cui la Corte ha riscontrato che il blocco totale del dominio Google Sites, per impedire la diffusione di materiale accademico ritenuto un oltraggio alla memoria di Atatürk, era illegittimo perché non espressamente previsto dalla legge applicata. Analogamente, nel caso Cengiz e altri c. Turchia (1° dicembre 2015, ric. N. 48226/10, §64), la Corte ha evidenziato come il blocco dell’accesso a YouTube producesse un effetto collaterale significativo sui diritti degli utenti. Più di recente, nel caso Mária Somogyi c. Ungheria (16 maggio 2024, ric. n. 15076/17, § 32), nato dalla citazione in giudizio di una cittadina da parte del proprio Comune per un post su Facebook definito diffamatorio, i giudici di Strasburgo hanno stabilito che le istituzioni non possono intentare cause per diffamazione contro i privati che le criticano sui social network, per evitare un inaccettabile effetto intimidatorio (c.d. chilling effect). Di sicuro interesse, infine, l’accoglimento della richiesta di rinvio alla Grande Camera del caso Miladze c. Georgia (sentenza 19 maggio 2026, ricorso n. 41585/23), segnalato dal nostro Osservatorio, dopo che una Camera della Corte aveva escluso la violazione dell’art. 10 CEDU, ritenendo che la modesta sanzione amministrativa subita dal ricorrente non gli avesse impedito di proseguire la propria attività politica e di continuare a criticare le autorità sui social network.

Rispetto allo scenario europeo, il caso di Najmeh Amini sembra infrangere e travolgere ciascuno dei parametri ammessi per le limitazioni della libertà di espressione. L’appello dal carcere di Vakilabad, dunque, non è solo la richiesta di aiuto di una ragazza di ventitré anni: è un monito per la comunità internazionale sulla necessità inderogabile di difendere la libertà di espressione contro ogni forma di arbitraria compressione.