La sentenza G.K. e A.S. c. Svizzera: veganismo, pluralismo nella società democratica e spirito del tempo (a mo’ di editoriale)

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Con sentenza 16 luglio 2026, resa sui ricorsi riuniti G.K. e A.S. contro Svizzera (rispettivamente, n. 55299/20 e n. 31515/22), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato una violazione della libertà di pensiero, di coscienza e religione (art. 9 CEDU), anche in combinato disposto con il diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU), a cagione di un approccio eccessivamente formalistico delle autorità svizzere riguardo alle doglianze di due persone, a vario titolo private della libertà, circa l’impossibilità di beneficiare di una dieta vegana.

Il primo ricorrente si trovava in detenzione cautelare, in attesa di giudizio; il secondo in un ospedale psichiatrico. Entrambi osservavano una dieta strettamente vegana da molti anni prima della privazione della libertà personale; entrambi avevano chiesto alla direzione delle rispettive strutture di mettere a disposizione una dieta conforme alle loro intime e sincere convinzioni; in entrambi i casi, i tentativi di pervenire ad un accomodamento si erano rivelati vani, con la conseguenza che (in assenza di rassicurazioni circa gli ingredienti delle pietanze disponibili) l’unica valida alternativa era stata, di sovente, il digiuno. I ricorsi innanzi alle giurisdizioni amministrative, esperiti separatamente dai ricorrenti, erano stati dichiarati inammissibili per carenza di un provvedimento di rigetto delle loro istanze, essendo ritenute inidonee a tal fine (e dunque non impugnabili) delle lettere formalmente interlocutorie dell’Amministrazione (cui, però, non aveva, appunto, fatto seguito alcun favorevole esito). Il Tribunale federale svizzero aveva rigettato i ricorsi ad esso indirizzati, per le medesime ragioni di rito.  

La Corte ricorda, in prima battuta che una convinzione personale o collettiva può ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 9 CEDU nella misura in cui essa raggiunga un certo livello di cogenza, serietà, coesione ed importanza: possono godere della protezione di tale disposizione non solo le religioni tradizionali, ma anche il pacifismo, l’obiezione di coscienza al servizio militare, l’opposizione all’aborto, la convinzione che il matrimonio sia l’unione duratura tra persone di sesso diverso ed altre ancora. Sicché anche un regime alimentare sinceramente e coerentemente ispirato al rifiuto assoluto del consumo di prodotti animali, quale il veganismo, può essere considerato manifestazione di una convinzione personale, rilevante ai sensi dell’art. 9 CEDU, come del resto riconosciuto nella maggioranza dei paesi del Consiglio d’Europa.

In secondo luogo, invertendo l’ordine di trattazione normalmente seguito in casi simili, la Corte constata che, a fronte di una doglianza “difendibile” ai sensi dell’art. 9 CEDU, i ricorrenti non avevano ottenuto in alcuna sede nazionale una seria valutazione delle loro istanze, con un approccio estremamente formalistico da parte delle giurisdizioni adite. Questo rilievo è alla base non solo della dichiarazione di violazione dell’art. 13 CEDU ma anche, a ben vedere, della ritenuta violazione dell’art. 9 CEDU.

Se, infatti, come sottolineato dalla Corte, sono le autorità nazionali ad essere nella migliore posizione per decidere in che misura una limitazione della libertà di cui all’art. 9 CEDU è  «necessaria», ai sensi della medesima disposizione, conservando così il ruolo sussidiario del sindacato di Strasburgo: è assai più difficile mantenere questo equilibrio – e dunque il doveroso rispetto del margine nazionale di apprezzamento – laddove le autorità nazionali diano mostra di non effettuare il bilanciamento tra interesse individuale e bisogni della collettività (esplicitando, a favore di quest’ultimo, eventuali difficoltà organizzative o finanziarie) e si rifiutino financo di emettere un motivato provvedimento di rigetto.

Di primo acchito, la sentenza può sollevare qualche perplessità. Ben altre e ben più serie, si potrebbe osservare, sono le violazioni perpetrate nei confronti di persone private della libertà delle quali sarebbe bene che la Corte si occupasse, come ha fatto anche di recente  relativamente all’Italia. Questa elevata sensibilità verso nuove credenze e convinzioni, volte alla protezione degli animali, non rischia di farci perdere di vista la centralità dell’uomo e della sua dignità, come per certi versi anche Papa Francesco ebbe a sottolineare? E che dire di uno Strasbourg machinery che offre tutela ai vegani privati della libertà ma al quale, al contempo, sembra addirittura avanzarsi la richiesta di un doppio standard di tutela dei diritti umani, a detrimento degli stranieri (questo – si è autorevolmente avvertito – potrebbe essere uno dei significati della dichiarazione di Chișinău)? Lo spirito del tempo, cui si vuole ormai agganciare in senso regressivo la dottrina del living instrument, non è forse destinato a spazzare via l’attenzione per il veganismo ed altri simili sottigliezze e sensibilità radical chic (o “gauche caviar”, secondo i diversi contesti nazionali)?

E però, a ben vedere, il benaltrismo in materia di diritti umani non ha molto senso. Maltrattare i vegani, si potrebbe replicare, non migliorerà la condizione degli stranieri. La tutela dei vegani e delle loro convinzioni, oggi, non è molto più “scandalosa” di quanto non lo sia stata, più di quarant’anni orsono, la tutela contro la criminalizzazione degli atti omosessuali tra adulti consenzienti. Richiedere allo Stato di (cercare, o almeno mostrare di) cercare, nell’esercizio della sua discrezionalità, un accomodamento ragionevole tra interesse individuale e interesse collettivo non è una pretesa eccessiva. Si potrebbe, dunque, concludere che uno dei compiti essenziali per la Corte europea dei diritti dell’uomo sia quello di dare ascolto anche a singoli individui, espressione di una sparuta minoranza, magari anche autori di qualche condotta antisociale e che perciò solo non perdono la dignità di esseri umani ed il compendio di garanzie che la presidiano. Questo, insomma, non sarebbe null’altro che quel pluralismo nella società democratica che è connaturata alla Convenzione, alla quale aderiscono consapevolmente gli Stati europei.

La risposta la lasciamo al lettore. Lo invitiamo a discutere a viso aperto, a confrontarsi, a mettersi in gioco, coltivando il dubbio ed accettando la possibilità di smussare le sue posizioni di partenza o, addirittura, di cambiare idea. Come abbiamo fatto in questi primi mesi di attività nell’Osservatorio e come ci riproponiamo di fare ancora di più in futuro, tra studenti, giovani studiosi, pratici del diritto e docenti, italiani e non, confidando di iscriverci così nel solco della tradizione del nostro Dipartimento – che ci ospita e ci supporta, a partire dalla sua Direzione – e del nostro Ateneo, partecipando alla loro missione nel tempo presente.